IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi
343 e 345;
Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed
extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
4) le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in
Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al
medesimo decreto;
5) le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle
societa' di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;
6) la societa' per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144;
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai
quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa
del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario
non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10
anni decorrenti dalla data di libera disponibilita' delle somme e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 343 e 345 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
266 del 2005: 343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un
danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo
loro versamento al bilancio dello Stato.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti
bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonche' del
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento
sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti e
rapporti.
- Si riporta il testo del comma 420 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007): 420. Per il finanziamento del Fondo di cui al
comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'art. 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per
cento delle somme giacenti sui conti di cui all'art. 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento
prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'art. 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche,
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo l
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle
attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita'
previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di
societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando
sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita',
puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco,
l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti
e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo
stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di
qualsiasi natura.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si
devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La
Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre
dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni
previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali. previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento
richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche'
vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per
violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti
anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III,
nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi
6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita'
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private):
Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art.
2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da
un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da
un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto
in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa
esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di
stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi
il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza
sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto
di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per
la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi
del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio
delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu'
della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale
non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di
cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c.
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi
questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora
l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un
bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di
assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui
all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di
controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione ditali partecipazioni, se le
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un impresa di assicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate
sia un impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari
all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati
come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da
qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttiveù
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei
mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima,
fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo
della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai
principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla
societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi
secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati,
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale
in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o
stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le
relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il
25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.):
Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento,
le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i
servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale
definito dall'art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la
gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera 1),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12.
- Il testo del comma 343 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005 e' stato riportato nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario
con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed
amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un
capitale al beneficiario ad una data prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in
cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del gia' citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione, contro
il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per
il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
Art. 3.
Obblighi dell'intermediario
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1,
lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo
indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui
eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il
termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,
decorso tale termine, il rapporto verra' estinto e le somme ed i
valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo
le modalita' indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la
cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se,
entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata
un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta.
Art. 4.
Modalita' di devoluzione al fondo
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali,
nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per
l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato
entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante
avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita
di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a
cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul
sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a
carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a
riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli
relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che
vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica.
Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito
capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione
al fondo.
Art. 5.
Gestione del fondo
1. La gestione del fondo e' affidata ad apposita Commissione
nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne disciplina il funzionamento. La Commissione e' composta da un
Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un
consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del
tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB,
un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori,
designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la
disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione
sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del
fondo.
Art. 6.
Vigilanza e controlli
1. Le competenti autorita' di vigilanza effettuano controlli per
verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte
degli intermediari.
Art. 7.
Disciplina transitoria
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto
dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va
effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori
non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla
scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 250