DECRETO 7 dicembre 2016
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per
cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del
codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 2015, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi
legali e' stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal
1° gennaio 2016;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del
tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale
saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice
civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 dicembre 2016
Il Ministro: Padoan