Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 9 gennaio 1996

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992;
Considerato che, ai sensi dell’art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n. 1086, occorre apportare modifiche alle norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla legge medesima;
Visto il testo delle norme tecniche predisposto a cura del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è favorevolmente espresso con il voto n. 329 reso dall’assemblea generale nelle adunanze del 10 e 24 giugno 1994;
Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189;

Decreta:

  1. Sono approvate le allegate norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante.
    Sono altresì applicabili le norme tecniche di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per la parte concernente le norme di calcolo e le verifiche con metodo delle tensioni ammissibili e le relative regole di progettazione e di esecuzione.
    È consentita l’applicazione delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell’UNI (UNI ENV 1992 - 1 - 1, ratificata in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 - 1 - 1, ratificata in data giugno 1994), come modificate ed integrate dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte II, sezione III, delle norme tecniche di cui al comma 1.
  2. L’adozione da parte del progettista, e sotto sua responsabilità, di uno dei sistemi normativi indicati rispettivamente nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, ne comporta l’applicazione unitaria ed integrale all’intero organismo strutturale.
    L’inosservanza delle norme di cui all’art. 1 è sanzionata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
  3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per la specifica categoria di opere, non viga diversa regolamentazione.
  4. Le presenti norme entreranno in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Salvo quanto disposto nell’art. 1, comma 2, in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché per le opere di cui all’ultimo comma dello stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l’appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.

Si omettono gli allegati

 

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