Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, terzo 
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, 
n. 777;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma 
dell'art. 17, L. n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, 
del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 
dell'interno;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Testo unico delle imposte sui redditi
TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non 
residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui 
redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente 
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del 
codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova 
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione 
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale 
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i 
residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da 
quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili 
indicati nell'articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica 
separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito 
nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla 
base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli 
assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in 
conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura 
in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) [i redditi 
derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come 
oggetto 
esclusivo del rapporto];
d) gli assegni familiari e l'assegno 
per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime 
condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati 
nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei 
trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, 
n. 544.
Articolo 4
Coniugi e figli minori.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della 
tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della 
comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono 
imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I 
proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni 
caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto 
del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile 
sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle 
ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che 
rimangano destinati al fondo sono 
imputati per l'intero ammontare al coniuge 
superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita 
l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti 
all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare 
netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale 
spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero 
ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata.
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita 
semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, 
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si 
presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano 
determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata 
autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata 
di data anteriore all'inizio del periodo di 
imposta; se il valore dei 
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai 
fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate 
alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice 
secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le 
società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società 
semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di 
attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica 
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e 
professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di 
cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le 
società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta 
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel 
territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto 
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente 
esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis 
del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante 
dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua 
attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino 
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità 
con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata 
anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione 
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei 
redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono 
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato 
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di 
imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei 
redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo 
continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle 
imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 
entro il secondo grado.
Articolo 6
Classificazione dei redditi.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) 
redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) 
redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
2. 
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione 
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma 
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di 
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, 
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento 
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti 
su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale 
che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono 
determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde 
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2. 
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative 
alla categoria nella 
quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente 
diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, 
determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a 
norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 
16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria 
che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio 
di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio 
di arti e professioni.
2. Le perdite delle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle 
delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo 
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun 
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le 
perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del 
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei 
soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese 
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome 
collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi 
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei 
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza 
in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis 
dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in 
accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102.
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo 
sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le 
disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di 
tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la 
determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese 
e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in 
cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo 
e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o 
sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e 
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in 
altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni 
e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. 
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi 
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i 
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo 
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel 
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si 
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto 
che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini 
delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli 
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa 
riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è 
determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in 
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei 
prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di 
società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale 
di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto 
della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, 
all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli 
altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente 
al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in 
mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri 
elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui 
redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di 
diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Articolo 10
Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella 
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti 
oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri 
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito 
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in 
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni 
caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di 
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o 
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente 
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di 
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che 
concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del 
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o 
premi che, pur 
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli 
assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al 
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, 
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi 
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento 
o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al 
soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in 
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente 
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì 
deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, 
comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei 
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme 
pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme 
pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del 
reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla 
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo 
complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle 
forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 
21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento 
del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta 
nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva 
sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che 
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano 
operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 
milioni si tiene 
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai 
fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il 
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, 
n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non 
si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del 
soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di 
TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati 
ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 
2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto 
importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi 
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si 
trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non 
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente 
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere 
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni 
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i 
contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni 
non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito 
complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento 
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione 
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di 
abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero 
della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro 
di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, 
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni 
ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai 
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione 
disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 
4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il 
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello 
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
2. Le spese di 
cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute 
per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale 
disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del 
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino 
all'importo di lire 3.000.000, i  medesimi oneri versati per gli addetti ai 
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di 
cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone 
indicate nell'articolo 
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, 
spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo 
restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle 
lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui 
all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella 
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della 
imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote 
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro 
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. 
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative 
pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale 
dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo 
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla 
quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione 
spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto 
reddito di fabbricati]. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 
817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da 
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo 
durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale 
la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto 
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della 
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in 
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non 
risulti locata.
Articolo 11
Determinazione dell'imposta.
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 20.000.00018% b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.00024 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.00032 per cento a decorrere dall'anno 2001;d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.00039 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003;e) oltre lire 135.000.00045 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 
13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta 
spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto 
disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore 
a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di 
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di 
imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei 
redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, 
per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito 
limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il 
credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di 
imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota 
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in 
base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito 
limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito 
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in 
diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui 
al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei 
commi 4 e 5 dell'articolo 14.
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il 
coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il 
reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il 
reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 
60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito 
complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i 
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile 
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla 
detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il 
suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età 
inferiore a tre anni. L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 
552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 
552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, a 
condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I 
predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 
652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa 
ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 
100.000.000.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli 
naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è 
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli 
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è 
coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, 
la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo 
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera 
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le 
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, 
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché 
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa 
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di 
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a 
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Articolo 13
Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al 
periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese 
inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 
2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera 
lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi 
di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 
12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 
12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 
15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 
15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 
15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 
15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 
16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 
17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 
18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 
19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di 
lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 
30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) 
lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è 
superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se 
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare 
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 
ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei 
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 
70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) 
lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è 
superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se 
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare 
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 
ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei 
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla 
formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, 
redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 e quello 
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione 
nell'anno, così determinata :
a) lire 190.000, per i soggetti di età 
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non 
supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 
anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non 
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non 
supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 
75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non 
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione 
supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti 
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di 
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La 
detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere 
dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il 
reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 
3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle 
relative pertinenze, e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con 
contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una 
detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del 
reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se 
l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 
9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera 
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
2-quater. Se alla formazione del 
reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito 
derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli 
assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed 
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei 
suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) 
lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 
9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera 
lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del 
reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) 
lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma 
non lire 12.000.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo 
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 
dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione 
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari 
a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se 
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se 
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare 
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo 
dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma 
non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi 
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 
15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 
16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 
17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 
18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 
19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 
30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro 
autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti 
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei 
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli 
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione 
dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel 
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei 
redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri 
accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di 
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno 
Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel 
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui 
garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare 
da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per 
un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità 
immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla 
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto 
periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene 
stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale 
da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che 
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di 
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno 
dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per 
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi 
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo 
d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto 
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si 
tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in 
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non 
risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di 
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o 
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità 
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni 
dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più 
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare 
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. 
La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse 
condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari 
di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova 
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso 
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi 
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. 
Se il mutuo è 
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione 
unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente 
a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette 
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza 
specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), 
e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie 
e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari 
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento 
e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e 
le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per 
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), 
c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione 
delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli 
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio 
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui 
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi 
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e 
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto 
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei 
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da 
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una 
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico 
registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei 
limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui 
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei 
limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto 
l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di 
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari 
importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla 
presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, 
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del 
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di 
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione 
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai 
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur 
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il 
datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente 
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono 
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle 
predette spese;
d) le spese funebri sostenute in 
dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e 
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per 
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione 
secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le 
tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni 
aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore 
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non 
ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non 
superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, 
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono 
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che 
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di 
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, 
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha 
effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai 
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate 
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta 
a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, 
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente 
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo 
accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio 
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di 
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento 
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione 
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non 
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed 
ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del 
Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto 
alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a 
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le 
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti 
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori 
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e 
ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di 
lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di 
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e 
realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per 
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate 
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , ivi comprese le 
erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di 
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e 
per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni 
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini 
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e 
la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative 
culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di 
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero 
per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed 
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i 
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle 
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano 
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego 
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al 
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non 
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del 
bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso 
di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono 
destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per 
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, 
entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle 
entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, 
nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei 
beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le 
attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per 
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a 
favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello 
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro 
ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari 
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal 
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, 
nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali 
in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi 
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai 
soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di 
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai 
soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, 
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è 
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di 
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione 
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in 
denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 
due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a 
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per 
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta 
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in 
denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae 
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari 
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire 
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità 
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e 
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le 
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al 
presente comma.
1-quater. 
Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la 
spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per 
gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta 
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate 
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, 
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per 
gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse 
delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni 
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno 
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione 
spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, 
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il 
limite annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere 
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società 
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa 
proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del 
reddito.
Articolo 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma 
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale 
sussiste tale 
destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il 
reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il 
reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. A 
favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria 
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni 
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di 
qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad 
abitazione 
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, 
a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di 
fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei 
seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera 
lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 
milioni ma non lire 60 milioni.
