IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone 
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con 
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia 
abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi 
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto altresi', il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per 
l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia 
abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse 
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, 
n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e 
successive modificazioni;
Visto altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone che per il 
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale e' 
destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui 
all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 
2009, sulla proposta concernente il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di 
cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito 
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere condizionato espresso ai sensi del comma 1 del menzionato art. 
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 dal Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) con deliberazione in data 8 maggio 2009 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009;
Considerato che nel testo di «Piano nazionale di edilizia abitativa» proposto 
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state recepite le 
osservazioni formulate dal CIPE nella sopracitata deliberazione 8 maggio 2009;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, 
foglio n. 385
Allegato
Piano nazionale di edilizia abitativa
Art. 1.
Linee d'intervento
1. Il piano e' articolato in sei «linee di intervento», di seguito indicate: 
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari 
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale 
ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la 
partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e 
l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;
b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello 
Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti 
pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel 
rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di 
alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo 
legittimo;
c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi 
della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163;
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari 
degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonche' 
termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in 
considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, gia' 
ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, 
approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 
dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, caratterizzati da immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la 
domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta.
L'immediata fattibilita' degli interventi e' accertata dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro 30 
giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato delle 
procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera.
2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora oggetto di 
finanziamento pubblico anche parziale, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 2.
Dotazione finanziaria
1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale 
di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell'art. 
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:
a) sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al 
successivo art. 11;
b) una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui 
all'art. 1, comma 1, lettera f);
c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il 
finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicate nel seguente art. 3.
Art. 3.
Articolazione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto 
sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce 
allegato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 
2003, e destinate:
a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, 
lettere b), c) e d);
b) alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale 
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
Art. 4.
Accordi di programma e infrastrutture strategiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni 
ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la 
sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli 
interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati 
alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la 
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale 
anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di 
vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, 
anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilita', promuovendo e 
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente 
con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo 
sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati anche ai 
sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono attuati 
con le modalita' di approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 5.
Parametri di finanziamento
1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente nelle linee d'intervento di cui 
all'art. 1, lettere da b) ad f), e' oggetto di contributo statale.
2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato non puo' 
essere superiore al 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero 
degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche 
trasformabile in riscatto, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli alloggi locati, ai 
sensi del comma 1 dell'art. 6, per una durata superiore a 25 anni, l'onere a 
carico dello Stato non puo' essere superiore al 50% del predetto costo. Nel caso 
invece di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a 
carico dello Stato puo' essere pari al costo di realizzazione.
3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione del presente 
Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 
2005, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al rendimento 
energetico nell'edilizia.
Art. 6.
Canone di locazione
1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art. 11 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, e oggetto del finanziamento statale andranno locati per una 
durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, 
comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la 
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
2. Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata 
della locazione puo' essere inferiore a quella indicata al comma 1, ma comunque 
non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovra' essere determinato ai 
sensi del precedente comma 1.
Art. 7.
Vendita degli alloggi
1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6, 
gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalita', nell'ordine 
di seguito indicato:
a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo 
massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 
1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del 
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia 
proceduto alla messa in mora degli inquilini;
b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo 
massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 2 
per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del 
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia 
proceduto a messa in mora degli inquilini;
c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al 
costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra 
la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.
Art. 8.
Procedure attuative
1. Per partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali 
interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un 
programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1, 
lettere da b) ad e), volti a incrementare, in risposta alle diverse tipologie di 
fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per 
le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 
2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta, 
ai fini dell'ammissibilita', le proposte di intervento candidate all'inserimento 
nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli 
ex Iacp comunque denominati, e dai privati interessati.
3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle proposte di 
intervento, sia necessaria la contestuale definizione o variazione di piu' atti 
di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di 
competenza di amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita 
conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio 
di atti di assenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 9.
Linee di indirizzo per la selezione degli interventi
1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalita' di 
cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere 
generale:
a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art. 
11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di 
provenienza privata;
c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al 
totale degli alloggi;
d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita';
e) perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilita' 
ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di 
costruzione di pertinenza comunale.
2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono pervenire al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in 
vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 10.
Poteri sostitutivi
1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi, previa diffida, con le modalita' che saranno definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11.
Sistema integrato di fondi immobiliari
1. E' avviata la procedura per la definizione delle modalita' di 
partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro 
a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad 
uno o piu' fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano 
essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo 
termine.
2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo 
di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a 
incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta' 
sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le 
attivita' sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 
giugno 2008, n. 146.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni 
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio 
Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso 
Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, tre 
rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati 
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, nonche' due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica 
economica. Il gruppo di lavoro potra', altresi', essere integrato da eventuali 
ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.
4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce 
allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 
devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:
a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1 
miliardo di euro;
b) durata non inferiore a 25 anni;
c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari comparabili 
presenti sul mercato;
d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;
e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata 
rappresentativita' agli investitori;
f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni 
di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei 
seguenti elementi:
f.1) strategia di investimento;
f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari 
comparabili presenti sul mercato;
f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita' o previsione di 
adeguati presidi in tal senso;
f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di 
onorabilita' e professionalita', esperienza dei promotori e delle societa' di 
gestione locali;
f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi;
f.6) dimensione significativa degli interventi;
f.7) durata e modalita' di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta 
dal fondo nazionale;
f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace 
monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;
f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la 
realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale, 
ambientale ed energetico;
f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal 
coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani 
casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione 
urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, 
nonche' piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai 
sensi dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati 
a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di 
cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 
2006 sui fondi strutturali e quelli in cui puo' intervenire il Fondo Europeo per 
gli Investimenti;
f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali;
f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata 
realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro 
percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;
g) previsione della possibilita' di investire fino ad un massimo del 10% del 
proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite 
massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in 
particolare del rendimento obiettivo del fondo.
5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda 
proporre la partecipazione all'investimento di uno o piu' Fondi di cui al comma 
1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla 
negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.
6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 e' attuabile in applicazione delle 
previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e comma 8, del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del 
medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed e' compatibile con le vigenti 
disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche delle 
compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 
17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 
147 e 148 del 1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni 
ivi contenute.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio 
decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al 
comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle 
procedure di cui al presente articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione 
dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di piu' di 
un concorrente.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, potra' autorizzare l'utilizzo delle risorse di 
cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di 
strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali, 
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di 
finanziamento in pool, piani di «risparmio casa» che favoriscano il riscatto a 
medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.
Art. 12.
Ammissione al piano degli interventi senza contributi
1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e 
all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di intervento, sono 
inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed i comuni interessati per 
ogni annualita', gli interventi rispondenti alle finalita' del presente decreto 
per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, 
possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi 
previsti dall'art. 12.
Art. 13.
Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso il proprio 
Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di 
edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di cui cinque individuati dal 
Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'economia e delle 
finanze di cui uno su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, 
ed i restanti cinque individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni 
e degli enti locali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio del Piano 
avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al fine di suggerire 
nuove modalita' d'intervento per le finalita' di cui all'art. 11 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133.
3. Per l'attuazione dei commi precedenti non possono essere previsti compensi a 
qualsiasi titolo.
Art. 14.
Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano 
costituisce allegato, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi 
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto 
disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto 
dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.