Direttiva 97/11/CE del Consiglio
del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati
Pubblicata nella GUCE n. L 073 del 14/03/1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
viste le proposte della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato
(4),
(1) considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
problemi pubblici e privati (5) mira a fornire alle autorità competenti le
informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con
cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto
sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale
della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del
quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di
uno sviluppo sostenibile;
(2) considerando che a norma dell'articolo 130 R,
paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è
fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul
principio "chi inquina paga";
(3) considerando che sarebbe opportuno
armonizzare i principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale;
che gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela
dell'ambiente;
(4) considerando che l'esperienza maturata nella valutazione
dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della
direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è
necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le
regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia
applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace;
(5) considerando che
per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe
prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe precedere il rilascio
dell'autorizzazione;
(6) considerando che è opportuno completare l'elenco dei
progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere
sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;
(7) considerando la
possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in tutti i casi incidenze
notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti progetti siano sottoposti a
valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri, possano influire in modo
rilevante sull'ambiente;
(8) considerando che gli Stati membri possono
fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano
essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto
ambientale; che per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per
caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;
(9)
considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per
caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a
valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri
dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella
presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri
sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi
concreti;
(10) considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone
di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (6) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (7) non comporta necessariamente che i progetti in dette zone
debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente
direttiva;
(11) considerando che è opportuno introdurre una procedura che
permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul
contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine
della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura,
possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai
progetti per i quali intende presentare una domanda;
(12) considerando che è
opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a
livello internazionale;
(13) considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità
ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un
contesto transfrontaliero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva
85/337/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché,
prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una
valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4."
2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli Stati
membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della
presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento
(1).
(1) G.U. n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26."
3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato:
"3.
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della
presente direttiva."
4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole "where appropriate" sono sostituite da "where applicable".
5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
La
valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11,
gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
-
l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione
tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino."
6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
1. Fatto
salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono
sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il
paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati
membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per
caso;
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto
debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli
Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle
lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o
criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione
riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le
decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a
disposizione del pubblico."
7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. Nel
caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una
valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca,
nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV,
qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate
ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle
caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri
ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i
dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le
autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una
domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il
committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere
le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato
il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano
successivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli Stati membri
possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente
non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma
del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del progetto con
informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una
descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni
indicate nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri, se necessario,
provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le
informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento
all'articolo 3."
8) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le
autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica
responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il
loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di
autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da
consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione
sono stabilite dagli Stati membri."
All'articolo 6, il testo del paragrafo 2
è sostituito dal testo seguente:
"2. Gli Stati membri si adoperano affinché
ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma
dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine
ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio
parere prima del rilascio dell'autorizzazione";
9) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 7
1. Qualora
uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo
rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che
potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato
membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica
quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini,
all'altro Stato membro, tra l'altro:
a) una descrizione del progetto
corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto
transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potrà
essere adottata
e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo
per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo
2.
2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al
paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro
Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti
riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.
3.
Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:
a) provvedono,
entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di
cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto
riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante
impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) si
accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la
possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di
comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle
informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio è prevista la realizzazione del progetto.
4. Gli Stati membri
interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto
transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale
impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di
consultazione.
5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo
articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati."
10) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
I
risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli
5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di
autorizzazione."
11) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 9
1.
All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la
o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure
appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:
- il
contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla
decisione;
- i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la
decisione;
- eventualmente una descrizione delle principali misure utili per
pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.
2.
La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a
norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1."
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
10
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo
delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle
disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche
esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale,
compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse
pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad
un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro
sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è
proposto."
13) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente:
"2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in
merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in
questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2."
14) L'articolo 13 è soppresso.
15) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II, III e IV che figurano in allegato.
Articolo 2
Cinque anni dopo
l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia
della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla presente direttiva. La
relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 11,
paragrafi 1 e 2.
Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al
Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior
coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo
1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla
presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.
Articolo 4
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997
Per il
Consiglio
Il Presidente
M. DE BOER
NOTE:
(1) G.U. n. C 130 del 12. 5.