Articolo 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed 
enti.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili 
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società 
o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al 
contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le 
distribuzioni 
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le 
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello 
in corso al 1º gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in 
cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e 
b) del comma 1 dell'articolo 105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al 
comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex 
aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 
1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la 
compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di 
distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in 
relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti 
in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, 
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta 
spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi 
stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del 
credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
5. La 
detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli 
utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione 
della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del 
credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle 
imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta 
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di 
imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai 
sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è computato in 
aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma 
dell'articolo 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non 
spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata 
anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive 
modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), 
di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione 
nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 
del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai 
soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e 
per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione 
e ai contratti indicati nel primo comma 
dell'articolo 2554 del codice 
civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 
dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la 
costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere 
da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile 
organizzazione.
Articolo 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti 
all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono 
ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota 
di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero 
e il 
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di 
imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più 
Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno 
Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte 
estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia 
per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la 
base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione 
tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si 
opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per 
l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera 
proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a 
tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa 
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi 
prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate 
all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella 
proporzione ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione separata.
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) 
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e 
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei 
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), 
d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del 
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in 
dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di 
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle 
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del 
codice 
civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle 
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di 
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di 
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le 
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 
47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione 
individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di 
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per 
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
b) emolumenti 
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, 
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di 
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite 
per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di 
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme 
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche 
se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla 
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 
luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 
1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 
agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la 
cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di 
persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività 
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 
1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera 
a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e 
redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese 
commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di 
cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a 
titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo 
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) 
indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di 
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da 
quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al 
precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche 
in forma assicurativa, dei danni consistenti nella 
perdita di redditi 
relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore 
normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di 
liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di 
tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la 
morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque 
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei 
beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la 
costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione 
di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque 
anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni 
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), 
b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il 
periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque 
anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri 
dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione 
in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle 
spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto 
periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 
sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome 
collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a 
condizione che ne sia fatta 
richiesta nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti 
del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del 
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti 
nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non 
avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o 
ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), 
c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori 
imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero 
facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo 
dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il 
contribuente.
4..
Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di 
fonte estera.
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Articolo 17
Indennità di fine rapporto.
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che 
si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate 
ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con 
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, 
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato 
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto 
legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di 
anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per 
dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base 
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è 
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le 
maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato 
reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in 
cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in 
alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il 
primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine 
rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata 
effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è 
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi 
inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si 
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e 
anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono 
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi 
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del 
comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in 
relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro 
ammontare netto con 
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla 
durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 
1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina 
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun 
anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità 
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a 
mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello 
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è 
proporzionalmente 
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata 
con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, 
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di 
anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per 
dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono 
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e 
assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale 
di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra 
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori 
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato 
all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro 
prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 
1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura 
superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a 
base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi 
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto 
della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle 
anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota 
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando 
l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti 
complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad 
imposta sostitutiva.
Non si considerano anticipazioni le somme e i valori 
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione 
del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano 
superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota 
pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine 
rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del 
comma 1 dell'articolo 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del 
codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, 
determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto 
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi 
la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato 
nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle 
finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti 
tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza 
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 
sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata 
con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero 
degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile 
della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad 
imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base 
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le 
maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si 
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la 
prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato 
alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica 
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale 
disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter 
e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso 
di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, 
lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per 
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando 
l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica 
è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 
e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto 
della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, 
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, 
sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo 
periodo, per il loro intero importo.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati 
separatamente.
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in 
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai 
soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera 
l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando 
all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito 
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è 
sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 
16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del 
comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di 
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 
dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare 
conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito 
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i 
redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di 
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di 
liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui 
ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso 
di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta 
la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 
27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si 
procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; 
l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni 
proporzionale al credito indicato nella 
relativa dichiarazione, l'aliquota 
corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei 
due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota 
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se 
non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica 
l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. 
Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo 
pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 
dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno 
degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli 
arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle 
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i 
redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 
l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo 
conguaglio.
Articolo 19
Scomputo degli acconti.
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) 
i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le 
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a 
formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le 
ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si 
scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e 
imprese indicate nell'articolo 5 si 
scomputano, nella proporzione ivi 
stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o 
partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in 
concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore 
a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi 
tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di 
imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 
18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si 
considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi 
fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel 
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e 
altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, 
compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo 
derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi di 
impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante 
stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte 
nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, 
nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di 
partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze 
di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione 
a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati 
regolamentati, ovunque detenute; 
2) delle plusvalenze di cui alla 
lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso 
ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di 
massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo 
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 
3) dei redditi 
di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da 
contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati 
regolamentati;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, 
associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni 
di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel 
territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di 
soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le 
indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 
1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di 
cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 
47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e 
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, società 
o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate 
per loro conto nel territorio dello Stato.
Articolo 20-bis
Trasferimento di sede all'estero.
1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che 
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai 
fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei 
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa 
disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella 
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano 
distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le 
plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese 
individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in 
sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, 
iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o 
della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano 
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile 
organizzazione.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito 
complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti 
articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono 
deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 
1 dell'articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis 
spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e 
i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Capo II - Redditi fondiari
Articolo 22
Redditi fondiari.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati 
nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con 
attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio 
urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei 
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a 
formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a 
titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo 
quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è 
verificato il possesso. I redditi 
derivanti da contratti di locazione di 
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il 
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di 
convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui 
canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto 
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per 
morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi 
di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di 
coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a 
formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte 
corrispondente al suo diritto. [Ciascun contitolare deve indicare nella 
dichiarazione dei redditi le generalità degli altri].
3. Se il possesso 
dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di 
imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di 
ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. [Nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessato 
il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del 
trasferimento con gli estremi della trascrizione].
Articolo 24
Reddito dominicale dei terreni.
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito 
medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività 
agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito 
dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, 
quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito 
di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.
Articolo 25
Determinazione del 
reddito dominicale.
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe 
d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna 
qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a 
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni 
nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o 
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci 
anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, 
previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, 
d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone 
censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli 
uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le 
modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a 
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle 
tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle 
colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della 
corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato 
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella 
provincia.
Articolo 26
Variazioni del reddito dominicale.
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione 
della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore 
reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: 
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra 
di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno 
per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è 
stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o 
entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle 
variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a 
revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni 
non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra 
quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri 
comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente 
equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se 
la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune 
o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e 
classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano 
variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto 
del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria 
distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione 
censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di 
quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 
dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio 
tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale 
e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni 
di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del 
frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 
31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti 
indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3. 
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i 
fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata 
presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata 
presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del 
reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta 
Ufficiale.
Articolo 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi 
naturali.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati 
come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in 
parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica 
agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, 
si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei 
precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 
30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la 
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve 
essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in 
cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, 
almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere 
presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della 
diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale 
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento 
dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su 
richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti 
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati 
provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone 
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono 
agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le 
corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese 
in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai 
fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle 
catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo 
da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta 
da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
Articolo 29
Reddito agrario.
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio 
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di 
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, 
nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate 
attività agricole :
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per 
almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di 
vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se 
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del 
terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla 
manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale 
dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto 
prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su 
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie 
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle 
unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si 
considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 
dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione del reddito agrario.
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario 
concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello 
del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. 
Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito 
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per 
la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve 
allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli 
associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a 
ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di 
un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume 
che questo sia ripartito in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del 
reddito agrario.
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe 
d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della 
legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo 
le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede 
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito 
dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 
26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in 
affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per 
la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture 
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 
4-bis dell'articolo 25.
Articolo 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi 
naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario 
ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari 
urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro 
porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle 
costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti 
integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di 
reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate 
esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e 
le loro pertinenze. Non si considerano,altresì, produttive di reddito le 
unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o 
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il 
quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito 
imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 
1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita 
o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il 
reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Articolo 34
Determinazione del 
reddito dei fabbricati.
