Ministero della Sanità

Decreto 9 giugno 1999

Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

 

Il Ministro della Sanità

Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione;
Considerato che le disposizioni contenute nell’art. 1 del citato decreto 5 luglio 1975, sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista alcuna deroga, non è possibile rilasciare il certificato di abitabilità per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;
Rilevato che le maggiori difficoltà di applicazione delle suddette disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nell’ambito di comunità montane;
Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di abitazioni con caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio storico architettonico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27 ottobre 1998:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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