IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia
abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto altresi', il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per
l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia
abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni;
Visto altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone che per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale e'
destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo
2009, sulla proposta concernente il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di
cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere condizionato espresso ai sensi del comma 1 del menzionato art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) con deliberazione in data 8 maggio 2009 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009;
Considerato che nel testo di «Piano nazionale di edilizia abitativa» proposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state recepite le
osservazioni formulate dal CIPE nella sopracitata deliberazione 8 maggio 2009;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7,
foglio n. 385
Allegato
Piano nazionale di edilizia abitativa
Art. 1.
Linee d'intervento
1. Il piano e' articolato in sei «linee di intervento», di seguito indicate:
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale
ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la
partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e
l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;
b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello
Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti
pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel
rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di
alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo;
c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi
della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonche'
termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in
considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, gia'
ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica,
approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18
dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, caratterizzati da immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la
domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta.
L'immediata fattibilita' degli interventi e' accertata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato delle
procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera.
2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora oggetto di
finanziamento pubblico anche parziale, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 2.
Dotazione finanziaria
1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:
a) sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al
successivo art. 11;
b) una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f);
c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il
finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicate nel seguente art. 3.
Art. 3.
Articolazione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto
sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce
allegato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei
coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno
2003, e destinate:
a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1,
lettere b), c) e d);
b) alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
Art. 4.
Accordi di programma e infrastrutture strategiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni
ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la
sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli
interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati
alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica,
anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilita', promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente
con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo
sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati anche ai
sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono attuati
con le modalita' di approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 5.
Parametri di finanziamento
1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente nelle linee d'intervento di cui
all'art. 1, lettere da b) ad f), e' oggetto di contributo statale.
2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato non puo'
essere superiore al 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero
degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche
trasformabile in riscatto, alle categorie individuate ai sensi del comma 2
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli alloggi locati, ai
sensi del comma 1 dell'art. 6, per una durata superiore a 25 anni, l'onere a
carico dello Stato non puo' essere superiore al 50% del predetto costo. Nel caso
invece di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a
carico dello Stato puo' essere pari al costo di realizzazione.
3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione del presente
Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto
2005, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al rendimento
energetico nell'edilizia.
Art. 6.
Canone di locazione
1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e oggetto del finanziamento statale andranno locati per una
durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
2. Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata
della locazione puo' essere inferiore a quella indicata al comma 1, ma comunque
non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovra' essere determinato ai
sensi del precedente comma 1.
Art. 7.
Vendita degli alloggi
1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6,
gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalita', nell'ordine
di seguito indicato:
a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo
massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del
1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia
proceduto alla messa in mora degli inquilini;
b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo
massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 2
per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia
proceduto a messa in mora degli inquilini;
c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al
costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra
la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.
Art. 8.
Procedure attuative
1. Per partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali
interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1,
lettere da b) ad e), volti a incrementare, in risposta alle diverse tipologie di
fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per
le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta,
ai fini dell'ammissibilita', le proposte di intervento candidate all'inserimento
nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli
ex Iacp comunque denominati, e dai privati interessati.
3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle proposte di
intervento, sia necessaria la contestuale definizione o variazione di piu' atti
di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di
competenza di amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita
conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio
di atti di assenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata
ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 9.
Linee di indirizzo per la selezione degli interventi
1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalita' di
cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere
generale:
a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art.
11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di
provenienza privata;
c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al
totale degli alloggi;
d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita';
e) perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilita'
ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di
costruzione di pertinenza comunale.
2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono pervenire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 10.
Poteri sostitutivi
1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi, previa diffida, con le modalita' che saranno definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11.
Sistema integrato di fondi immobiliari
1. E' avviata la procedura per la definizione delle modalita' di
partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro
a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad
uno o piu' fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano
essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo
termine.
2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo
di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a
incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le
attivita' sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
giugno 2008, n. 146.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio
Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso
Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, tre
rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonche' due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica. Il gruppo di lavoro potra', altresi', essere integrato da eventuali
ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.
4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce
allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1
devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:
a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1
miliardo di euro;
b) durata non inferiore a 25 anni;
c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari comparabili
presenti sul mercato;
d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;
e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata
rappresentativita' agli investitori;
f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni
di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei
seguenti elementi:
f.1) strategia di investimento;
f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari
comparabili presenti sul mercato;
f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita' o previsione di
adeguati presidi in tal senso;
f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di
onorabilita' e professionalita', esperienza dei promotori e delle societa' di
gestione locali;
f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi;
f.6) dimensione significativa degli interventi;
f.7) durata e modalita' di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta
dal fondo nazionale;
f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace
monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;
f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la
realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale,
ambientale ed energetico;
f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal
coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani
casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione
urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio,
nonche' piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai
sensi dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati
a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di
cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio
2006 sui fondi strutturali e quelli in cui puo' intervenire il Fondo Europeo per
gli Investimenti;
f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali;
f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata
realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro
percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;
g) previsione della possibilita' di investire fino ad un massimo del 10% del
proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite
massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in
particolare del rendimento obiettivo del fondo.
5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda
proporre la partecipazione all'investimento di uno o piu' Fondi di cui al comma
1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla
negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.
6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 e' attuabile in applicazione delle
previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e comma 8, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del
medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed e' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche delle
compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e
17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n.
147 e 148 del 1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni
ivi contenute.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio
decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al
comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle
procedure di cui al presente articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione
dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di piu' di
un concorrente.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, potra' autorizzare l'utilizzo delle risorse di
cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di
strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di
finanziamento in pool, piani di «risparmio casa» che favoriscano il riscatto a
medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.
Art. 12.
Ammissione al piano degli interventi senza contributi
1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e
all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di intervento, sono
inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed i comuni interessati per
ogni annualita', gli interventi rispondenti alle finalita' del presente decreto
per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3,
possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi
previsti dall'art. 12.
Art. 13.
Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso il proprio
Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di
edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di cui cinque individuati dal
Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze di cui uno su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica,
ed i restanti cinque individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni
e degli enti locali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio del Piano
avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al fine di suggerire
nuove modalita' d'intervento per le finalita' di cui all'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. Per l'attuazione dei commi precedenti non possono essere previsti compensi a
qualsiasi titolo.
Art. 14.
Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano
costituisce allegato, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto
dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.