Pubblicata nella G.U.C.E. L. 175 del 5 luglio 1985
Con le modifiche  apportate da:
• 
direttiva 97/11/Ce (le modifiche apportate al testo originario della direttiva 
85/337/Cee dalla direttiva 97/11/Cee sono riportate in neretto);
• 
direttiva 2003/35/Ce (le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in 
neretto sottolineato).
Le parti soppresse sono evidenziate con 
barra sul testo. 
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della 
Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo 
(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale 
(3),
considerando che i programmi d'azione delle Comunità 
europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 
1983 (6), i cui orientamenti generali sono stati approvati dal 
Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare 
fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne 
successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di 
programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali 
ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure 
per valutare queste ripercussioni;
apportate considerando che l'esistenza di 
disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di 
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare 
condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul 
funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al 
ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del 
trattato;
considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli 
obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della 
qualità della vita;
considerando che, poiché i poteri d'azione all'uopo 
richiesti non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere 
all'articolo 235 del trattato;
considerando che occorre introdurre principi 
generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e 
coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che 
possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;
considerando che 
l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto 
rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili 
rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta 
in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente 
completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal 
progetto;
considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale 
devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da 
sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto 
della valutazione;
considerando che i progetti appartenenti a determinate 
classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; che pertanto questi 
progetti debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione 
sistematica;
considerando che progetti appartenenti ad altre classi non hanno 
necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che 
detti progetti devono essere sottoposti ad una valutazione qualora gli Stati 
membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano;
considerando che, 
per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate 
informazioni essenziali relative al progetto e alle sue 
ripercussioni;
considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente 
debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un 
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della 
varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in 
quanto risorsa essenziale di vita;
considerando tuttavia che non è opportuno 
applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla 
presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, 
vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;
considerando peraltro che 
può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico 
dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di 
informarne adeguatamente la Commissione,
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica 
alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che 
possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della 
presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori 
di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente 
naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle 
risorse del suolo;
committente:
Il richiedente dell'autorizzazione 
relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa 
relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell'autorità 
competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il 
diritto di realizzare il progetto stesso
"pubblico": una o più persone 
fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
"pubblico 
interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha 
un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che 
soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un 
siffatto interesse.
3. L'autorità o le autorità competenti 
sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti 
dalla presente direttiva.4. La presente 
direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa 
nazionale.
4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una 
valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa 
nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.
5. La presente direttiva non si applica ai progetti 
adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso 
che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della 
disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura 
legislativa.
Articolo 21. Gli stati 
membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale 
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti 
sono definiti nell'articolo 4.
1. Gli Stati membri adottano le 
disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i 
progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare 
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista 
un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono 
definiti nell'articolo 4.
2. La valutazione dell'impatto 
ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei 
progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o 
nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente 
direttiva.
2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica 
per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo 
integrati dell'inquinamento (7).
3. Gli 
Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un 
progetto specifico dalle disposizioni della presente 
direttiva.
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi 
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle 
disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati 
membri:a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e 
se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così 
raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni 
relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata 
concessa;
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di 
valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni 
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le 
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata 
concessa.
c) informano la Commissione, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le 
forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri 
cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli 
altri Stati membri.
La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito 
all'applicazione del presente paragrafo.
Articolo 3La valutazione 
dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per 
ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti 
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e 
la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- 
l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni 
materiali ed il patrimonio culturale.
Articolo 4
1. Fatto salvo 
l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate 
nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 
10.2. I progetti appartenenti alle 
classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi 
degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro 
caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra 
l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione 
d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti 
appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di 
una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
Articolo 5
1. Nel caso 
dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono formare oggetto di una 
valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, 
nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato III, 
qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate 
ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle 
caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei 
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri 
ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i 
dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
disponibili.2. Le informazioni che 
il committente deve fornire conformemente al paragrafo comportano almeno:
- 
una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, 
progettazione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per 
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i 
dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto 
può avere sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui 
al primo, secondo e terzo 
trattino.3. Gli Stati membri, 
qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a 
disposizione del committente le informazioni appropriate di cui 
dispongono.
Articolo 3
La valutazione dell'impatto ambientale 
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare 
e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un 
progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, 
l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio 
culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo 
trattino.
Articolo 4
1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 
2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma 
degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i 
progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) 
un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli 
Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma 
degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare 
entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per 
caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei 
relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati 
membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui 
al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.
Articolo 5
1. Nel caso dei progetti che, a norma 
dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto 
ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le 
informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri 
ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della 
procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto 
specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un 
pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente 
esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle 
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
2. Gli Stati membri 
prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente 
lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro 
parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 
1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente 
e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in 
questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a 
che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli 
Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il 
committente non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve 
fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del 
progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e 
dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e 
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per 
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere 
sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese 
in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, 
sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle 
informazioni indicate nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri, se 
necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del 
committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare 
riferimento all'articolo 3.
Articolo 6
1. Gli Stati membri prendono le 
misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al 
progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la 
possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli 
Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso 
per caso, all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste 
autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5. Le modalità 
della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
Gli Stati 
membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere 
interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di 
ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni 
fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati 
membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste 
autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità 
della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.2. Gli 
Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le 
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del 
pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati 
di esprimere il proprio parere prima del rilascio 
dell'autorizzazione.3. 
Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i 
quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti 
interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:
- individuare il pubblico 
interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere 
consultate;
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, 
ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, 
pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, 
disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire 
la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine 
pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della 
procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini 
ragionevoli.
2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici 
avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, 
se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia 
ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia 
ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) 
la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia 
applicabile l'articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti 
responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere 
ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati 
osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di 
osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale 
progetto di decisione;
e) l'indicazione circa la disponibilità delle 
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
f) l'indicazione dei tempi e 
dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le 
modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della 
partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente 
articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze 
ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi 
informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
b) conformemente alla 
legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle 
autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato 
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle 
disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle 
informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che 
sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono 
disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato 
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico 
interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di 
partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere 
osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni 
sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di 
autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di 
informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o 
mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico 
interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono 
fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente 
per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di 
prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia 
ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 7Qualora uno Stato membro 
constati che un progetto può avere un impatto importante sull'ambiente di un 
altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere 
considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui 
territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte 
ai sensi dell'articolo 5 all'altro Stato membro e contemporaneamente le mette a 
disposizione dei propri cittadini.
Dette informazioni costituiscono la base 
per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell'ambito delle relazioni 
bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di 
parità.1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che 
un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato 
membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente 
danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista 
la realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno 
in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra 
l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni 
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni 
sulla natura della decisione che potrà essere adottata
e lascia all'altro 
Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera 
partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può 
includere le informazioni di cui al paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro, cui 
sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende 
partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato 
membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se 
non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma 
dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura, 
compresa la domanda di autorizzazione.
1. Qualora uno Stato 
membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di 
un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto 
in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio 
è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, 
quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra 
l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni 
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni 
sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all'altro 
Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera 
partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 
2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le 
informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle 
procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto 
provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le 
informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e 
rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e 
b).
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo 
concerne:
a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a 
disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei 
cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che 
rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2; e
b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti 
cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio 
dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di 
tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello 
Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. 4. Gli 
Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, 
l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per 
ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata 
del periodo di consultazione.5. Le modalità di applicazione delle 
disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri 
interessati.
5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del 
presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono 
tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro 
coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in 
materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il 
progetto.
Articolo 8Le informazioni raccolte in 
conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione.
I risultati delle 
consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono 
essere presi in considerazione nel quadro della procedura di 
autorizzazione.
Articolo 9In caso di decisione, la o le 
autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:
- il 
tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i 
motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto 
dalla legislazione degli Stati membri.
Le modalità di informazione sono 
definite dagli Stati membri.
Un altro Stato membro che sia stato informato 
conformemente all'articolo 7 è informato anche della decisione in 
causa.1. All'adozione di una decisione di rilascio o di 
diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo 
i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le 
seguenti informazioni:
- il contenuto della decisione e le condizioni 
eventualmente aggiunte alla decisione;
- i motivi principali e le 
considerazioni su cui è basata la decisione;
- eventualmente una descrizione 
delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare 
gli effetti negativi gravi.
1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, 
l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate 
procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
- il 
tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano,
- 
tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i 
motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse 
informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
- una 
descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre 
e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.2. La 
o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a 
norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 
1.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che 
è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono 
affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità 
appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.
Articolo 10Le disposizioni della presente 
direttiva fanno salvo l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le 
restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali 
e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e 
commerciale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.
In caso di 
applicazione dell'articolo 7, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro 
ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle 
restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è 
proposto.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano 
impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni 
imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle 
prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e 
industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela 
dell'interesse pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di 
informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un 
altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in 
cui il progetto è proposto.
Articolo 10 bis
Gli Stati membri provvedono, in 
conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del 
pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in 
alternativa;
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in 
cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale 
presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo 
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla 
legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, 
atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico 
stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale 
fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli 
Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione 
di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico 
interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di 
qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, 
è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si 
considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili 
di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le 
disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare 
procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non 
incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso 
amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso 
giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto 
nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non 
eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente 
articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico 
informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e 
giurisdizionale.
Articolo 11
1. Gli Stati membri e la Commissione 
scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della 
presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri 
informano la Commissione dei criteri e/o delle soglie limite eventualmente 
fissati per la selezione dei progetti in questione, conformemente all'articolo 
4, paragrafo 2, o dei tipi di progetti interessati che sono oggetto di una 
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 in applicazione dell'articolo 4, 
paragrafo 2.
In particolare, gli Stati membri informano la 
Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione 
dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 
2.
3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la 
Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante 
l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto 
scambio di informazioni.
4. Sulla base di questo scambio di 
informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se 
necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente 
direttiva.
Articolo 12
1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni 
a decorrere dalla notifica (8).
2. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che 
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
1. Le 
disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati 
membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e 
la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari 
della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.
Per il 
Consiglio
Il Presidente
A. BIONDI
(1) GU n. C 169 del 9. 7. 1980, 
pag. 14.
(2) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 
89.
(3) GU n. C 185 del 27. 7. 1981, pag. 8.
(4) 
GU n. C 112 del 20. 12 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 139 
del 13. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 
1.
(7). GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 
26
(8) La presente direttiva è stata notificata agli Stati 
membri il 3 luglio 1985.
Allegato I
Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese 
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di 
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o 
di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di 
combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e
- centrali 
nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio 
di tali centrali e reattori (*) (esclusi gli impianti di ricerca 
per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui 
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. a) 
Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b) Impianti 
destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile 
nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui 
altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili 
nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui 
radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) 
di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da 
quello di produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della 
ghisa e dell'acciaio.
- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non 
ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso 
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per 
l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione 
dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di 
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti 
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 
tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, 
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici 
integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante 
processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati 
vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
i) per la 
fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
ii) per la fabbricazione 
di prodotti chimici inorganici di base;
iii) per la fabbricazione di 
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o 
composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di 
biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante 
procedimento chimico o biologico;
vi) per la fabbricazione di 
esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a 
grande distanza, nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di 
atterraggio lunghe almeno 2 100 m.
b) Costruzione di autostrade e vie di 
rapida comunicazione (2).
c) Costruzione di nuove strade a 
quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due 
corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada 
o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta 
di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna 
che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 
tonnellate;
b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico 
collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per 
navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 
tonnellate.
(*) Le centrali nucleari e gli 
altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile 
nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati 
rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova 
l'impianto.
(1) Gli "aeroporti" ai fini della presente 
direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 
1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione 
civile (allegato 14).
