Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 8 ottobre 1998
Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che definisce tra
i compiti di rilievo nazionale la "identificazione delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa
del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle
opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane,
anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese";
Visto l’art. 54 del medesimo decreto legislativo che tra le funzioni mantenute allo
Stato individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino
un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa
con la conferenza unificata";
Visto l’art. 98 del medesimo decreto legislativo che tra le funzioni mantenute allo
Stato individua la "pianificazione pluriennale della viabilità", la "programmazione,
progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale"
e la "determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze
e le concessioni";
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che, nell’istituire l’Ente
nazionale per le strade, sottopone lo stesso ente all’alta vigilanza del Ministero
dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, registrato
alla Corte dei conti il 4 settembre 1996, registro n. 2, foglio n. 76, con il quale,
tra l’altro, le attività demandate al Ministero dei lavori pubblici riguardanti
l’Ente nazionale per le strade, l’espletamento dei compiti connessi all’attività
di vigilanza sull’ente predetto, nonché le competenze sui programmi di riqualificazione
urbana sono state attribuite alla Direzione generale per il coordinamento territoriale;
Visti i commi 2, 3 e 4 dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1972 come modificati dal D.P.R. n. 383/1994 che stabilisce le procedure di
approvazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse
statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
Visto l’art. 55 del sopra citato decreto legislativo che stabilisce ulteriori procedure
e competenze relativamente alla localizzazione di opere di interesse statale;
Visto l’art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica che individua una pluralità di strumenti
di concertazione per la realizzazione di "interventi che coinvolgono una molteplicità
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie
a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché
degli enti locali";
Visto il documento della Commissione dell’Unione europea denominato "Agenda 2000",
nel quale vengono presi in considerazione gli interventi in aree urbane;
Viste le proposte di regolamento del Consiglio dell’Unione europea recanti disposizioni
sui fondi strutturali - COM(1998)131 def. del 18 marzo 1998 - nelle quali vengono
prese in considerazione le problematiche e gli interventi nelle aree urbane dell’obiettivo
2 e nelle regioni dell’obiettivo 1, nonché nelle zone dell’obiettivo 3;
Visto il primo progetto ufficiale dello "Schema di sviluppo dello spazio comunitario",
elaborato dal Comitato di sviluppo spaziale, nella quale sono definiti gli orientamenti
in materia di sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario e di
integrazione degli obiettivi di coesione socio-economica, di competitività e di
sviluppo sostenibile;
Preso atto che la Direzione generale del coordinamento territoriale, la Direzione
generale delle opere marittime e la Direzione generale dell’edilizia statale e dei
servizi speciali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere
e a partecipare alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati
programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso
il finanziamento di interventi ricompresi nei suddetti programmi;
Vista l’intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 10 settembre 1998,
in attuazione dell’art. 54 del sopra citato decreto legislativo con la quale, tra
l’altro, sono stati definiti i criteri per la selezione delle proposte dei programmi
innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio";
Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome.
Decreta:
Art. 1
- Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale
del coordinameato territoriale, derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi
di riqualificazione urbana cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, accertate
alla data del 31 dicembre 1998, sono quantificate in lire 140,216 miliardi.
Tali disponibilità sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla
realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi
di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.
- Gli accordi di programma di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre
1997 debbono essere sottoscritti, a pena di decadenza dal finanziamento concesso,
entro il 31 dicembre 1998.
- Alle finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate, nella misura indicata
dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da
perseguire, le disponibilità della Direzione generale delle opere marittime
e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, qualora
nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio
sono ricompresi interventi di competenza delle suddette direzioni generali.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le
rispettive norme di attuazione.
Art. 2
- 1. I programmi di cui all’art. 1 hanno l’obiettivo di avviare una sperimentazione
sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare
i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel
nuovo quadro comunitario di sostegno.
- 2. La sperimentazione di cui al comma 1 è attuata con la partecipazione
della Commissione dell’Unione Europea, della BEI, delle regioni, dei soggetti
promotori - di cui all’art. 4 dell’allegato bando - dei programmi prescelti,
del Ministero dei lavori pubblici, del Dipartimento per le aree urbane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell’Anas.
- 3. Le modalità di presentazione e di selezione dei programmi innovativi
in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile
del territorio sono disciplinate dal bando allegato al presente decreto.
Art. 3
- Ai fini della verifica, del monitoraggio e della diffusione dei risultati
della sperimentazione è istituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
un Comitato composto dai seguenti membri:
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici con funzione di
Presidente;
- un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
- un rappresentante del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante della Cabina di regia nazionale;
- un rappresentante del Ministero dell’ambiente;
- un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
- un rappresentante del Dipartimento del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante della Banca europea degli investimenti;
- otto rappresentanti della Conferenza unificata.
- Potranno inoltre partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del
Comitato medesimo, in qualità di membri non permanenti i rappresentanti di altre
amministrazioni centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente
interessati alla realizzazione dei programmi.
- Il Comitato approva il proprio regolamento interno, comprendente le disposizioni
circa le modalità organizzative e procedurali.
- Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta da personale
della Direzione generale del coordinamento territoriale e individuata dal responsabile
della Direzione stessa.
- È ammessa la spesa fino al 4 per cento delle disponibilità di cui all’art.
1, comma 1, per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, diffusione dei
risultati e valutazione da fornire al Comitato di cui al comma 1.
Art. 4
- Il presente decreto e l’allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Bando allegato
Art. 1
Disponibilità finanziarie
- Le disponibilità finanziarie destinate all’attuazione dei programmi di riqualificazione
urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate, accertate
alla data del 31 dicembre 1998 e quantificate in lire 140,216 miliardi, sono
utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi
innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio, di seguito nel presente provvedimento
definiti "programmi".
- Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura
indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi
da perseguire, le disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere
marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali.
- All’attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell’Unione
Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.
Art. 2
Obiettivi del programma
- I programmi riguardanti ambiti territoriali (sub-regionale, provinciale,
intercomunale, comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche,
morfologiche, culturali e produttive e si propongono di favorire:
- la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature,
sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere
e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo
l’aumento d benessere della collettività;
- la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento
e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali,
alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane
centrali e periferiche interessate di fenomeni di degrado.
- Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:
- i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale
relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle
interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali
e interregionali;
- i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della
loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità
e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;
- il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani
di cui ai punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto
d);
- il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale
e urbano.
Art. 3
Assi prioritari d’intervento
- 1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
- interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza
tale da rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di
maggiore produttività per operatori pubblici e privati;
- interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione
del capitale fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto
alle attrezzature a rete e a quelle puntuali;
- interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);
- azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell’occupazione,
la formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con
particolare riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni
pubbliche, anche statali ed europee;
- la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre
iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata
(patti territoriali, contratti d’area) ovvero di affiancare, anche in termine
di finanziamento, le predette iniziative.
- Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 sono riconducibili, in via
esemplificativa:
a parti dell’attrezzatura a rete relativa al sistema stradale, ferroviario,
aeroportuale, portuale, energetico, idrico, delle telecomunicazioni nonché alle
opere necessarie per la difesa del suolo;
ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori di modalità e alle
interconnessioni delle reti con il sistema urbano;
a interventi di rilevanza tale da costituire poli di attrazione quali: sedi
di tribunali, strutture ospedaliere, università, centri congressuali, strutture
polifunzionali per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc.
- Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 sono riconducibili, in via
esemplificativa:
a interventi pubblici quali:
- realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione
primaria a servizio di aree produttive o di quartieri degradati;
- realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere
di urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano;
a interventi privati quali:
- realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado
di promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività tra imprese
anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie;
- realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare
processi di riqualificazione fisica e sociale dell’ambito considerato;
- gestione di attività no-profit;
- ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artistico, sviluppo
di artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze
culturali anche da destinare ad altri usi.
Art. 4
Soggetti promotori dei programmi
- I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti
di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano
l’integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli
altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità
con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni
promuovono i programmi d’intesa con l’amministrazione provinciale e regionale
che ha la titolarità dei suddetti strumenti.
- Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi
anche da provincia e regione.
- Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige la predetta funzione è
posta in capo rispettivamente alle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ai fini dell’individuazione degli interventi e delle azioni di cui all’art.
3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione
dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
- Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità
e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione
urbanistica e territoriale ovvero l’impegno a conseguire la suddetta coerenza.
- Per l’espletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori
possono costituire le società miste di cui all’art. 22, lett. e) della legge
n. 142/1990.
Art. 5
Soggetti proponenti
- Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori
sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma
associata:
- enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
- altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti
autonomi case popolari comunque denominati);
- soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie,
istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari
o gestori di reti).
Art. 6
Modalità di finanziamento
- I finanziamenti di cui all’art. 1, comma 1, fino all’importo massimo di
quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:
- alla copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica per la predisposizione
dei programmi, fino all’importo massimo di un miliardo;
- alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione
delle opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre
risorse pubbliche;
- al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
- agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.
- Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dell’investimento
complessivo.
- I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi
da parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento
delle opere pubbliche o d’interesse pubblico.
- I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi
pubblici da ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità che i
medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private sulla base
di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.
Art. 7
Documentazione da trasmettere
- I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione
generale del coordinamento territoriale - e alla regione competente per territorio,
corredati da:
- opportuni studi di prefattibilità;
- descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti
(redatte sul modello che si allega sotto "A" al presente bando);
- individuazione cartografica delle aree ricomprese nei programmi e localizzazione
degli interventi previsti;
- cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi a far data dalla
sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all’art. 11;
- dimensione dell’investimento da attivare, con l’indicazione dei risultati
attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
- scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati all’attuazione
dei programmi;
- intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;
- relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi con le strategie
nazionali e con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione
territoriale.
Art. 8
Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi da finanziare
- Entro il 27 agosto 1999, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione
generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio
la documentazione di cui all’art. 7.
- Nei successivi tre mesi, con le modalità previste all’art. 13, sono individuati
i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti all’art.
10.
- Entro il mese successivo, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con
i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo d’intesa.
- A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente
comma 3, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede all’impegno
dei finanziamenti sull’apposito capitolo di bilancio.
- Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione
generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale
e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono agli impegni
dei finanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio.
- Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano
a dare attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle
risorse finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in
allegato la documentazione di cui al precedente articolo 7 e deve indicare:
- la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti
di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da
realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese
nei programmi;
- la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del
termine per la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all’art. 11 comporta
l’automatica decadenza dal finanziamento concesso.
- Per garantire un’efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati
alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla
sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell’accordo quadro
di cui all’art. 11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale
è istituito un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta
del soggetto promotore.
Art. 9
Finanziamento dell’assistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione
- Al fine di pervenire all’accordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi
in esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di
intesa, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento
territoriale provvede a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di
cui all’art. 6, comma 1, lett. a) nonché, qualora richiesto dallo stesso soggetto
promotore, il finanziamento di cui allo stesso art. 6, comma 1, lett. b).
- Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti
promotori sono definite nell’allegato "B" che fa parte integrante del presente
bando.
- Qualora i programmi comprendano interventi di competenza della Direzione
generale delle opere marittime e/o della Direzione generale dell’edilizia statale
e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui
al precedente comma 1, provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore,
un’anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti
interventi.
Art. 10
Valutazione dei programmi
- I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati
nel presente bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
- capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative
economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica
positiva stabile e duratura, con particolare riferimento all’attuazione
di politiche per le pari opportunità;
- capacità di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti
utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative
e basate su logiche di risultato e, dall’altro lato, tecniche finanziarie
innovative anche nell’utilizzo di risorse pubbliche;
- presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente
private, che prevedono corrispettivi di gestione;
- presenza nell’ambito territoriale considerato di indicazioni circa l’avvio
di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;
- rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste
nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilità
amministrativa degli interventi;
- capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico;
- capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura-sistema
urbano in termini territoriali e ambientali;
- congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e
regionali;
- capacità di incidere sull’organizzazione del sistema della mobilità
(agibilità dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane
(efficienza dei servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.
