Pubblicata nella G.U.C.E. L. 175 del 5 luglio 1985
Con le modifiche apportate da:
•
direttiva 97/11/Ce (le modifiche apportate al testo originario della direttiva
85/337/Cee dalla direttiva 97/11/Cee sono riportate in neretto);
•
direttiva 2003/35/Ce (le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in
neretto sottolineato).
Le parti soppresse sono evidenziate con
barra sul testo.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della
Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo
(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale
(3),
considerando che i programmi d'azione delle Comunità
europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del
1983 (6), i cui orientamenti generali sono stati approvati dal
Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati
membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare
fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne
successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di
programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali
ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure
per valutare queste ripercussioni;
apportate considerando che l'esistenza di
disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare
condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul
funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al
ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del
trattato;
considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli
obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della
qualità della vita;
considerando che, poiché i poteri d'azione all'uopo
richiesti non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere
all'articolo 235 del trattato;
considerando che occorre introdurre principi
generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e
coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che
possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;
considerando che
l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili
rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta
in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente
completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal
progetto;
considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale
devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da
sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto
della valutazione;
considerando che i progetti appartenenti a determinate
classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; che pertanto questi
progetti debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione
sistematica;
considerando che progetti appartenenti ad altre classi non hanno
necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che
detti progetti devono essere sottoposti ad una valutazione qualora gli Stati
membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano;
considerando che,
per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate
informazioni essenziali relative al progetto e alle sue
ripercussioni;
considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente
debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della
varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in
quanto risorsa essenziale di vita;
considerando tuttavia che non è opportuno
applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei dettagli mediante un
atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla
presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni,
vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;
considerando peraltro che
può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico
dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di
informarne adeguatamente la Commissione,
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica
alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che
possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della
presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori
di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente
naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle
risorse del suolo;
committente:
Il richiedente dell'autorizzazione
relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa
relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell'autorità
competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il
diritto di realizzare il progetto stesso
"pubblico": una o più persone
fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
"pubblico
interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha
un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un
siffatto interesse.
3. L'autorità o le autorità competenti
sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti
dalla presente direttiva.4. La presente
direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa
nazionale.
4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una
valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non
applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa
nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali
scopi.
5. La presente direttiva non si applica ai progetti
adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso
che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della
disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura
legislativa.
Articolo 21. Gli stati
membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti
sono definiti nell'articolo 4.
1. Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i
progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista
un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono
definiti nell'articolo 4.
2. La valutazione dell'impatto
ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o
nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente
direttiva.
2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica
per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo
integrati dell'inquinamento (7).
3. Gli
Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un
progetto specifico dalle disposizioni della presente
direttiva.
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati
membri:a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e
se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così
raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata
concessa;
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata
concessa.
c) informano la Commissione, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli
altri Stati membri.
La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito
all'applicazione del presente paragrafo.
Articolo 3La valutazione
dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e
la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
-
l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni
materiali ed il patrimonio culturale.
Articolo 4
1. Fatto salvo
l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate
nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a
10.2. I progetti appartenenti alle
classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi
degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro
caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra
l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione
d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti
appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di
una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
Articolo 5
1. Nel caso
dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono formare oggetto di una
valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca,
nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato III,
qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate
ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle
caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri
ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i
dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili.2. Le informazioni che
il committente deve fornire conformemente al paragrafo comportano almeno:
-
una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
progettazione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i
dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui
al primo, secondo e terzo
trattino.3. Gli Stati membri,
qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a
disposizione del committente le informazioni appropriate di cui
dispongono.
Articolo 3
La valutazione dell'impatto ambientale
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo,
l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio
culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo
trattino.
Articolo 4
1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo
2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma
degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i
progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a)
un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli
Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma
degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare
entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per
caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei
relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati
membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui
al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.
Articolo 5
1. Nel caso dei progetti che, a norma
dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto
ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le
informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri
ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della
procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto
specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un
pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente
esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
2. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente
lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro
parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo
1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente
e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in
questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a
che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli
Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il
committente non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve
fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del
progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e
dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese
in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle
informazioni indicate nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri, se
necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del
committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare
riferimento all'articolo 3.
Articolo 6
1. Gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al
progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la
possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli
Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso
per caso, all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste
autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5. Le modalità
della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
Gli Stati
membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere
interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di
ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni
fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati
membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste
autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità
della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.2. Gli
Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del
pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati
di esprimere il proprio parere prima del rilascio
dell'autorizzazione.3.
Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i
quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti
interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:
- individuare il pubblico
interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere
consultate;
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato,
ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona,
pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani,
disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire
la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine
pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della
procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini
ragionevoli.
2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici
avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici,
se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia
ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a)
la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una
procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia
applicabile l'articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti
responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere
ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati
osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di
osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale
progetto di decisione;
e) l'indicazione circa la disponibilità delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
f) l'indicazione dei tempi e
dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le
modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della
partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente
articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze
ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi
informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
b) conformemente alla
legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle
autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle
disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle
informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che
sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono
disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico
interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di
partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere
osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni
sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di
autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di
informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o
mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico
interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono
fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente
per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di
prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia
ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 7Qualora uno Stato membro
constati che un progetto può avere un impatto importante sull'ambiente di un
altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere
considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui
territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte
ai sensi dell'articolo 5 all'altro Stato membro e contemporaneamente le mette a
disposizione dei propri cittadini.
Dette informazioni costituiscono la base
per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell'ambito delle relazioni
bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di
parità.1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che
un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato
membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente
danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista
la realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno
in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra
l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni
sulla natura della decisione che potrà essere adottata
e lascia all'altro
Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera
partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può
includere le informazioni di cui al paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro, cui
sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende
partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato
membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se
non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma
dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura,
compresa la domanda di autorizzazione.
1. Qualora uno Stato
membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di
un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto
in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio
è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto,
quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra
l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni
sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all'altro
Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera
partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo
2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le
informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle
procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto
provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le
informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e
rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e
b).
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo
concerne:
a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a
disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei
cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che
rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2; e
b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti
cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio
dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di
tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello
Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. 4. Gli
Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro,
l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per
ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata
del periodo di consultazione.5. Le modalità di applicazione delle
disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri
interessati.
5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del
presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono
tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro
coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in
materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il
progetto.
Articolo 8Le informazioni raccolte in
conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel
quadro della procedura di autorizzazione.
I risultati delle
consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono
essere presi in considerazione nel quadro della procedura di
autorizzazione.
Articolo 9In caso di decisione, la o le
autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:
- il
tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i
motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto
dalla legislazione degli Stati membri.
Le modalità di informazione sono
definite dagli Stati membri.
Un altro Stato membro che sia stato informato
conformemente all'articolo 7 è informato anche della decisione in
causa.1. All'adozione di una decisione di rilascio o di
diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo
i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le
seguenti informazioni:
- il contenuto della decisione e le condizioni
eventualmente aggiunte alla decisione;
- i motivi principali e le
considerazioni su cui è basata la decisione;
- eventualmente una descrizione
delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare
gli effetti negativi gravi.
1. Non appena sia stata adottata una
decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione,
l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate
procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
- il
tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano,
-
tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i
motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse
informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
- una
descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre
e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.2. La
o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a
norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo
1.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che
è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono
affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità
appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.
Articolo 10Le disposizioni della presente
direttiva fanno salvo l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le
restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali
e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e
commerciale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.
In caso di
applicazione dell'articolo 7, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro
ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle
restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è
proposto.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni
imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle
prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e
industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela
dell'interesse pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di
informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un
altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in
cui il progetto è proposto.
Articolo 10 bis
Gli Stati membri provvedono, in
conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del
pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in
alternativa;
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in
cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale
presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla
legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni,
atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico
stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale
fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli
Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione
di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico
interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di
qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,
è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si
considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili
di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le
disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare
procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non
incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso
amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso
giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto
nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non
eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente
articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico
informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale.
Articolo 11
1. Gli Stati membri e la Commissione
scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della
presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri
informano la Commissione dei criteri e/o delle soglie limite eventualmente
fissati per la selezione dei progetti in questione, conformemente all'articolo
4, paragrafo 2, o dei tipi di progetti interessati che sono oggetto di una
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 in applicazione dell'articolo 4,
paragrafo 2.
In particolare, gli Stati membri informano la
Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione
dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo
2.
3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la
Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante
l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto
scambio di informazioni.
4. Sulla base di questo scambio di
informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se
necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente
direttiva.
Articolo 12
1. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni
a decorrere dalla notifica (8).
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
1. Le
disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati
membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e
la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.
Per il
Consiglio
Il Presidente
A. BIONDI
(1) GU n. C 169 del 9. 7. 1980,
pag. 14.
(2) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag.
89.
(3) GU n. C 185 del 27. 7. 1981, pag. 8.