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante 
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della 
legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a 
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe 
d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono 
sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute 
variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità 
immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto 
del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e 
può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli 
uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le 
modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso 
di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al 
possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene 
oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di 
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il 
reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato 
comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. 
Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente 
del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 
1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione 
al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata 
al 25 per cento.
4-ter. [Se l'ammontare delle spese effettivamente 
sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 
per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza può essere 
computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun 
periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni 
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo].
4-quater. 
[Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze 
si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di 
unmilionecentomila lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale 
sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono 
ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o 
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed 
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione 
principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a 
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano 
abitualmente].
Articolo 35
Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare 
differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, 
l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del 
comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso 
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione 
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito 
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi 
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di 
locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate 
nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica 
interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il 
Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, 
dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta 
dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Articolo 36
Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 38
Unità immobiliari non locate.
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
Articolo 39
Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni 
o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al 
possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla 
abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia 
dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei 
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre 
che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle 
attività 
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) 
del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la 
coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte 
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla 
conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e 
trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 
per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi 
si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o 
anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, 
comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo 
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi 
indicato.
Capo III - Redditi di capitale
Articolo 41
Redditi di capitale.
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi 
derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri 
proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle 
azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite 
perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del 
codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra 
garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti 
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto 
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da 
associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del 
comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, 
nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali 
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai 
relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti 
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di 
titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in 
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di 
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle 
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, 
dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi 
funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti 
da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i 
rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e 
negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte 
sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al 
capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
a) 
[i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a 
diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito];
b) i buoni 
fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, 
autorizzate ai sensi dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, 
convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che 
contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di 
proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di 
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o 
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla 
gestione stessa.
Articolo 42
Determinazione del reddito di capitale.
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, 
utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna 
deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il 
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la 
somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale 
dei beni impiegati,apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla 
lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme 
impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il 
valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del 
giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la 
differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti 
alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati 
nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in 
parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati 
alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, 
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data 
di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini 
della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in 
capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) 
del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i 
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale 
differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non 
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del 
rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I 
corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, 
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o 
incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri 
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo 
di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli 
interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e 
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per 
iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel 
periodo di imposta. Se la misura non è determinata 
per iscritto gli 
interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente 
e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano 
percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. 
I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e 
di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla 
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera 
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate 
in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive 
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore 
normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il 
valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni 
ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente 
alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote 
rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e 
l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di 
sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è 
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 
41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di 
rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente 
rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari 
Articolo 43
Versamenti dei soci.
1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita 
semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati 
alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è 
stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le 
somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o 
partecipanti.
Articolo 44
Utili da partecipazione in società ed enti.
1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle 
società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo 
di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai 
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a 
fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria 
esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti 
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o 
altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento 
gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non 
costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è 
avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli 
indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente 
deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con 
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai 
passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 
1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in 
materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
3. Le somme o 
il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione 
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed 
enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per 
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile 
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate 
nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle 
ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da 
quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette 
operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto 
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, 
diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche.
Articolo 45
Redditi imponibili ad altro titolo.
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri 
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese 
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. 
I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito 
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente
Articolo 46
Redditi di lavoro dipendente.
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti 
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle 
dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio 
quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul 
lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le 
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui 
all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi 
percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai 
lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative 
di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei 
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e 
i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che 
per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di 
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da 
chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio 
per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non 
è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto 
erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla 
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di 
attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato 
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di 
mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli 
uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi 
nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, 
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, 
esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui 
agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , 
nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo 
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività 
libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui 
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e 
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i 
gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, 
dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i 
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di 
pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che 
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui 
all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 , percepite dai membri del Parlamento nazionale 
e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per 
le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della 
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette 
cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a 
titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite 
aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di 
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio 
dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di 
servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio 
dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui 
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli 
altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono 
attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) 
e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli 
indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi 
percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a 
specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) 
del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che 
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale 
della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i 
princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano 
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), 
h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta 
le detrazioni previste dall'articolo 13.
Articolo 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i 
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche 
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si 
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, 
corrisposti 
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del 
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non 
concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e 
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza 
a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore 
di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 
7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli 
anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. 
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il 
suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo 
dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del 
comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le 
erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla 
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a 
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di 
rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a 
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o 
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti 
a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, 
nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o 
gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti 
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 
ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla 
generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi 
compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui 
alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle 
opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e 
dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal 
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti 
per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari 
indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi 
familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti 
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o 
dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, 
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto 
è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento 
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che 
il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal 
dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili 
nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso 
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente 
per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le 
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi 
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui 
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). 
Gli importi delle predette 
somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance 
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o 
per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno 
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo 
d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 
si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il 
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da 
società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne 
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 
l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, 
compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente 
o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si 
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei 
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in 
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari 
al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. 
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi 
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 
lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del 
comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere 
a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i 
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo 
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato 
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle 
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di 
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla 
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta 
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al 
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento 
della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di 
sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato 
al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti 
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai 
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai 
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a 
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o 
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a 
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 1992, n. 
172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si 
assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte 
le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico 
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. 
Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio 
stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati 
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore 
del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, 
quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il 
godimento del fabbricato.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le 
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la 
parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte 
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso 
delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto 
fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di 
due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di 
vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori 
del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese 
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i 
rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal 
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo 
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte 
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del 
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da 
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le 
indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per 
contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili 
e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di 
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le 
indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per 
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere 
individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente 
disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione 
e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 
per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 
milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in 
quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso 
trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si 
applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di 
viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi 
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri 
sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di 
locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se 
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a 
formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette 
indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi 
prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per 
i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la 
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse 
collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 
50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda 
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio 
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti 
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di 
quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e 
come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi 
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è 
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con 
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui 
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli 
importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito 
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando 
la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante 
al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice 
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro 
il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di 
variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il 
suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del 
medesimo decreto.
Articolo 48-bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente.
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di 
seguito specificato:
a) [ai fini della determinazione del reddito di cui alla 
lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, i contributi versati alle forme 
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro 
non concorrono a formare il 
reddito fino ad un importo non superiore al 6 
per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini 
della contribuzione previdenziale obbligatoria];
a-bis) ai fini della 
determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, 
i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario 
nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata 
presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore 
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per 
cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera 
g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il 
reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a 
coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della 
Costituzione, a titolo di 
rimborso di spese, purché l'erogazione di tali 
somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a 
determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla 
predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a 
tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a 
trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta 
quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura 
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, 
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli 
assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le 
rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 
non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette 
rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella 
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. [Le rendite costituiscono 
reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo 
d'imposta];
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) 
del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano 
le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto 
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di 
cui alla lettera g-
quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se 
determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista 
dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto 
della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, 
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo 
d'imposta lire sei milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di 
cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma 
capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di 
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato 
articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad 
imposta, se determinabili.
Capo V - Redditi di lavoro autonomo
Articolo 49
Redditi di lavoro autonomo.
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di 
arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende 
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso 
l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 
dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) [i redditi 
derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, 
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto 
la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o 
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo 
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza 
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di 
un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con 
retribuzione periodica prestabilita];
b) i redditi derivanti dalla 
utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni 
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o 
scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del 
comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla 
prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori 
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a 
responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di 
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti 
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di 
contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si 
applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
Articolo 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito 
dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura 
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio 
dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. 
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e 
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li 
corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o 
professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da 
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo 
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con 
decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione 
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di 
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 
milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni 
mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore 
alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito 
nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte 
o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è 
ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di 
locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in 
cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e 
alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di 
arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in 
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative 
all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o 
familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo 
unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; 
nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di 
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili 
utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della 
rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, 
a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro 
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella 
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di 
ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di 
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio 
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui 
al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono 
deducibili nella misura del 50 per cento.
4. [Non sono deducibili le quote 
di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le 
spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, 
alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata 
superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati 
nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri 
cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri 
cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o 
autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo 
precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e 
limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o 
professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo 
automezzo per ciascun associato o socio].