1994, pag. 8.
G.U. n. C 81 del 19. 3. 1996, pag. 14.
(2) G.U. n. C 393 del 31.
12. 1994, pag. 1.
(3) G.U. n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 78.
(4) Parere del
Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (G.U. n. C 287 del 30. 10. 1995, pag.
101), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (G.U. n. C 248 del 26. 8.
1996, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (G.U. n. C
362 del 2. 12. 1996, pag. 103).
(5) G.U. n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.
Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(6) G.U. n. L
103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di
adesione del 1994.
(7) G.U. n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.
ALLEGATO I
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica
pari o maggiore di 300 MW e
- centrali nucleari ed altri reattori nucleari,
compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (*)
(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b)
Impianti destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile
nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui
altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni)
di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da
quello di produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
-
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si
trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
i)
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
ii) per la
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
iii) per la
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di
base fitosanitari e di biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
vi) per la
fabbricazione di esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza,
nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100
m.
b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2).
c)
Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro
o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o
allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il
passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;
b) Porti marittimi
commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno
dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi
di stazza superiore a 1 350 tonnellate.
(*) Le centrali nucleari e gli altri
reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e
gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in
modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.
(1) Gli "aeroporti" ai
fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella
convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
(2) Le "vie di rapida
comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione
data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15
novembre 1975.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (1) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (2), o interramento di rifiuti pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque
trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti gli
altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000
milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al
5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di
acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (3).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
b) 3
000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per
scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per
carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione
di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al
giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.
NOTE:
(1) G.U. n. L 377 del 31. 12.
1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (G.U. n. L
168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) G.U. n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.
Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (G.U. n.
L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
(3) G.U. n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40.
Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO II
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) Progetti di ricomposizione
rurale.
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali
alla coltivazione agricola intensiva.
c) Progetti di gestione delle risorse
idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio
delle terre.
d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione
ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
e) Impianti di allevamento
intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
f)
Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di terre dal mare.
2. Industria
estrattiva
a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti
non compresi nell'allegato I).
b) Attività mineraria sotterranea.
c)
Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
d) Trivellazioni
in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
-
trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
- trivellazioni per
l'approvvigionamento di acqua,
escluse quelle intese a studiare la stabilità
del suolo.
e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti
bituminosi.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi
nell'allegato I).
b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e
acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non
compresi nell'allegato I).
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d)
Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in
superficie di combustibili fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon
fossile e lignite.
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui
radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione
di energia idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei
metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii)
forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di
metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di
superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi
motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione
di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di
fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di
minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie
(distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione
di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato
I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze
minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6. Industria chimica
(progetti non compresi nell'allegato I)
a) Trattamento di prodotti intermedi
e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di antiparassitari e di
prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
c)
Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7.
Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e
animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
c)
Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) Industria della birra e del
malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
f) Impianti per la
macellazione di animali.
g) Industrie per la produzione della fecola.
h)
Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i)
Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della
carta
a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
(progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti per il pretrattamento
(operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre
o di tessili.
c) Impianti per la concia delle pelli.
d) Impianti per la
produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. Industria della
gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10.
Progetti di infrastruttura
a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
b)
Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e
parcheggi.
c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di
terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni
di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
e) Costruzione di
strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non
compresi nell'allegato I).
f) Costruzione di vie navigabili interne non
comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua.
g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
h)
Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi
nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
k)
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a
modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli,
gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la
ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica
artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per
il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese
nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e prove
di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non
compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue
(progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e)
Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f)
Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione
di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione
di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e
strutture connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi
alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni
da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato
II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
- Progetti di cui all'allegato
I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
ALLEGATO III
CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono
essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del
progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse
naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi
ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare,
le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità
ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei
progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del
territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico
dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a)
zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve
e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli
Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità
ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g)
zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o
archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente
significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri
stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata
dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
-
della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e
della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della
durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione
delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
-
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con
l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali
impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore,
vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del
progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto
sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti
all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti all'emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei
rifiuti,
e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
(1)
Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli
effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto."