Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull’ordinamento del Corpo della Guardia 
di finanza;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, recante: Disposizione per la realizzazione 
di un programma di interventi per l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture 
del Corpo della Guardia di finanza, che all’articolo 7, comma 1, prevede la classificazione 
degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all’incarico (ASGI) ed alloggi 
in temporanea concessione (ASTC);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e successive modificazioni 
ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1988, registro 
n. 15 Finanze, foglio n. 145, concernente la disciplina per l’assegnazione degli 
alloggi di servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali, appuntati 
e finanzieri;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di concerto con il Ministro 
dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1990, 
registro n. 23 Finanze, foglio n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni 
di concessione degli ASTC con effetto dal 1° maggio 1987;
Visto l’articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale 
la determinazione dei nuovi canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio 
abitativo della Difesa, previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche 
per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all’articolo 7, comma 
1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);
Visto l’articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994, che ha modificato 
l’articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831 del 1986, secondo il quale i criteri 
per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi in temporanea concessione 
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 
dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di 
definizione dell’equo canone;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle locazioni di 
immobili urbani;
Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza al proprio personale, 
sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità dei comandi e reparti 
della stessa Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di determinare i canoni di concessione relativi agli alloggi 
di servizio in temporanea concessione al personale del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal Consiglio centrale 
di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli 
atti normativi nell’adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-8745 del 17 dicembre 
1997);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Determinazione del canone
Art. 3
Valore mensile al metro quadrato di superficie su base nazionale
Art. 4
Superficie convenzionale e coefficienti correttivi
Art. 5
Aggiornamento annuale del canone
Art. 6
Riscossione canoni già maturati
Art. 7
Abrogazione di norme