5. Le spese relative a 
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 
per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le 
spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei 
compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di 
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come 
beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle 
sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a 
titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o 
a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno 
sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo 
il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui 
alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di 
imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate 
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti 
e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter 
dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al 
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente 
inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero 
dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti 
dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I 
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
7..
8. [Il reddito derivante dai 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro 
o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di 
partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e 
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni 
effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo 
di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione è pari al 7 per 
cento , se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo 
non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla 
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non 
si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni 
di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto]. I 
redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel 
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto 
del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) 
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di 
imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel 
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione 
forfettaria delle spese.
Capo VI - Redditi di impresa
Articolo 51
Redditi di impresa.
1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese 
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate 
nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e 
c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche 
se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi 
di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in 
forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano 
nell'articolo 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo 
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio 
delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi 
stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita 
semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno 
riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta 
diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Articolo 52
Determinazione del reddito di impresa.
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è 
determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto 
economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri 
stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.
2. Se 
dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi 
esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti 
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è 
computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.
Articolo 53
Ricavi.
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni 
e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è 
diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie 
prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli 
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) 
i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed 
enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, 
comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di 
altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta 
l'attività dell'impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di 
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in 
denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre 
tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a 
finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle 
imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.
Articolo 54
Plusvalenze patrimoniali.
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli 
indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il 
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se 
sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la 
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) [se sono iscritte nello stato 
patrimoniale];
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o 
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee 
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) 
e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della 
cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in 
bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si 
considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente 
pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie 
costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in 
bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente 
le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il 
reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è 
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non 
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del 
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare 
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati 
posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del 
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma 
non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, 
la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come 
tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti 
in data più recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito 
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, 
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del 
comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a 
norma del comma 2 dell'articolo 16. Il trasferimento di azienda per causa di 
morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori 
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al 
periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, 
entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra 
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis. [Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni 
di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con 
motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore 
diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-bis 
dell'articolo 67, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma].
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non 
costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese 
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Articolo 55
Sopravvenienze attive.
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi 
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività 
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi 
conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il 
reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di 
spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 
1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che 
ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a 
formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. 
Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a 
titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in 
natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi 
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per 
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di 
finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti 
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il 
quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 
gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i 
finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome 
per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed 
ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti 
autonomi per le case popolari, comunque denominati.
4. Non si 
considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a 
fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in 
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né 
la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o 
preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione 
finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza 
attiva.
Articolo 56
Dividendi e interessi.
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in 
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello 
Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili derivanti 
dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui 
sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.
3. 
Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del 
comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare 
maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli 
interessi si computano al saggio legale.
3-bis. [Gli interessi derivanti da 
prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura 
corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di 
imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi 
quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla 
clientela, né per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in 
società di persone].
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in 
base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di 
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario 
per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza 
positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al 
netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel 
periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota 
maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le 
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti 
reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si 
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di 
contratto.
Articolo 57
Proventi immobiliari.
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è 
diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli 
immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 84 per 
quelli situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi 
relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in 
deduzione.
Articolo 58
Proventi non computabili nella determinazione del 
reddito.
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti 
che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) le indennità per 
la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
d) le 
plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) 
del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a 
norma del comma 2 dello stesso articolo.
Articolo 59
Variazioni delle 
rimanenze.
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e 
b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, 
concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma 
dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che 
risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e 
attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a 
norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si 
verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore 
risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati 
nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, 
se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, 
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è 
diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti 
esercizi, a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in 
bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del 
«primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le 
rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del 
metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei 
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore 
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui 
al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, 
indipendentemente dall'esercizio di 
formazione, per il valore normale. Per 
le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio 
alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze 
in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli 
esercizi successivi sempre che le 
rimanenze non risultino iscritte nello 
stato patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di 
lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto 
stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata 
ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato 
dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio 
successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano 
le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene 
conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del 
comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato 
siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, 
con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa 
dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze 
effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione 
dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , concorrono a formare il reddito, in quote costanti, 
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro 
esercizi successivi.
Articolo 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi 
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, 
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze 
iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo 
determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin 
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. 
La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle 
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o 
di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la 
parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la 
valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore 
determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a 
giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le 
opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi 
sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo 
dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le 
rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora 
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al 
reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.
5. In 
deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in 
bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e 
imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o 
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del 
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data 
in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere 
allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un 
prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e 
della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi 
tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei 
conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i 
corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come 
crediti ai fini dell'articolo 72 ancorché non risultanti in bilancio.
Articolo 61
Valutazione dei titoli.
1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti 
al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei 
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei 
seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di 
riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario 
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle 
rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee 
non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli 
emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini 
dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è 
determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o 
esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo 
mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati 
regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a 
norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti 
dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o 
enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e 
l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale 
per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera 
c) del comma 4 dell'articolo 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui 
alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da 
società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono 
ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano 
all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per 
l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del 
capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle 
già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della 
corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna 
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo 
perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai 
crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in 
proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; 
tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di 
debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella 
determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non 
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei 
versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della 
società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano 
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti 
non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 
53.
Articolo 62
Spese per prestazioni di lavoro.
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella 
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in 
natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del 
comma 1 dell'articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione 
anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture 
recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità 
dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta 
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di 
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un 
importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti 
stessi a norma dell'articolo 48, comma 4 lettera c). Qualora i fabbricati 
di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano 
trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui 
prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il 
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono 
integralmente deducibili.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per 
le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori 
dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non 
superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le 
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia 
stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero 
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la 
spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 
cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
1-quater. Le imprese 
autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche 
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal 
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo 
pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le 
trasferte 
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono 
ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di 
età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai 
familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. 
I 
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito 
complessivo dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori 
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili 
nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di 
partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei 
profitti e delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai 
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in 
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla 
imputazione al conto dei profitti e delle perdite.
Articolo 63
Interessi passivi.
1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a 
formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto 
delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che 
per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere 
si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere 
conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per 
l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito 
dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si 
computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o 
per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano 
nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si 
computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;
g) i 
proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano 
nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso 
articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri 
proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private 
sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 
novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla 
stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a 
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. 
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, 
dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli 
interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi 
non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle 
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
Articolo 64
Oneri fiscali e contributivi.
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche 
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili 
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'art. 
3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, 
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente 
accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle 
dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e 
alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni 
sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale 
deliberazione dell'associazione.
Articolo 65
Oneri di utilità sociale.
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei 
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per 
specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non 
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di 
lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono 
inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone 
giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle 
indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un 
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa 
dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone 
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente 
finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le 
erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione 
universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per 
cento del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a 
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere 
comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del 
reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) 
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, 
e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta 
a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, 
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente 
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo 
accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente 
ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in 
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di 
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di 
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per 
i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente 
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione 
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di 
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente 
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di 
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e 
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il 
restauro delle cose indicate nell'art. 1, L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel 
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante 
interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e 
le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, 
gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente 
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e 
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà 
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni 
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni 
e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla 
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non 
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni 
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero 
utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro 
totalità, all'entrata dello 
Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali 
in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa 
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente 
attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove 
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non 
utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni 
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello 
Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore 
a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle 
ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, 
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a 
favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo 
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla 
dichiarazione dei redditi;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un 
importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito 
d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche;
c-octies) 
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire 
o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge;
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di 
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei 
loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei 
settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le 
attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di 
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di 
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, 
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o 
soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei 
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle 
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di 
riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero 
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni 
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme 
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o 
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di 
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività 
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della 
differenza;
c-decies) le erogazioni liberali in 
denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri 
e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale 
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e 
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla 
lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività 
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al 
conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti 
protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, 
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare 
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo 
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso 
che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma 
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano 
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero 
dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento 
della differenza;
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello 
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, 
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di 
programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal 
Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base 
di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che 
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto 
determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, 
l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché 
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei 
soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull'impiego delle 
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di 
riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero 
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni 
liberali deducibili da essi effettuate.
2-bis. Alle erogazioni liberali in 
denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni 
legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei 
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di 
cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità 
statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
3..
4. Le 
erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel 
comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Articolo 66
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e 
perdite.