(4)
GU n. C 112 del 20. 12 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 139
del 13. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag.
1.
(7). GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag.
26
(8) La presente direttiva è stata notificata agli Stati
membri il 3 luglio 1985.
Allegato I
Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o
di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e
- centrali
nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio
di tali centrali e reattori (*) (esclusi gli impianti di ricerca
per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. a)
Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b) Impianti
destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile
nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui
altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni)
di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da
quello di produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio.
- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per
l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione
dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50
tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici
integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati
vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
i) per la
fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
ii) per la fabbricazione
di prodotti chimici inorganici di base;
iii) per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
vi) per la fabbricazione di
esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a
grande distanza, nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di
atterraggio lunghe almeno 2 100 m.
b) Costruzione di autostrade e vie di
rapida comunicazione (2).
c) Costruzione di nuove strade a
quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due
corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada
o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta
di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna
che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350
tonnellate;
b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico
collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350
tonnellate.
(*) Le centrali nucleari e gli
altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile
nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati
rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova
l'impianto.
(1) Gli "aeroporti" ai fini della presente
direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel
1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione
civile (allegato 14).
(2) Le "vie di rapida comunicazione" ai
fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo
europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti
cui si applica la direttiva 91/689/Cee) (1) mediante
incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D
9 della direttiva 75/442/Cee (2), o interramento di rifiuti
pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante
incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti
nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/Cee, con capacità
superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di
ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua
estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri
cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di
acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti
gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore
a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite
superiore al 5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i
trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti
di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti
equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/Cee
(3).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini
commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno
per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
15.
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo
durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o
accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti,
oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo
di pollame o di suini con più di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60
000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30
kg) o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali
destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e
attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25
ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20.
Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di
lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di
petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore
a 200 000 tonnellate.
22. Ogni modifica o estensione dei progetti
elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente
allegato.
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991,
pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168
del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag.
39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU
n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
(3) GU n. L 135 del 30. 5.
1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del
1994.
Allegato II
Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a)
Progetti di ricomposizione rurale.
b) Progetti volti a destinare terre
incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
c)
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i
progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
d) Primi rimboschimenti e
disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del
suolo.
e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non
contemplati nell'allegato I).
f) Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di
terre dal mare.
2. Industria estrattiva
a) Cave, attività minerarie
a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
b)
Attività mineraria sotterranea.
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio
marino o fluviale.
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
-
trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui
nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua,
escluse
quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
e) Impianti di superficie
dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e
di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
3. Industria
energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica,
vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti
industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia
elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
c)
Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) Stoccaggio di gas combustibile
in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in superficie di combustibili
fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
g)
Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non
compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione di energia
idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei
metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii)
forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di
metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di
superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi
motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione
di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di
fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di
minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie
(distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione
di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato
I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze
minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6.
Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)
a) Trattamento di
prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di
antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri
e perossidi.
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e
chimici.
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di
oli e grassi vegetali e animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti
animali e vegetali.
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d)
Industria della birra e del malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e
sciroppi.
f) Impianti per la macellazione di animali.
g) Industrie per la
produzione della fecola.
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce
e di olio di pesce.
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del
cuoio, del legno e della carta
a) Impianti industriali destinati alla
fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
b)
Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.
c) Impianti per la
concia delle pelli.
d) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa.
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di
prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti di infrastruttura
a)
Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) Progetti di riassetto urbano,
compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c) Costruzione di
ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non
compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi
nell'allegato I).
e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali,
compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
f)
Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di
canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
g) Dighe e altri impianti
destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non
compresi nell'allegato I).
h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee,
funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente
adibite al trasporto di persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti
(progetti non compresi nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a
lunga distanza.
k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di
dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione
e la ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica
artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per
il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese
nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e
prove di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti
non compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue
(progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e)
Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f)
Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione
di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione
di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo
e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture
connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi
alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni
da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi
tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato
I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'allegato I).
- Progetti di cui
all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due
anni.
Allegato III
Criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche
dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
-
delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
-
dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
-
dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per
quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata
la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
-
dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della
qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone
montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o
protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate
dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
f) zone
nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione
comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità
demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o
archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli
effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in
particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
-
dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della
probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto.
Allegato IV
Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
1. Descrizione del progetto, comprese in
particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali
caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della
natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e
della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera),
risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto
ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo,
all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra
questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei
probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti
all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse
naturali,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
e la descrizione da parte del
committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto
sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle
eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.