Decreto Interministeriale 19 gennaio 1998, n. 63

Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all’articolo 7, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831

 

Il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, recante: Disposizione per la realizzazione di un programma di interventi per l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza, che all’articolo 7, comma 1, prevede la classificazione degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all’incarico (ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1988, registro n. 15 Finanze, foglio n. 145, concernente la disciplina per l’assegnazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1990, registro n. 23 Finanze, foglio n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione degli ASTC con effetto dal 1° maggio 1987;
Visto l’articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);
Visto l’articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994, che ha modificato l’articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831 del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell’equo canone;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di determinare i canoni di concessione relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono soggetti all’adeguamento del canone previsto dall’articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

Art. 2
Determinazione del canone

  1. Ai fini dell’articolo 1, il canone mensile di concessione amministrativa è determinato dal prodotto del valore mensile al metro quadrato di superficie, calcolato su base nazionale, per la superficie convenzionale e per coefficienti correttivi, secondo quanto indicato agli articoli successivi.
  2. Qualora il canone così calcolato risulti superiore a quello derivante dalla normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell’alloggio viene applicato quest’ultimo.

 

Art. 3
Valore mensile al metro quadrato di superficie su base nazionale

  1. Il valore mensile al metro quadrato di superficie su base nazionale è determinato dal valore medio del costo base al metro quadrato relativo all’anno 1975 (L. 237.500) moltiplicato per i coefficienti medi relativi alla tipologia (0,925), alla demografia (0,975), all’ubicazione (1,10), nonché per il valore fisso di 0,0385 e diviso per 12.
  2. Il valore mensile al metro quadrato, così calcolato, è rivalutato del 308,85 per cento, pari al 75 per cento delle variazioni dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il mese di giugno 1976 ed il mese di giugno 1994.
  3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta il valore mensile al metro quadrato di superficie valido in tutto il territorio nazionale.

 

Art. 4
Superficie convenzionale e coefficienti correttivi

  1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, alla vetustà e allo stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, per anno di costruzione s’intende quello in cui detti lavori sono stati ultimati.
  3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza preposti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le unità abitative gestite, l’anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.

 

Art. 5
Aggiornamento annuale del canone

  1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene aggiornato annualmente, a partire dal 1° luglio 1996, in misura pari al 75 per cento delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente.

 

Art. 6
Riscossione canoni già maturati

  1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate mensili senza interessi.

 

Art. 7
Abrogazione di norme

  1. Il decreto interministeriale 3 maggio 1990, richiamato in premessa, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1995.

 

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