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli 
indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri 
stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono 
realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 
dell'articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni 
finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i 
titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze 
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore 
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei 
prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni 
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o 
di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la 
parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione 
di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 
Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si 
considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri 
proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il 
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi 
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti 
esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non 
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano 
da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il 
debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti 
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
5. I versamenti 
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società 
indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non 
sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo 
della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la 
lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.
5-bis. [Non sono deducibili le 
minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai 
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 67, escluse le 
autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 
centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 
centimetri cubici, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma].
Articolo 67
Ammortamento dei beni materiali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per 
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata 
in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a 
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti 
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono 
stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di 
deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima 
indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura 
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato 
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e 
nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non 
sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in 
apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante 
dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri 
soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo 
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. 
Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione 
al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le 
quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento 
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva 
concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o 
distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a 
quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla 
differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i 
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un 
esercizio è inferiore 
alla metà della misura massima il minore ammontare non 
concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda 
dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del 
settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente 
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in 
deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di 
lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione 
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, 
riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino 
imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono 
deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni 
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio 
dell'esercizio dal 
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale 
risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio 
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed 
è 
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è 
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici 
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle 
finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità 
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente 
a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene 
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per 
i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono 
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano 
di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la 
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se 
questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione 
all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni 
mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle 
finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la 
predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, 
qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima 
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8-bis. 
[Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote 
di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le 
spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai 
seguenti 
beni :
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) 
autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e 
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata 
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore 
a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 
350 centimetri cubici].
8-ter. [Per le imprese che esercitano 
attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) 
del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati 
in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti].
9. Per le 
aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili 
nella determinazione del reddito dell'affittuario o 
dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti 
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare 
dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili 
i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi 
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è 
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone 
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non 
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o 
di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione 
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La 
percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli 
oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei 
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di 
autotrasporto.
Articolo 68
Ammortamento di beni immateriali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni 
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o 
scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle 
relative 
al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non 
superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei 
diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di 
utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di 
ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono 
deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.
4. Si 
applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
Articolo 69
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente 
devolvibili.
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è 
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la 
deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di 
ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli 
anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In 
caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è 
proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la 
modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del 
costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, 
di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra 
causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente 
aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato 
l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso 
per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. [L'eventuale 
differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli 
articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, 
nell'esercizio in cui avviene la devoluzione].
5. Per le concessioni 
relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare 
sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono 
determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in 
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della 
concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche 
in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.
Articolo 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza.
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi 
di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 
del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio 
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il 
rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti 
necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e 
retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le 
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due 
successivi.
2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle 
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche 
complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con 
riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a 
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per 
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a 
capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non 
oltre il quinto, fino a 
concorrenza dell'ammontare complessivamente 
maturato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti 
relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del 
comma 1 dell'articolo 16.
Articolo 71
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su 
crediti.
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non 
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e 
dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si 
tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di 
copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. 
La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle 
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate 
con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, 
sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo 
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del 
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari 
di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, 
che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, 
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di 
Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle 
attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite 
dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, 
aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare 
complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in 
quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le 
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è 
inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al 
predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei 
rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non 
sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 
per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine 
dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei 
crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione 
finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
5. Le 
perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di 
bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su 
crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del 
predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in 
bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio 
stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli 
accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza 
dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento 
all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di 
mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del 
comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti 
per interessi di mora risultanti in bilancio.
Articolo 72
Accantonamenti per rischi di cambio.
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono 
deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e 
dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di 
obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese 
dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del 
giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in 
mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si 
considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del 
saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il 
rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di 
assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 
è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio 
precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se 
essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio 
precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo 
concorre a formare il reddito dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio 
derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova 
copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano 
indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei 
debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali 
resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della 
determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già 
risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente 
all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il 
cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del 
giorno o del mese in cui sono sorti.
Articolo 73
Altri accantonamenti.
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese 
per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili 
sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o 
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la 
spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è 
deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per 
le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche 
e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti 
iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o 
di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La 
deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per 
cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare 
complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due 
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori 
all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato 
concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. [Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma 
debbono darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine 
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo 
esercizio di durata della concessione].
3. Gli accantonamenti a fronte 
degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono 
deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per 
cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che 
siano iscritti in appositi fondi del 
passivo distinti per esercizio di 
formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del 
valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze 
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o 
passive. 
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a 
quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli 
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le 
concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del 
presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle 
disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle 
imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e 
imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a 
norma dell'articolo 67.
Articolo 74
Spese relative a più esercizi.
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in 
cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e 
nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni 
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli 
stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a 
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi 
si applica il comma 3 dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di 
propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di 
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro 
ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono 
state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, 
anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a 
distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si 
applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al 
periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate 
nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun 
esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese 
di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili 
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono 
conseguiti i primi ricavi.
Articolo 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i 
quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, 
concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i 
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non 
sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare 
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i 
corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di 
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o 
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili 
e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione 
con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è 
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi 
delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di 
acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le 
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di 
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli 
altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito 
anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. 
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e 
nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle 
perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili 
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono 
deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti 
e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata 
in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi 
e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e 
delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se 
e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto 
stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese 
e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli 
oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella 
misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o 
altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono 
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad 
attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione 
del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui 
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati 
conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che 
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale 
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di 
cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto 
dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a 
quello non ammesso in deduzione.
6. [Le spese e gli altri componenti 
negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione 
se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che 
si tratti di irregolarità meramente formali].
Articolo 76
Norme generali sulle valutazioni.
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al 
costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo 
delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo 
anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali 
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al 
momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente 
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro 
fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui 
prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati 
nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si 
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli 
direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è 
diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi 
sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il 
costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte 
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare 
il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la 
differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso 
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. 
Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con 
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la 
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta 
estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni 
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri 
in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, 
si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio 
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di 
conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. 
La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei 
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto 
forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la 
totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in 
modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti 
in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con 
l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. 
I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di 
cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 
dell'articolo 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è 
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o 
parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella 
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5. I componenti del 
reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello 
Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa 
sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se 
ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne 
deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi 
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali 
«procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche 
per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel 
territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di 
vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione 
di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle 
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli 
esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate 
e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi 
successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno 
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su 
conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese 
successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri 
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti 
ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano 
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto 
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato 
in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero 
di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 
7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la 
prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o 
commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. 
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di 
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo 
la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. 
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne 
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata 
alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi 
ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter 
non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui 
risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di 
imprese estere partecipate.
Articolo 77
Beni relativi all'impresa.
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si 
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e 
b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa 
stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le 
attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma 
dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 
dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati 
nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei 
beni ammortizzabili.
2. Per le società in nome collettivo e in 
accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad 
esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di 
fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni 
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti 
acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci 
utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio 
dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale 
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai 
fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative 
all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile 
ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere 
dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Articolo 78
Imprese di allevamento.
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di 
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 
il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito 
d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari 
al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro 
il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto 
delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti 
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente 
di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei 
redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente 
moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si 
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di 
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente 
articolo.
Articolo 79
Imprese minori.
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammessi al 
regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime 
ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui 
all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 
1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate 
sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e 
diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 
59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai 
sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 
e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.
2. [La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di 
magazzino, è calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle 
rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di 
merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della 
parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati 
e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 
per cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi di imposta 
successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati 
limiti].
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le 
disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro 
dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su 
crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione 
a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 
70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui 
all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
4. [I proventi diversi da 
quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito di impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le 
disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano 
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 
45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49].
5. Si 
applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di 
cui agli articoli 58, 62, 63, 65 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai 
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai 
commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con 
riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il 
reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei 
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la 
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
6. Il reddito 
imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a 
quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo 
articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis. 
Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli 
articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente 
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli 
intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività 
indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle 
finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 
ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di 
un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per 
cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 
e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 
milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per 
conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è 
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il 
comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni 
confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le 
medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 
300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno 
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola 
volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal 
numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un 
prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi 
effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli 
estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di 
esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere 
di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate 
fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. [Le disposizioni 
del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice].
Articolo 80
Imprese minime.
1. [Per le imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento;b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono 
previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è 
calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni 
effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si 
applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività 
più elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano 
conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o 
avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i 
contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è 
verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra 
indicato.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il 
reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a 
norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di 
cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i 
soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si 
applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per 
la determinazione del reddito].
Capo VII - Redditi diversi
Articolo 81
Redditi diversi.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero 
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese 
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in 
relazione alla qualità di lavoratore dipendente :
a) le plusvalenze 
realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese 
a 
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni 
e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo 
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, 
esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la 
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del 
cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze 
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a 
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. 
Costituisce cessione di 
partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di 
risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle 
società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, 
lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere 
acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o 
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di 
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento 
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 
25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati 
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali 
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di 
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le 
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti 
diversi. 
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i 
titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o 
di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le 
plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate 
mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione 
al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le 
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 
87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le 
predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui 
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso 
ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, 
di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o 
conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o 
monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si 
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal 
deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli 
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui 
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti 
finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare 
a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di 
interesse, a quotazioni o 
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci 
e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti 
dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari 
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri 
proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante 
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di 
capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti 
pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante 
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e 
negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, 
dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli 
attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o 
sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, 
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i 
redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti 
dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo 
industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) 
del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in 
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, 
noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, 
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la 
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non 
si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva 
vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il 
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze 
realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende 
acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i 
redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i 
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o 
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le 
indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi 
erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal 
CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per 
l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive 
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
1-bis. Agli effetti 
dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano 
cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, 
nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in 
caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si 
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in 
data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono 
a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, 
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento 
sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi 
continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere 
c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati 
mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi 
indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per 
effetto di cessione a titolo oneroso.
Articolo 82
Plusvalenze.
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 
sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo 
di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli 
immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, 
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. [Per le 
partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle 
immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo 
articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota 
posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili 
distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto dalle predette 
quote].
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle 
opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno 
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei 
fabbricati costruiti  su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati 
tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della 
lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il 
costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto 
aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i 
terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come 
prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti 
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro 
costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di 
valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze 
l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze 
dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che 
sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel 
quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui 
alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite 
di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui 
alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; 
se 
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore 
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, 
l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle 
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre 
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state 
realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e 
c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il 
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di 
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione 
e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto 
per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli 
esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della 
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il 
costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla 
base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato 
ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o 
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate 
dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è 
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal 
costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili 
distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo 
il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del 
contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura 
del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti 
correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il 
valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi 
dell'articolo 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è 
realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti 
per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle 
plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma 
rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di 
capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla 
partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o 
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i 
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è 
verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale 
periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si 
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di 
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in 
mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono 
determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della 
cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza 
dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il 
corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o 
diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o 
rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con 
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente 
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
7. I redditi di 
cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla 
somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri 
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti 
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli 
altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi 
pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa 
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta 
in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo 
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le 
attività di cui alle lettere c), 
c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi 
pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o 
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e 
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a 
formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei 
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.
8. 
Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 
dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi 
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i 
corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere 
inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal 
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di 
capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i 
redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. 
Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
9. Le 
plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere 
c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 81, nonché 
le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia 
superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e 
quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, 
certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito 
imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli 
elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base 
alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto 
del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, 
nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli 
di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di 
ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle 
attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. 
Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate 
dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle 
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di 
particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette 
quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle 
amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari 
professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il 
medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli 
elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei 
differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a 
decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può 
essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 83
Premi, vincite e indennità.
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di 
imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i 
premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non 
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare 
il reddito i rimborsi di spese 
documentate relative al vitto, all'alloggio, 
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori 
dal territorio comunale.
Articolo 84
Redditi di natura fondiaria.
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non 
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o 
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio 
dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con 
attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo 
nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I 
redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla 
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla 
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di 
imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei 
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono 
a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di 
imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
Articolo 85
Altri redditi.
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, 
ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono 
stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), 
i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente 
inerenti alla loro produzione. 
Le plusvalenze indicate alle lettere h) e 
h-bis) del predetto art. 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.
TITOLO II
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 86
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 87
Soggetti passivi.
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) 
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità 
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione 
residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi 
dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti 
pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, 
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità 
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti 
diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, 
oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi 
e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei 
confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono 
comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.
3. 
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti 
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la 
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello 
Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato 
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per 
oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente 
gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle 
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in 
base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale 
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Articolo 88
Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad 
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i 
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani 
collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti 
all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) 
l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di 
attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici 
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.
Articolo 89
Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
Articolo 90
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali 
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito 
negli articoli 94 e 102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio 
o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o 
dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più 
anni il periodo di imposta è 
costituito dall'anno solare.
3. 
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni 
relative alle categorie nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di 
imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 57 
e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche 
ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 67, agli 
articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73.
Articolo 91
Aliquota dell'imposta.
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003.
Articolo 91-bis
Detrazione di imposta per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un 
importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 
1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 
1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione 
pubblica o i 
cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o 
esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o 
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché 
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2. [L'onere 
di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio].
Articolo 92
Crediti di imposta.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Articolo 93
Scomputo degli acconti.
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le 
ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma 
dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. 
Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, e all'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, 
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale 
i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo 
ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo 
da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e 
altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Articolo 94
Riporto o rimborso delle eccedenze.
1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei 
crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di 
cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il 
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione 
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il 
rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
1-bis. Il credito 
d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 
dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso 
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato 
prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a 
concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali 
è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili 
comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo 
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi 
d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito 
d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facoltà di non 
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.
Capo II - Società ed enti commerciali
Articolo 95
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è 
considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni 
degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni 
del presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle 
del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. 
La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le 
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
Articolo 96
Dividendi esteri.
1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare 
il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di 
detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della 
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 
105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale 
comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono 
deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che 
eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi 
del presente comma.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si 
applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non 
appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale 
privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al 
comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato 
applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e 
agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.
Articolo 96-bis
Dividendi distribuiti da società non residenti.
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società 
non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la 
partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed 
è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione 
del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro 
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della 
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, 
secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non 
residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva 
n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, 
in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di 
residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti 
imposte:
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat 
in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phóros eisodématos Nomikón 
prosópon kerdoskopikoú charaktéra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in 
Spagna;
impôt sur les sociétés in Francia;
corporation tax in 
Irlanda;
impôt sur le revenu des collectivités nel 
Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno 
Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte 
sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità 
europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle 
imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 
1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti 
in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di 
tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di 
tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato 
scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono 
essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.
3. [Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, 
gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione 
della maggiorazione di conguaglio].
4. [Le disposizioni degli articoli 11, 
comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito 
di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli 
utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I 
dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la 
parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili 
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni 
caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di 
conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 
1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi 
e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di 
cui all'art. 7, L. 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita 
comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. 
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di 
cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in 
assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si 
applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente 
formati con i dividendi di cui al comma 1].
5. Ai fini degli articoli 61 
e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono 
a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini 
dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi 
precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio 
dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 
2 ovvero nel comma 2-ter.
7. [Alle società di cui al comma 1 che 
risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti 
non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state 
costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in 
esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, 
L. 30 dicembre 1991, n. 413].
Articolo 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio.
1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.
Articolo 98
Prestiti obbligazionari.
1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Articolo 99
Annullamento di azioni proprie.
1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali.
1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5, D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 7, L. 4 giugno 1985, n. 281.
Articolo 101
Oneri fiscali.
1. [Nella determinazione del reddito, ferme restando le altre 
disposizioni dell'articolo 64, è deducibile l'imposta locale sui redditi 
relativa al periodo di imposta di competenza.
2. Gli accantonamenti per 
l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono 
deducibili a norma del comma 3 dell'articolo 64].
Articolo 102
Riporto delle perdite.
1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme 
valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in 
diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma 
non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito 
complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti 
dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi 
non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. 
Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito 
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito 
imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla 
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al 
precedente articolo 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre 
periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere 
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta 
successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 
1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le 
perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo 
temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto 
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La 
modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta 
in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due 
successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le 
partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che 
controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che 
controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a 
società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un 
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto 
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento 
risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 
1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 
9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello 
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Articolo 103
Imprese di assicurazione.
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano 
attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del 
titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le 
riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di 
legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di 
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono 
deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia 
per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per 
l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte 
tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono 
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo 
massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 
dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del 
margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il 
reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento 
dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile 
al maggior valore ad essi attribuito.
4. Alle società e agli enti di cui al 
presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a 
fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari 
a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni 
dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Articolo 103-bis
Enti creditizi e finanziari.
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati 
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i 
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle 
operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di chiusura dell'esercizio, 
derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi 
d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la 
determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero 
l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La 
valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli 
articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti 
negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura 
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura 
dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si 
assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati 
regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la 
chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il 
valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 
61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai 
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore 
determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si 
applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che 
nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di 
copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di 
interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il 
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le 
operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche 
attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le 
operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività 
e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha 
l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore 
di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.
Articolo 104
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi.
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio 
italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da 
versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale 
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del 
tesoro;
b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio 
in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e 
accantonate in apposito fondo del passivo;
c) delle plusvalenze e 
sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta 
estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in 
apposito fondo del passivo.
2. Si applica la disposizione del terzo periodo 
del comma 2 dell'articolo 76, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, 
e dell'articolo 103-bis.
Articolo 105
Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci 
o partecipanti sugli utili distribuiti.
1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le 
società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 
87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: 
a) 
l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) 
l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 
4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le 
imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al 
numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte 
in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti 
definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai 
fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o 
applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di 
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel 
primo comma dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si 
considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in 
deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare 
l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche 
se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente 
alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente 
si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo 
nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso 
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai 
soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad 
effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, 
secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.
4. Concorrono a formare 
l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal 
periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i 
proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 
2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente 
testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della 
società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra 
quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno 
concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato 
attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di 
cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di 
cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che 
si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli 
utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di 
imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo 
le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5. 
Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del 
credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere 
a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di 
un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 
53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di 
esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel 
comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle 
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi 
del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la 
riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli 
incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui 
alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 
2) gli incrementi e 
i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali 
non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui 
agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere 
separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita 
comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto 
previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 
14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali 
sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti 
d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.
Articolo 105-bis
Versamenti integrativi.
1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 106
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili 
fruenti di agevolazioni territoriali.
1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.
Articolo 106-bis
Credito per le imposte pagate all'estero e credito 
d'imposta figurativo.
1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
Articolo 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione 
di conguaglio.
1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la 
maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 105 viene 
successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un 
importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il 
reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 
44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero 
a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è 
stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo 
accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello 
dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli 
interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione 
di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza 
costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94.
Capo III - Enti non commerciali
Articolo 108
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) 
del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di 
impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad 
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non 
si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti 
nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di 
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il 
reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 
8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti 
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i 
fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate 
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di 
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni 
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di 
accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), 
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità 
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Articolo 109
Determinazione dei redditi.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo 
degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna 
categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi 
rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le 
disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. 
Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo 
di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni 
relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, 
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi 
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività 
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo 
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che 
concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti 
i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile 
la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del 
loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
4. Per gli enti 
religiosi di cui all'art. 26, L. 20 maggio 1985, n. 222 , che esercitano 
attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via 
continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi 
previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di 
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità 
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità 
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Articolo 109-bis
Regime forfetario degli enti non commerciali.
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive 
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le 
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del 
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla 
contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la 
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare 
dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente 
di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di 
cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di 
servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 
30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre 
attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 
50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i 
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre 
attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei 
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta 
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si 
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano 
superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi 
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è 
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La 
revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha 
effetto dall'inizio del 
periodo d'imposta nel corso del quale la 
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio 
d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare 
ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni.
Articolo 110
Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella 
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri 
indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. 
Per 
l'imposta di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è 
ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e 
nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del 
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito 
complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
Articolo 110-bis
Detrazioni d'imposta per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.
Articolo 111
Enti di tipo associativo.
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli 
associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle 
associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo 
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o 
contributi 
associativi non concorrono a formare il reddito 
complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività 
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 
108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i 
contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o 
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono 
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o 
come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di 
abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e 
di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica 
della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o 
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che 
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica 
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei 
tesserati dalle 
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni 
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi 
prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni 
di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di 
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle 
seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) 
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed 
esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) 
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di 
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità 
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si 
considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le 
sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi 
similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le 
predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli 
stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e 
soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale 
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché 
da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei 
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le 
organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate 
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, 
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti 
collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli 
iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi 
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta 
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate 
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi 
o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in 
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina 
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli 
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la 
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e 
di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le 
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, 
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del 
codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i 
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di 
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei 
bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda 
tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice 
civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive 
di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o 
contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 
rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere 
c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose 
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 
o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Articolo 111-bis
Perdita della qualifica di ente non commerciale.
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica 
di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività 
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione 
commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) 
prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto 
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei 
ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza 
dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le 
liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative 
inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il 
mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno 
le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di 
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente 
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve 
essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta 
in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici 
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Articolo 111-ter
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad 
eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività 
commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di 
esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti 
dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile.
Capo IV - Società ed enti non residenti
Articolo 112
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui 
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi 
prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti 
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad 
imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i 
redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, 
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque 
relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, 
ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli 
utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f).
Articolo 113
Società ed enti commerciali.
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito 
complessivo è determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di 
apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili 
organizzazioni e delle altre 
attività produttive di redditi imponibili in 
Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato 
i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati 
secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali 
rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lett. a) 
e g) del comma 1 dell'art. 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in 
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 
3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, 
comma 1, terzo periodo.
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri 
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 
dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, 
ultimo periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo 
delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma 
dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.
4. Per 
le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le 
disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non 
abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Articolo 114
Enti non commerciali.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le 
disposizioni del titolo I. 
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono 
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a 
formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e 
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, 
terzo periodo.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza 
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle 
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 
13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano 
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare 
il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 
1, terzo periodo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato 
attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato 
si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109.
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a 
favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni 
private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o 
promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, 
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate 
nei numeri 1) e 2) dell'art. 1, L. 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte 
degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o 
assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui 
all'articolo 5 della medesima legge e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le 
erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché 
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il 
mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del 
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, 
come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire 
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili 
vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari 
delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data 
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il 
pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in 
denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela 
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, 
statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private 
indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle 
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) 
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione 
degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della 
medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 
431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive 
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui 
alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a 
favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le 
erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i 
termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. 
Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di 
vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
TITOLO III
Imposta locale sui redditi
 
Articolo 115
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi 
fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello 
Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Sono esclusi 
dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito 
di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso 
articolo;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, 
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello 
Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari 
collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5;
d) i redditi indicati 
alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e) i redditi soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
e-bis) i 
redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da 
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate 
prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro 
dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, 
ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
Articolo 116
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, 
le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le 
società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all'imposta le 
persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi.
Articolo 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato.
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati 
nell'articolo 20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio 
dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi 
derivanti da attività commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate.
3. Nei confronti 
delle società e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i 
redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.
Articolo 118
Base imponibile.
1. L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le società 
semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo 
I. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote imputate ai 
familiari collaboratori;
b) per le società in nome collettivo e in 
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito 
determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
c) per le società e gli 
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile 
organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato 
con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo degli 
accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti 
esercizi di cui all'articolo 102;
d) per le società e gli enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i 
criteri stabiliti nel titolo I.
2. Ai fini del rapporto di deducibilità 
di cui all'art. 63 e all'art. 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi 
esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504.
Articolo 119
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali 
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per la determinazione 
del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Articolo 120
Deduzioni.
1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si 
deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque 
non inferiore a 8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a 
condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale 
prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
2. Per le imprese 
artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di 
intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano 
la pesca marittima o in acque interne, si deduce una ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a 
condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione 
prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non 
inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; 
tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di 
lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di 
imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più 
apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa 
derivanti dall'esercizio di una unica impresa, l'ammontare della deduzione, 
ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei 
redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
4. La 
deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di 
reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società 
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio 
dello Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, 
si applica a condizione che l'imprenditore o la società attesti, nella 
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti 
indicati nei commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano 
anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attività di 
autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalità 
previdenziali di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.