Art. 11
Accordo quadro
- Entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa
di cui all’art. 8, comma 3, il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori
e i soggetti proponenti sottoscrivono l’accordo quadro.
- L’accordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito territoriale
sono compresi i programmi, nonché dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
5, comma 1, lett. b), interessate all’attuazione dei programmi medesimi.
- L’accordo quadro deve indicare:
- le aree interessate dagli interventi dei programmi individuate tramite
delibera del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 59, della
legge n. 127/1997;
- la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi;
- l’impegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie,
alla puntuale applicazione dell’art. 4 della legge n. 493/1993, così come
modificato dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, anche ricorrendo
alle conferenze di servizio;
- le attività e gli interventi da realizzare nonché la data di inizio
e i relativi tempi di attuazione;
- i soggetti responsabili dell’attuazione;
- il funzionario delegato titolare della contabilità speciale vincolata
ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;
- gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;
- le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie
d’intervento;
- le modalità per il monitoraggio.
- L’accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine
per l’inizio dei lavori degli interventi previsti nei programmi comporta la
decadenza dal finanziamento concesso.
- Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale,
è emesso l’ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità
speciale del finanziamento di cui all’art. 6 al netto delle somme già trasferite.
- Qualora l’accordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere
marittime e/o dalla Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali,
le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente
comma 5, ad accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.
Art. 12
Gestione coordinata dei finanziamenti
- Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione
dei programmi con la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui al precedente
art. 11 si applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e dalla circolare n. 77 del 28 dicembre
1995 del Ministero del tesoro.
Art. 13
Procedure per la valutazione dei programmi
- Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento
territoriale - esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai soggetti
promotori entro sessanta giorni dal termine di cui all’art. 8, comma 1.
- La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è effettuata entro
i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1 dal Comitato
di valutazione e selezione.
- Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, è composto da:
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di
presidente;
- quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato;
- quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata;
- un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.
- Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione
dei programmi ricadenti nell’ambito del territorio della regione rappresentata,
con esclusione di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto promotore
ai sensi dell’art. 4, comma 2.
- La valutazione è finalizzata all’attribuzione di un punteggio complessivo
di 100 punti cosi suddivisi:
- 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;
- 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna
regione, per l’ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle
regioni medesime.
- Le regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento,
definiscono gli indicatori d cui al precedente comma 5, lett. b).
- Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla
definizione degli indicatori di cui al comma 5, lett. b), i programmi sono valutati
dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma 3 sulla base degli indicatori
di cui al presente articolo con il punteggio parametrato a punti 100.
- Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio
di cui al comma 5, lett. b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni,
nonché il punteggio di cui al comma 5, lett. a), sulla base dei seguenti indicatori:
- Capacità dei programmi di garantire l’integrazione tra politiche settoriali:
fino a 40 punti così suddivisi:
1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo
di 10 punti (punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato
alla realizzazione di attrezzature di livello territoriale sia a rete che
puntuali);
1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione
del patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per
ciascun miliardo di investimenti finalizzati: alla realizzazione di interventi
di bonifica di aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriale
il cui ciclo di lavorazione ha comportato l’immissione di sostanze nocive
e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabilimenti
in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e architettonico in grado di garantire
ritorni di investimento anche nel settore noprofit);
1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti
(punti 0,2 per ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare
attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili);
1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale:
fino ad un massimo di 5 punti (capacità dei programmi di coordinare politiche
locali o di compartecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli
strumenti della programmazione negoziata - patti territoriali, contratti
d’area - ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette
iniziative: punti 0,05 per ciascun miliardo di costo di investimento per
la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate sulla
base degli strumenti della programmazione negoziata).
- Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste
in relazione alla copertura finanziaria: fino a 20 punti:
2.1. percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista
necesaria: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ogni punto percentuale
di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria);
2.2. percentuale dell’investimento da parte dei soggetti privati che partecipano
all’attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell’investimento complessivo
(cfr. art. 6, co. 2): fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni
punto percentuale superiore ad un terzo dell’investimento complessivo);
2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente
private: fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale
di interventi pubblici con risorse esclusivamente private).
- Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità
della progettazione) fino a 20 punti: il punteggio è attribuito dal Comitato
di valutazione e selezione dei programmi sulla base della capacità dei programmi
di rispondere alle macro-esigenze delle trasformazioni territoriali (qualità
ecologica-ambientale e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica accessibilità
e sicurezza; qualità morfologica o dei tessuti urbani - continuità e complessità)
attraverso specifiche azioni progettuali (valorizzazione delle emergenze
naturali, eliminazione dei detrattori ambientali; recupero e valorizzazione,
delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico;
integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei
parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza
e protezione degli spazi aperti; attrezzature a compenso contesto, flessibilità
e polifunzionalità dei servizi; recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione
dei caratteri morfologici del tessuto, assortimento tipologico, conservazione
e valorizzazione delle tipologie speciali).
Art. 14
Modalità per l’ammissione a finanziamento
- I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all’art. 6, comma 1, sono
così individuati:
- per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più
elevato;
- i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento
dei finanziamenti suddetti.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato
di valutazione e selezione, a ciascun programma può essere assegnato un finanziamento
superiore all’importo massimo previsto al comma 1 dell’art. 6, ferme restando
le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell’art. 1.
Allegato A
Modello "PRUSST"
Omissis
Allegato B
Programma di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio
1. Modalità d’impiego dei finanziamenti destinati alla copertura dei costi per
le attività relative all’assistenza tecnica (art. 6, comma 1, lett. a).
I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione
del protocollo di intesa di cui all’art. 8, comma 3 del bando, possono richiedere
i finanziamenti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), dello stesso bando da destinare
alla copertura dei costi relativi alle attività di assistenza tecnica.
Tali attività sono in particolare finalizzate a:
- predisporre gli elaborati necessari alla definizione dei programmi, con
particolare riguardo alla verifica e alla predisposizione della relativa fattibilità
economica, finanziaria e procedurale. A tal riguardo si specifica che le attività
di assistenza tecnica debbono costituire il supporto utilizzato dal soggetto
promotore ai fini dell’individuazione di un quadro di iniziative programmatiche
e progettuali in grado di garantire l’avvio di efficaci processi di sviluppo.
Tale quadro, generalmente, è costituito dalla programmazione nazionale, regionale,
settoriale e locale. Tuttavia, un’idea di programma-progetto può nascere dall’esistenza
di domande e bisogni non soddisfatti e non riconducibili ad un quadro programmatorio
definito.
Le fasi in cui normalmente si articola un programma-progetto sono: la fase del
pre-investimento, la fase dell’investimento e la fase operativa. La fase di
pre-investimento può essere scomposta nelle seguenti sequenze: a) lo studio
di opportunità, b) studio di prefettabilità, c) studio di fattibilità. Lo studio
di opportunità è un’analisi breve e schematica che può essere definita come
la trasformazione della iniziale idea programmatica-progettuale, in una chiara
proposta di investimento. Lo studio di prefattibilità è utile per approfondire
ed elaborare in maniera più dettagliata l’iniziale idea programmatica-progettuale,
al fine di verificare se è necessario intraprendere uno studio di fattibilità.
Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento che valorizza il ruolo ausiliario
della valutazione di efficacia di azioni di sviluppo nella logica della programmazione
strategica integrata al fine di evitare l’avvio di iniziative compartimentate
e disparate. Gli studi di fattibilità debbono includere i seguenti elementi:
la struttura e gli obiettivi del programma-progetto, gli eventuali elementi
di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;
l’analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi del programma-progetto
intendono soddisfare;
il ruolo dei soggetti coinvolti nell’attuazione del programma-progetto;
i soggetti istituzionali preposti per competenze alla definizione del programma-progetto;
i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti
e/o indotti;
- coadiuvare i soggetti promotori nello svolgimento delle diverse attività
previste, con particolare attenzione alle fasi di concertazione e partecipazione
e alla verifica della compatibilità ed all’integrazione del programma;
- assicurare l’adeguato supporto tecnico alle diverse fasi procedurali che
condizionano l’approvazione degli interventi e il rapporto, su basi operative,
tra i diversi soggetti proponenti, con particolare attenzione alla fattibilità
giuridico-amministrativa;
- fornire una costante assistenza durante le fasi di attuazione del programma,
al fine di garantire l’adeguata conclusione del medesimo nei tempi fissati
assicurare l’attività di monitoraggio locale in grado di interloquire costantemente
con il Ministero dei lavori pubblici circa lo stato di avanzamento delle attività
previste e l’insorgere di eventuali imprevisti.
Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica,
i soggetti promotori debbono allegare alla documentazione da trasmettere di
cui all’art. 7 del bando, un piano di lavoro in cui vengono precisati i seguenti
elementi:
- le attività per le quali si individua l’esigenza di una specifica assistenza
tecnica;
- le modalità di affidamento di dette attività, al fine i assicurare procedure
improntate a criteri di trasparenza e concorsualità;
- il costo delle attività di assistenza tecnica al netto dell’I.V.A.;
- il costo complessivo delle attività di assistenza tecnica;
- i costi già sostenuti per le attività di assistenza tecnica;
- i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza
tecnica.
Il trasferimento del finanziamento di cui all’art 6, comma 1, lett. a), è subordinato
alla costituzione, da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza
tecnica di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore
di cui all’art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione
generale del coordinamento territoriale per l’importo pari al finanziamento assegnato
da questo Ministero a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto
affidatario delle attività di assistenza tecnica deve essere esplicitata nei bandi
di gara per l’affidamento delle predette attività.
La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente all’emissione del provvedimento
di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario delle
attività di assistenza tecnica.
2. Finanziamenti destinati alla copertura totale o parziale dei costi per progettazione
degli interventi pubblici ricompresi nei programmi (art. 6, comma 1, lett. b).
I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del
protocollo di intesa di cui all’art. 8, comma 3 del bando, possono richiedere i
finanziamenti di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso bando da destinare
alla copertura totale o parziale dei costi relativi alle progettazioni degli interventi
pubblici ricompresi nei programmi.
Nella richiesta del finanziamento occorre indicare per ciascun intervento:
1) il costo complessivo dell’intervento;
2) il costo dell’intervento al netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche e generali;
3) il costo complessivo delle spese per la progettazione al lordo dell’I.V.A. e
oneri;
4) i livelli di progettazione già disponibili (preliminare, definitivo, esecutivo);
5) i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza
tecnica;
6) il finanziamento richiesto per la progettazione dell’intervento ed il relativo
livello;
7) l’importo del finanziamento complessivo richiesto.
Qualora si renda necessario affidare la progettazione a soggetti esterni all’Amministrazione
competente, occorre indicare le modalità attraverso cui si perviene all’affidamento,
al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità.
La richiesta del finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Amministrazione e dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, della legge n. 216/1995, per le fasi della progettazione, dell’affidamento
e dell’esecuzione degli interventi.
Il finanziamento è determinato:
a) nell’uno per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) qualora
la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici comunali, quale incentivo previsto
dall’art. 18 della legge n. 109/1994, così come sostituito dall’art. 6, comma 13,
della legge n. 127 del 1997;
b) fino al massimo del cinque per cento del costo degli interventi di cui al precedente
punto 2), qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni;
c) fino al massimo del dieci per cento del costo degli interventi di cui al precedente
punto 2) in ragione della particolarità e complessità della progettazione e sulla
base di motivata istanza, qualora la progettazione sia affidata a professionisti
esterni.
Qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni, il trasferimento
del finanziamento è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario
della progettazione di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto
promotore di cui all’art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici
- Direzione generale del coordinamento territoriale per l’importo pari al finanziamento
assegnato da questo Ministero a copertura del costo per la progettazione.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto
affidatario della progettazione deve essere esplicitata nei bandi di gara per l’affidamento
delle predette attività.
La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente all’emissione del provvedimento
di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario della
progettazione.
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