Decreto 5 agosto 1999
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare l’art. 2, primo comma, 
lettera f), che consente l’attuazione di programmi sperimentali di edilizia residenziale 
sovvenzionata;
Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 che al punto 4 detta specifiche disposizioni 
per gli interventi costruttivi con finalità sperimentali prevedendo che per la realizzazione 
di detti interventi il segretario generale del C.E.R. proceda alla stipula di protocolli 
d’intesa con le regioni e i comuni interessati;
Visto il decreto del Ministro del lavori pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997 di 
approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali 
nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito di 
programmi di recupero urbani denominati contratti di quartiere, registrato alla 
Corte dei conti il 27 novembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 
gennaio 1998, n. 24;
Visto l’art. 2, comma 7, del bando di gara che prevede che a decorrere dalla data 
di stipula del protocollo d’intesa, il comune prescelto disponga di centottanta 
giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento;
Visto l’art. 6, comma 2, del bando di gara che dispone, tra l’altro, che il segretario 
generale del C.E.R., entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d’intesa, 
stipuli, con i comuni selezionati, le convenzioni per l’assegnazione dei fondi destinati 
all’attuazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata compresi 
nell’ambito dei contratti di quartiere;
Visto il decreto ministeriale n. 191 in data 25 febbraio 1999, registrato dall’ufficio 
centrale di bilancio al n. 47 in data 26 marzo 1999, che ha reso esecutivi i risultati 
della procedura di selezione effettuata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella 
seduta del 29 gennaio 1999, a seguito della quale è stata approvata la graduatoria 
delle proposte di contratto di quartiere;
Considerato che il decreto ministeriale n. 191 sopra citato è stato affisso in copia 
conforme all’albo del Ministero dei lavori pubblici dal 1û al 30 aprile 1999, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del bando di gara;
Vista la nota in data 24 marzo 1999. prot. n. 308, con la quale sono state trasmesse. 
ai comuni selezionati ammessi al finanziamento, copie conformi degli schemi tipo 
del protocollo d’intesa. dell’accordo di programma e della convenzione da stipularsi 
per i programmi di sperimentazione;
Visto l’art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che destina i contributi 
di cui all’art. 128 del testo unico approva con decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge 
medesima, al finanziamento dei contratti di quartiere da individuare in relazione 
alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato 
esecutivo del C.E.R.;
Visto il decreto ministeriale n. 775 in data 23 giugno 1999, registrato dall’ufficio 
centrale del bilancio al n. 140 in data 19 luglio 1999, che ha reso esecutiva la 
delibera del comitato esecutivo del C.E.R. del 29 gennaio 1999 in base alla quale 
sono state individuate le proposte di contratto di quartiere dei comuni di Firenze, 
Milano, Venezia, Catania, Bovezzo (Brescia), Civitavecchia (Roma), Acquiterme (Alessandria), 
Cerea (Verona) e Sassari, da finanziare con i contributi resi disponibili dall’art. 
12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché con le somme derivanti dai 
ribassi d’asta conseguiti nelle gare d’appalto dei lavori relativi ai contratti 
di quartiere finanziati ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 63;
Considerato che è conforme al pubblico interesse la sollecita utilizzazione dei 
finanziamenti, anche per finalità occupazionali. e che pertanto è opportuno pervenire 
in tempi rapidi alla stipula del protocollo d’intesa in quanto propedeutico alla 
sottoscrizione della convenzione, da parte dei comuni, con il segretariato del C.E.R. 
attraverso cui il comune stesso acquisisce il finanziamento per l’intervento di 
edilizia sovvenzionata sperimentale e, conseguentemente, può dare concreto avvio 
dei lavori;
Considerato opportuno fissare il termine entro il quale i comuni devono sottoscrivere 
il protocollo d’intesa con il segretariato generale del C.E.R. pena la revoca del 
finanziamento, in armonia con le norme sul procedimento amministrativo;
Decreta: