Direttiva 97/11/CE del Consiglio 
del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati
Pubblicata nella GUCE n. L 073 del 14/03/1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
viste le proposte della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato 
(4),
(1) considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 
giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
problemi pubblici e privati (5) mira a fornire alle autorità competenti le 
informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con 
cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto 
sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale 
della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del 
quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di 
uno sviluppo sostenibile;
(2) considerando che a norma dell'articolo 130 R, 
paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è 
fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della 
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul 
principio "chi inquina paga";
(3) considerando che sarebbe opportuno 
armonizzare i principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale; 
che gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela 
dell'ambiente;
(4) considerando che l'esperienza maturata nella valutazione 
dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della 
direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è 
necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le 
regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia 
applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace;
(5) considerando che 
per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe 
prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe precedere il rilascio 
dell'autorizzazione;
(6) considerando che è opportuno completare l'elenco dei 
progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere 
sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;
(7) considerando la 
possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in tutti i casi incidenze 
notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti progetti siano sottoposti a 
valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri, possano influire in modo 
rilevante sull'ambiente;
(8) considerando che gli Stati membri possono 
fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano 
essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto 
ambientale; che per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per 
caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;
(9) 
considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per 
caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a 
valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri 
dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella 
presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri 
sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi 
concreti;
(10) considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone 
di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (6) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (7) non comporta necessariamente che i progetti in dette zone 
debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente 
direttiva;
(11) considerando che è opportuno introdurre una procedura che 
permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul 
contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine 
della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura, 
possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai 
progetti per i quali intende presentare una domanda;
(12) considerando che è 
opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a 
livello internazionale;
(13) considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità 
ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un 
contesto transfrontaliero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 
La direttiva 
85/337/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo 
seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, 
prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un 
notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro 
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una 
valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4."
2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli Stati 
membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della 
presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 
settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento 
(1).
(1) G.U. n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26."
3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato:
"3. 
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono 
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della 
presente direttiva."
4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole "where appropriate" sono sostituite da "where applicable".
5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
La 
valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo 
appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, 
gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- 
l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il 
paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione 
tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino."
6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
1. Fatto 
salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono 
sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il 
paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati 
membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per 
caso;
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto 
debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli 
Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle 
lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o 
criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione 
riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a 
disposizione del pubblico."
7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. Nel 
caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una 
valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, 
nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, 
qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate 
ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle 
caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei 
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri 
ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i 
dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
disponibili.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le 
autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una 
domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il 
committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere 
le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato 
il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano 
successivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli Stati membri 
possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente 
non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma 
del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del progetto con 
informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente 
compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e 
valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una 
descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal 
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il 
profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni 
indicate nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri, se necessario, 
provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le 
informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento 
all'articolo 3."
8) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo 
seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le 
autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica 
responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il 
loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di 
autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da 
consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le 
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione 
sono stabilite dagli Stati membri."
All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 
è sostituito dal testo seguente:
"2. Gli Stati membri si adoperano affinché 
ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma 
dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine 
ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio 
parere prima del rilascio dell'autorizzazione";
9) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 7
1. Qualora 
uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo 
rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che 
potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato 
membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica 
quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini, 
all'altro Stato membro, tra l'altro:
a) una descrizione del progetto 
corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto 
transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potrà 
essere adottata
e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo 
per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo 
2.
2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al 
paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la 
realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro 
Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti 
riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.
3. 
Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:
a) provvedono, 
entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto 
riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante 
impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) si 
accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la 
possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di 
comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle 
informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui 
territorio è prevista la realizzazione del progetto.
4. Gli Stati membri 
interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto 
transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale 
impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di 
consultazione.
5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo 
articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati."
10) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
I 
risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di 
autorizzazione."
11) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 9
1. 
All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la 
o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure 
appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:
- il 
contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla 
decisione;
- i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la 
decisione;
- eventualmente una descrizione delle principali misure utili per 
pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.
2. 
La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a 
norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1."
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 
10
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo 
delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle 
disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche 
esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, 
compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse 
pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad 
un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro 
sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è 
proposto."
13) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo 
seguente:
"2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in 
merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in 
questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2."
14) L'articolo 13 è soppresso.
15) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II, III e IV che figurano in allegato.
Articolo 2 
Cinque anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia 
della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla presente direttiva. La 
relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 11, 
paragrafi 1 e 2.
Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al 
Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior 
coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.
Articolo 3 
1. Gli Stati membri 
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 
1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati 
membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla 
presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.
2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.
Articolo 4 
 La 
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5 
Gli Stati membri sono destinatari 
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997
Per il 
Consiglio
Il Presidente
M. DE BOER
NOTE:
(1) G.U. n. C 130 del 12. 5. 
1994, pag. 8.
G.U. n. C 81 del 19. 3. 1996, pag. 14.
(2) G.U. n. C 393 del 31. 
12. 1994, pag. 1.
(3) G.U. n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 78.
(4) Parere del 
Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (G.U. n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 
101), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (G.U. n. C 248 del 26. 8. 
1996, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (G.U. n. C 
362 del 2. 12. 1996, pag. 103).
(5) G.U. n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40. 
Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(6) G.U. n. L 
103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di 
adesione del 1994.
(7) G.U. n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.
ALLEGATO I
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica 
pari o maggiore di 300 MW e
- centrali nucleari ed altri reattori nucleari, 
compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (*) 
(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle 
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata 
permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b) 
Impianti destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile 
nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui 
altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili 
nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui 
radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) 
di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da 
quello di produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
- 
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché 
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, 
chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala 
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si 
trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
i) 
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
ii) per la 
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
iii) per la 
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio 
(fertilizzanti semplici o composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di 
base fitosanitari e di biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
vi) per la 
fabbricazione di esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, 
nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 
m.
b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2).
c) 
Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o 
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro 
o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o 
allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il 
passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;
b) Porti marittimi 
commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno 
dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi 
di stazza superiore a 1 350 tonnellate.
(*) Le centrali nucleari e gli altri 
reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e 
gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in 
modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.
(1) Gli "aeroporti" ai 
fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella 
convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
(2) Le "vie di rapida 
comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione 
data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 
novembre 1975.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (1) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (2), o interramento di rifiuti pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi 
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque 
trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti gli 
altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi 
con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 
milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 
5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di 
acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (3).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più 
di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
b) 3 
000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per 
scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per 
carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione 
di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al 
giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.
NOTE:
(1) G.U. n. L 377 del 31. 12. 
1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (G.U. n. L 
168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) G.U. n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. 
Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (G.U. n. 
L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
(3) G.U. n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40. 
Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO II
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) Progetti di ricomposizione 
rurale.
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali 
alla coltivazione agricola intensiva.
c) Progetti di gestione delle risorse 
idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio 
delle terre.
d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione 
ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
e) Impianti di allevamento 
intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
f) 
Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di terre dal mare.
2. Industria 
estrattiva
a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti 
non compresi nell'allegato I).
b) Attività mineraria sotterranea.
c) 
Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
d) Trivellazioni 
in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
- 
trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
- trivellazioni per 
l'approvvigionamento di acqua,
escluse quelle intese a studiare la stabilità 
del suolo.
e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon 
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti 
bituminosi.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la 
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi 
nell'allegato I).
b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e 
acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non 
compresi nell'allegato I).
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) 
Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in 
superficie di combustibili fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon 
fossile e lignite.
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui 
radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione 
di energia idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo 
sfruttamento del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei 
metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o 
secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla 
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii) 
forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo 
fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di 
metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero 
(affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di 
superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o 
chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi 
motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione 
di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di 
fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di 
minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie 
(distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione 
di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla 
fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato 
I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati 
alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze 
minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f) 
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6. Industria chimica 
(progetti non compresi nell'allegato I)
a) Trattamento di prodotti intermedi 
e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di antiparassitari e di 
prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
c) 
Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7. 
Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
c) 
Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) Industria della birra e del 
malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
f) Impianti per la 
macellazione di animali.
g) Industrie per la produzione della fecola.
h) 
Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i) 
Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della 
carta
a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni 
(progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti per il pretrattamento 
(operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre 
o di tessili.
c) Impianti per la concia delle pelli.
d) Impianti per la 
produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. Industria della 
gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. 
Progetti di infrastruttura
a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) 
Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e 
parcheggi.
c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di 
terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni 
di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
e) Costruzione di 
strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non 
compresi nell'allegato I).
f) Costruzione di vie navigabili interne non 
comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi 
d'acqua.
g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad 
accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
h) 
Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo 
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di 
persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi 
nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
k) 
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a 
modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, 
gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la 
ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica 
artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per 
il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese 
nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e prove 
di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non 
compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue 
(progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e) 
Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f) 
Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione 
di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione 
di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e 
strutture connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi 
alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni 
da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato 
II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
- Progetti di cui all'allegato 
I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di 
nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
ALLEGATO III
CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono 
essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del 
progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse 
naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi 
ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, 
le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità 
ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei 
progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del 
territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di 
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico 
dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) 
zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve 
e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli 
Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità 
ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) 
zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o 
archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente 
significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri 
stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata 
dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- 
della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e 
della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della 
durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione 
delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di 
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- 
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali 
impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle 
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, 
vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del 
progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto 
sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti 
all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti all'emissione di 
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei 
rifiuti,
e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione 
utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di 
conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
(1) 
Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli 
effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto."