Decreto 9 giugno 1999
Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali
dei locali d’abitazione;
Considerato che le disposizioni contenute nell’art. 1 del citato decreto 5 luglio
1975, sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito
di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti e che,
non essendo prevista alcuna deroga, non è possibile rilasciare il certificato di
abitabilità per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di ristrutturazione
o risanamento, qualora mantengano le altezze preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;
Rilevato che le maggiori difficoltà di applicazione delle suddette disposizioni
si riscontrano soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare
nell’ambito di comunità montane;
Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie di abitazioni con caratteristiche tipologiche da conservare a
tutela del patrimonio storico architettonico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27
ottobre 1998:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.