IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R.D. 25 maggio 1936, n. 1049, con il quale venne approvato lo statuto-tipo
degli istituti autonomi provinciali per le case popolari;
Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;
Vista la L. 22 ottobre 1971, n. 865;
Ritenuta l’opportunità di procedere ad una nuova formulazione dello statuto-tipo;
Udito il Consiglio di Stato, che si è espresso in merito con voto n. 329/73 del
13 marzo 1973;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
è approvato il nuovo statuto-tipo degli istituti autonomi per le case popolari, nel testo che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
STATUTO DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
Art. 1
L’istituto autonomo per le case popolari della provincia di ........................., con sede in ....................., ha lo scopo di provvedere alla realizzazione dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della provincia, in conformità della vigente legislazione.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il consiglio ed
il collegio sindacale, si procede subito alla sostituzione da parte di chi li nominò.
I nuovi consiglieri ed i sindaci restano in carica per il tempo residuo che rimaneva
da compiere ai predecessori.
Art. 8
I membri del consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili.
Art. 9
Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è corrisposta
una indennità, per ogni intervento alle sedute, nella misura stabilita dal consiglio
stesso nei limiti fissati dal Ministero dei lavori pubblici.
Il consiglio può inoltre assegnare un’indennità al presidente, al vice presidente,
ed a quei consiglieri cui fossero demandati speciali incarichi.
Art. 10
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’istituto, convoca e presiede le
adunanze del consiglio, cura e risponde dell’esatto adempimento delle deliberazioni
di questo, firma gli atti e la corrispondenza e vigila sull’amministrazione dell’istituto.
Adotta, se l’urgenza lo richieda, i provvedimenti che sarebbero di competenza del
consiglio, convocando in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi
e chiederne la relativa ratifica.
Il presidente provvede inoltre all’esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove
tutte le azioni giudiziarie relative alla risoluzione dei contratti di affitto in
caso di insolvenza o inadempienza per pagamento di fitto o di accessori, per sfratto
od altro nei confronti degli inquilini, nonché le azioni possessorie e tutte le
altre dinanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione
da parte del consiglio.
Art. 11
Il vice presidente (o il consigliere più anziano ove il vice presidente non sia previsto) sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando il vice presidente le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano per nomina ed a parità di nomina dal consigliere più anziano di età.
Art. 12
Il consiglio di amministraizone tiene seduta almeno una volta al ........................;
è anche convocato ogni qualvolta il presidente lo stimi opportuno od a richiesta
di n. ............; consiglieri o di n. due sindaci.
Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai componenti il consiglio almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l’ora e il luogo
dell’adunanza nonché i singoli argomenti da trattare.
Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione
può essere effettuata il giorno precedente.
Art. 13
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o
dal vice presidente ed in caso di loro mancanza dal consigliere più anziano fra
i presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti
e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto
di chi presiede.
Art. 14
Art. 15
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla
legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell’istituto deve prestare
una congrua cauzione.
Art. 16
Art. 17
L’esercizio finanziario dell’istituto, decorre dal 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il presidente deve sottoporre
all’approvazione del consiglio lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio
successivo riguardante l’intera gestione, distinto per capitoli.
Lo schema di bilancio è corredato da una relazione illustrativa con particolare
riferimento all’andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni
popolari in tutti i centri abitati della provincia, ed all’eventuale programma di
nuove costruzioni da svolgere dall’istituto.
Il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici insieme con la
relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del consiglio almeno due
mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario cui esso si riferisce.
Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa
voce di bilancio.
Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal consiglio e
di esse è senza indugio data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 18
Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente
deve sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al collegio dei
sindaci, il quale, nel termine di un mese, riferisce con apposita relazione.
Detto conto consuntivo con la relazione del presidente e del collegio dei sindaci
è sottoposto al consiglio di amministrazione.
Intervenutane l’applicazione il conto consutivo è trasmesso non più tardi del 30
aprile di ogni anno, al Ministero dei lavori pubblici, corredato della dimostrazione
analitica dei profitti e delle perdite nonché della relazione del presidente, di
quella del collegio dei sindaci e dell’estratto del processo verbale dell’adunanza
dei consiglio di amministrazione nella quale il conto e stato discusso.
Art. 19
L’istituto deve costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo
degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il
quinto del patrimonio dell’istituto.
Il fondo di riserva è impiegato in titoli di Stato.
I residui utili netti nell’esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento
degli scopi dell’istituto indicati nell’art. 2.
Art. 20
Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione
devono avere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare
ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti d’igiene e alle prescrizioni
urbano-edilizie.
Per la locazione delle case popolari si applicano le norme stabilite dalle vigenti
disposizioni.
I subaffitti sono vietati (aggiungere eventuali limitazioni o condizioni riguardanti
le persone dei locatari).
Art. 21
L’appalto delle costruzioni e delle forniture deve essere deliberato dal consiglio
di amministrazione previo esperimento di asta pubblica, di appalto-concorso o di
licitazione privata, tra non meno di cinque ditte specialmente idonee.
Solo in casi eccezionali, e per giustificati motivi, il consiglio di amministrazione,
con una motivata deliberazione, può disporre diversamente; quando trattasi di appalto
di lavori o di forniture superiori alle L. ... (L. 50.000.000 come massimo), la
deliberazione diventa esecutiva con l’approvazione da parte dei competenti organi
del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 22
I locali a piano terreno possono essere adibiti a negozi, autorimesse, magazzini
o laboratori da darsi in locazione.
In nessun caso può essere concesso l’uso gratuito dei locali dell’istituto, se non
nei casi previsti dalla legge.
Art. 23
Le proposte di modifica al presente statuto devono essere deliberate dal consiglio
di amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti
la nomina e la destituzione del personale, occorre il voto favorevole di almeno
due terzi dei componenti del consiglio.
Art. 24
La liquidazione dell’istituto deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione
con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso
d’impossibilità a continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà
del patrimonio.
In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si
rimborsano le somme che gli enti ed i privati, quando non siano stati dati a fondo
perduto, versarono per costituire il capitale dell’istituto.
L’eventuale avanzo di patrimonio è devoluto allo Stato.
Art. 25
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.