(2) Le "vie di rapida comunicazione" ai 
fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo 
europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti 
cui si applica la direttiva 91/689/Cee) (1) mediante 
incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 
9 della direttiva 75/442/Cee (2), o interramento di rifiuti 
pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante 
incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti 
nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/Cee, con capacità 
superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di 
ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua 
estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri 
cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini 
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di 
acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti 
gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini 
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore 
a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite 
superiore al 5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i 
trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti 
di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti 
equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/Cee 
(3).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini 
commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno 
per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
15. 
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo 
durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o 
accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, 
oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di 
lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo 
di pollame o di suini con più di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 
000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 
kg) o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali 
destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da 
altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità 
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e 
attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 
ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. 
Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di 
lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di 
petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore 
a 200 000 tonnellate.
22. Ogni modifica o estensione dei progetti 
elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono 
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente 
allegato.
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, 
pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 
del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 
39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU 
n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
(3) GU n. L 135 del 30. 5. 
1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 
1994.
Allegato II
Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) 
Progetti di ricomposizione rurale.
b) Progetti volti a destinare terre 
incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
c) 
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i 
progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
d) Primi rimboschimenti e 
disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del 
suolo.
e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non 
contemplati nell'allegato I).
f) Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di 
terre dal mare.
2. Industria estrattiva
a) Cave, attività minerarie 
a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
b) 
Attività mineraria sotterranea.
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio 
marino o fluviale.
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
- 
trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui 
nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua,
escluse 
quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
e) Impianti di superficie 
dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e 
di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
3. Industria 
energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, 
vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti 
industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia 
elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
c) 
Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) Stoccaggio di gas combustibile 
in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in superficie di combustibili 
fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
g) 
Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non 
compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione di energia 
idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento 
del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei 
metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o 
secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla 
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii) 
forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo 
fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di 
metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero 
(affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di 
superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o 
chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi 
motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione 
di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di 
fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di 
minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie 
(distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione 
di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla 
fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato 
I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati 
alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze 
minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f) 
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6. 
Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)
a) Trattamento di 
prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di 
antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri 
e perossidi.
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e 
chimici.
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di 
oli e grassi vegetali e animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti 
animali e vegetali.
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) 
Industria della birra e del malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e 
sciroppi.
f) Impianti per la macellazione di animali.
g) Industrie per la 
produzione della fecola.
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce 
e di olio di pesce.
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del 
cuoio, del legno e della carta
a) Impianti industriali destinati alla 
fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
b) 
Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, 
mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.
c) Impianti per la 
concia delle pelli.
d) Impianti per la produzione e la lavorazione di 
cellulosa.
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di 
prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti di infrastruttura
a) 
Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) Progetti di riassetto urbano, 
compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c) Costruzione di 
ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non 
compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi 
nell'allegato I).
e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, 
compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
f) 
Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di 
canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
g) Dighe e altri impianti 
destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non 
compresi nell'allegato I).
h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, 
funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente 
adibite al trasporto di persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti 
(progetti non compresi nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a 
lunga distanza.
k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori 
marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di 
dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione 
e la ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica 
artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per 
il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese 
nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e 
prove di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti 
non compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue 
(progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e) 
Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f) 
Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione 
di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione 
di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo 
e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture 
connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi 
alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni 
da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi 
tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato 
I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o 
estensione non inclusa nell'allegato I).
- Progetti di cui 
all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il 
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due 
anni.
Allegato III
Criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche 
dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- 
delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- 
dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- 
dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per 
quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie 
utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata 
la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire 
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- 
dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della 
qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 
zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare 
attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone 
montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o 
protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate 
dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
f) zone 
nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 
comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità 
demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o 
archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli 
effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in 
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in 
particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della 
popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- 
dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della 
probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità 
dell'impatto.
Allegato IV
Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
1. Descrizione del progetto, comprese in 
particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del 
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della 
natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e 
della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, 
dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera), 
risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Una descrizione 
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con 
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto 
ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente 
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con 
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, 
all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il 
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra 
questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei 
probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti 
all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse 
naturali,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze 
nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
e la descrizione da parte del 
committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti 
sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, 
ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni 
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle 
eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal 
committente nella raccolta dei dati richiesti.