DECRETO 7 dicembre 2016
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 
ĞMisure di razionalizzazione della finanza pubblicağ che, nel fissare al 5 per 
cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del 
codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' 
modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli 
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di 
inflazione registrato nell'anno; 
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
15 dicembre 2015, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi 
legali e' stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 
1° gennaio 2016; 
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del 
tasso d'inflazione annuo registrato; 
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale 
saggio degli interessi; 
Decreta: 
Art. 1 
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice 
civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2017. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
Roma, 7 dicembre 2016 
Il Ministro: Padoan