Articolo 121
Aliquota dell'imposta.
1. L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
TITOLO IV
Disposizioni comuni
Articolo 121-bis
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti 
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati 
nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a 
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, 
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono 
deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare 
relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da 
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del 
comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come 
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli 
adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior 
parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento 
relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere 
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori 
e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), 
numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli 
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di 
commercio. 
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, 
la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, 
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e 
da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto 
per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte 
del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e 
gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i 
ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al 
costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono 
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e 
di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 
1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso 
di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e 
associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a 
ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore 
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno 
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle 
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è 
elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o 
rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito 
d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella 
stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente 
dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della 
applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, 
lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle 
relative quote di ammortamento.
Articolo 122
Trasformazione della società.
1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione 
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle 
rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una 
società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società 
non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra 
l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la 
trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della 
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle 
perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale 
imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati 
ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte 
in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il 
reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale 
non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.
4. Nel caso di 
trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite 
prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 
44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta 
in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio 
con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla 
trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza 
la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito 
d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei 
redditi della società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.
Articolo 123
Fusione di società.
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione 
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese 
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e 
minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo 
2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella 
determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante 
non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto 
del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni 
o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle plusvalenze 
iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra 
il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per 
effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse 
risultante dalle scritture contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la 
fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli 
obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte 
sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.
4. I fondi in 
sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o 
incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla 
fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti 
nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo 
di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale 
complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del 
capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a 
formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in 
caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per 
esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel 
capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono 
a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. 
Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società 
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della 
società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro 
ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale 
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale 
di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei 
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla 
data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei 
profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, 
relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, 
del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
subordinato e relativi contributi, di cui, all'art. 2425-bis, parte seconda, 
n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla 
media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della 
società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società 
incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare 
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini 
della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa 
che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e 
prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte 
nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.
6. 
Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra 
l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è 
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di 
società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle 
perdite.
7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui 
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a 
quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo 
esercizio della società incorporante.
Articolo 123-bis
Scissione di società.
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di 
nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze 
e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle 
rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-octies 
del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 
2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti 
alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al 
rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o 
quote a norma dell'art. 2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi 
non concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le 
plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il 
costo delle azioni o quote delle società scisse annullate e il valore 
risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio 
netto della società 
stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie 
non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di 
minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta 
salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.
4. 
Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni 
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 54, 
comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie 
e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione 
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, 
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per 
insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento 
degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, 
ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione 
totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente 
riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla 
suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano 
attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per 
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 
Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'art. 72 si 
imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha 
effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri 
ivi previsti. 
Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai 
predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo 
alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.
7. Se 
gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i 
beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 
trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per 
periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo 
d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo 
medesimo presso le società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale 
e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in 
cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al 
precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle 
voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della 
società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta 
fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento 
dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'art. 67, comma 
7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei 
beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; 
detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e 
agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo 
bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie 
secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la 
sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi 
patrimoniali della società scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle 
beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che 
abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le 
disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell'art. 123 per la società 
incorporante o risultante dalla fusione.
10. Le perdite fiscali della società 
scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti 
stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'art. 123, riferendosi alla società 
scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle 
beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o 
incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta 
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui 
all'art. 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 
2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli 
effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 
dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera 
limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia 
coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. 
Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta 
anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in 
caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso 
di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto 
di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento 
relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa 
o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società 
scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria 
nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie 
sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli 
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere 
adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società 
coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti 
per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società 
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi 
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono 
conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le 
scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative 
alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti 
del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi 
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui 
al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono 
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non 
esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le 
disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della 
società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo 
beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano 
anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'art. 122, 
considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di 
patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16. [Le disposizioni 
dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da interpretare nel 
senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi 
in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per 
oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, 
ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti 
beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive 
partecipazioni nella società scissa].
Articolo 124
Liquidazione ordinaria.
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa 
relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della 
liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle 
perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i 
presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per 
le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione 
prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la 
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è 
quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per 
le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della 
liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere 
redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla 
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio 
intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i 
presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione 
si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, 
nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così 
determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 
18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, 
dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta 
di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le 
disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra 
l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio 
finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto 
inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a 
ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base 
al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le 
perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate 
nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione 
in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, 
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa 
presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria 
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai 
soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, 
concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di 
competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, 
compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni 
caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 125
Fallimento e liquidazione coatta.
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il 
reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio 
e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal 
commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome 
collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il 
reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o 
dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della 
dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la 
liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra 
l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata 
di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla 
differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della 
società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori 
fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in 
nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è 
diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed 
è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal 
curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale 
sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti 
all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il 
procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni 
dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel 
fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267 , restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi 
afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è 
prelevata sulla stessa.
Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui 
all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci 
compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno 
di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
5..
Articolo 126
Applicazione analogica.
1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Articolo 127
Divieto della doppia imposizione.
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello 
stesso presupposto, 
neppure nei confronti di soggetti diversi.
Articolo 127-bis
Disposizioni in materia di imprese estere 
partecipate.
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, 
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di 
una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in 
Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal 
soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura 
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai 
soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non 
residenti relativamente ai redditi 
derivanti da loro stabili organizzazioni 
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del 
comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della 
determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 
2359 del codice civile, in materia di società controllate e società 
collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o 
territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato 
scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le 
disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che 
la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività 
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel 
territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non 
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono 
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di 
cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 
luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. 
I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono 
assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul 
reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 
per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, 
capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. 
Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. 
Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al 
comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti 
fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del 
medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai 
sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai 
sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi 
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle 
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente 
articolo.
Articolo 128
Accordi internazionali.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
TITOLO V
Disposizioni varie, transitorie e finali
Articolo 129
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici.
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi 
legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un 
quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura 
pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all'articolo 34, per i 
fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, 
il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione 
ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia 
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è 
elevata al 25 per cento.
Articolo 130
Società civili.
1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società.
Articolo 131
Eredità giacente.
1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel 
corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari 
è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il 
chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo 
III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche. Dopo l'accettazione della eredità il reddito di tali 
cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede 
alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al 
comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è 
noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita 
dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo 
l'accettazione dell'eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano 
anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in 
favore di un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei 
commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
Articolo 132
Campione d'Italia.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle 
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione 
d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per 
un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire 
italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un 
tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera 
registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della 
differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello 
stesso triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro 
debito d'imposta in lire italiane.
3. Ai fini del presente articolo, si 
considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia 
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, 
già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti 
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Articolo 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite.
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati 
ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va 
inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai 
fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito 
delle persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità 
all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione 
si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi 
esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi 
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 
960 mila. 
Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi 
di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il 
predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro 
dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito 
complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul 
reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella 
legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo 
netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei 
primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non 
supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel 
comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di 
lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare 
dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito 
complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il 
reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da 
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a 
titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 
lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente 
la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per 
il quale l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro 
dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta 
complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è 
determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento 
è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va 
fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di 
impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 
360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati 
determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 
mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla quota 
del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, 
diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7. Se il 
riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di 
ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente 
non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare 
superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che 
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti 
della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei 
benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad 
ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente 
articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre 
commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i 
certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i 
fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario 
dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in 
ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio 
di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi 
e la situazione reddituale da essa risultante.
Articolo 134
Redditi dei fabbricati.
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le 
modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 
2 dell'articolo 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate 
mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole 
categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle 
finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino 
al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di 
locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale 
aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura 
pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati 
siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e 
di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di 
locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati 
strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali 
trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al 
canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 
dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale 
aggiornata.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili 
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i 
fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto 
terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini 
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione 
degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento 
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione 
dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza 
dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. 
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente 
ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale 
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei 
redditi.
Articolo 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie.
1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive 
modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di 
consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto 
del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive 
modificazioni.
Articolo 136
Entrata in vigore.
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.