Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 5 agosto 1999

Fissazione dei termini per la stipula dei protocolli d’intesa per l’attuazione dei contratti di quartiere

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare l’art. 2, primo comma, lettera f), che consente l’attuazione di programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata;
Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 che al punto 4 detta specifiche disposizioni per gli interventi costruttivi con finalità sperimentali prevedendo che per la realizzazione di detti interventi il segretario generale del C.E.R. proceda alla stipula di protocolli d’intesa con le regioni e i comuni interessati;
Visto il decreto del Ministro del lavori pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997 di approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito di programmi di recupero urbani denominati contratti di quartiere, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1998, n. 24;
Visto l’art. 2, comma 7, del bando di gara che prevede che a decorrere dalla data di stipula del protocollo d’intesa, il comune prescelto disponga di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento;
Visto l’art. 6, comma 2, del bando di gara che dispone, tra l’altro, che il segretario generale del C.E.R., entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d’intesa, stipuli, con i comuni selezionati, le convenzioni per l’assegnazione dei fondi destinati all’attuazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata compresi nell’ambito dei contratti di quartiere;
Visto il decreto ministeriale n. 191 in data 25 febbraio 1999, registrato dall’ufficio centrale di bilancio al n. 47 in data 26 marzo 1999, che ha reso esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 29 gennaio 1999, a seguito della quale è stata approvata la graduatoria delle proposte di contratto di quartiere;
Considerato che il decreto ministeriale n. 191 sopra citato è stato affisso in copia conforme all’albo del Ministero dei lavori pubblici dal 1û al 30 aprile 1999, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del bando di gara;
Vista la nota in data 24 marzo 1999. prot. n. 308, con la quale sono state trasmesse. ai comuni selezionati ammessi al finanziamento, copie conformi degli schemi tipo del protocollo d’intesa. dell’accordo di programma e della convenzione da stipularsi per i programmi di sperimentazione;
Visto l’art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che destina i contributi di cui all’art. 128 del testo unico approva con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge medesima, al finanziamento dei contratti di quartiere da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del C.E.R.;
Visto il decreto ministeriale n. 775 in data 23 giugno 1999, registrato dall’ufficio centrale del bilancio al n. 140 in data 19 luglio 1999, che ha reso esecutiva la delibera del comitato esecutivo del C.E.R. del 29 gennaio 1999 in base alla quale sono state individuate le proposte di contratto di quartiere dei comuni di Firenze, Milano, Venezia, Catania, Bovezzo (Brescia), Civitavecchia (Roma), Acquiterme (Alessandria), Cerea (Verona) e Sassari, da finanziare con i contributi resi disponibili dall’art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché con le somme derivanti dai ribassi d’asta conseguiti nelle gare d’appalto dei lavori relativi ai contratti di quartiere finanziati ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 63;
Considerato che è conforme al pubblico interesse la sollecita utilizzazione dei finanziamenti, anche per finalità occupazionali. e che pertanto è opportuno pervenire in tempi rapidi alla stipula del protocollo d’intesa in quanto propedeutico alla sottoscrizione della convenzione, da parte dei comuni, con il segretariato del C.E.R. attraverso cui il comune stesso acquisisce il finanziamento per l’intervento di edilizia sovvenzionata sperimentale e, conseguentemente, può dare concreto avvio dei lavori;
Considerato opportuno fissare il termine entro il quale i comuni devono sottoscrivere il protocollo d’intesa con il segretariato generale del C.E.R. pena la revoca del finanziamento, in armonia con le norme sul procedimento amministrativo;

Decreta:

  1. I comuni collocati ai primi 46 posti della graduatoria dei contratti di quartiere, di cui al decreto ministeriale n. 191 del 25 febbraio 1999, sono tenuti a sottoscrivere il protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del bando di gara, con il segretariato generale del C.E.R. entro il 30 novembre 1999 predisponendo preventivamente gli atti necessari.
  2. Il comune può motivatamente richiedere - redigendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito crono-programma giustificativo dei tempi ancora occorrenti, da inviare entro la suddetta data - una proroga alla scadenza di cui all’art. 1. Tale scadenza non può comunque superare il termine del 30 aprile 2000.
  3. Scaduti inutilmente i termini di cui agli articoli 1 e 2, senza che il comune abbia sottoscritto il protocollo d’intesa, il finanziamento previsto viene destinato alle proposte di contratto di quartiere che seguono in graduatoria. In tale eventualità, il comune assegnatario del finanziamento, in dipendenza della detta revoca, è tenuto entro i sei mesi successivi alla comunicazione da parte del segretariato generale del C.E.R. a stipulare il protocollo d’intesa e a predisporre i relativi atti.
  4. I comuni, indicati all’art. 2 del decreto ministeriale n. 775 del 23 giugno 1999, dispongono di mesi sei per la stipula del protocollo d’intesa a decorrere dalla data della comunicazione del segretariato generale del C.E.R. di assegnazione del contributo.
  5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

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