DECRETO 5 ottobre 2016
IL DIRETTORE GENERALE per la condizione abitativa
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le
case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della
manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;
Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di
cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10,
sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32,
commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni,
nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi
previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31
dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di
manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari»,
nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse
non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2,
lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978;
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante
dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di
euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro
22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse
previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al
medesimo comma 5;
Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le
finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la
spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone
l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle
revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in
ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno
2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019
milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF - Affari regionali) del 16 marzo
2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116, con il quale sono stati
approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari
comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP;
Considerato pertanto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto
16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee
di intervento:
a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro
finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante
lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione
straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le
tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6;
Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del
monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente
al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore
allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari
complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo
informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente
disponibili per gli interventi di cui alla linea b) dell'art. 2, comma 1, del
decreto 16 marzo 2015 ammontano complessivamente ad euro 400.230.784,50;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015
che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le
regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui
all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di
intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di
intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita'
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e
assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono
stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di
applicazione delle misure di revoca;
Visto il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015 registrato alla Corte
dei conti il 3 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3344 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi
a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi trasmessi dalle regioni
allegati A-B, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (tabella 1 e
tabella 2) e sono state stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
assegnate, e di applicazione delle misure di revoca, con separati elenchi le
regioni hanno altresi' trasmesso, in ordine di priorita', le proposte eccedenti
il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a
finanziamento (allegati C-D);
Considerato che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto direttoriale 12 ottobre
2015 sono state trasferite alle regioni le risorse assegnate e disponibili
(capitolo n. 7443) per le annualita' 2014-2015-2016 per la linea a) ammontanti a
complessivi euro 37.899.333,02 e per la linea b) le risorse disponibili
(capitolo n. 7442) per le annualita' 2014-2015-2016 ammontanti a euro
37.209.393,13 (al netto della somma complessiva di euro 689.939,89 gia'
ripartite alle province autonome di Trento e Bolzano e riversate al Bilancio
dello Stato ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009);
Considerato inoltre che per la linea b) sono state trasferite alle regioni le
risorse disponibili per le annualita' 2014-2015-2016 pari complessivamente a
euro 186.518.211,37 (capitolo n. 7442) (al netto della somma complessiva di euro
3.338.776,97 gia' ripartite alle province autonome di Trento e Bolzano e
riversate al Bilancio dello Stato ai sensi della citata legge n. 191/2009);
Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 convertito nella
legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente interventi in materia di edilizia
residenziale pubblica che, al fine di incentivare il programma di recupero di
immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica nonche' per prevenire
fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni da ripartire
sulla base del programma redatto ai sensi del citato art. 4 della legge n.
80/2014;
Considerato che il fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il
limite delle risorse assegnate, relativamente alla linea a), trasmesse dalle
regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale 16 marzo
2015 con separato elenco ordinato in ordine di priorita', ammonta a complessivi
17.362.178,71 milioni di euro (allegato C al decreto ministeriale 12 ottobre
2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015);
Considerato che, al fine di arginare e ridurre il disagio abitativo delle fasce
piu' deboli della popolazione, e' opportuno non determinare alcuna soluzione di
continuita' nella realizzazione degli interventi di non rilevante entita'
finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante
lavorazioni di manutenzione e di efficientamento;
Ritenuto di accogliere le istanze formulate dalle regioni e dai comuni;
Ritenuto che parte delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge n.
185/2015 pari a 25 milioni assegnate sul capitolo n. 7443, pagina 2, da
ripartire sulla base del programma di cui all'art. 4, comma 4 della legge n.
80/2014, possono essere destinate ad incentivare la realizzazione degli
interventi della linea a) ed essere, quindi, prontamente utilizzate per
anticipare la realizzazione dei suddetti interventi della linea a) ricadenti
nell'esercizio finanziario 2017;
Decreta:
Art. 1
Le risorse fino a 25 milioni di euro, disponibili ai sensi dell'art. 14 del
decreto-legge n. 185/2015 convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9 e iscritte
sul capitolo n. 7443, pagina 2, sono ripartite tra le regioni e da trasferire
alle medesime con le modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre
2015, n. 9908.
Le risorse pari ad euro 16.001.942,36 a valere sui fondi disponibili pari a 25
milioni di euro dell'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 convertito in legge
22 gennaio 2016, n. 9 e iscritti sul capitolo 7443, pagina 2, sono ripartite
secondo la tabella allegata al presente decreto, (colonna 5) e saranno
trasferite alle regioni, quale anticipazione dell'annualita' 2017, con le
modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
La quota delle risorse finanziarie programmate per l'annualita' 2017 sul
capitolo n. 7443 e' destinata alla copertura del fabbisogno eccedente di linea
a) richiesto dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
interministeriale 16 marzo 2015 e approvato con decreto ministeriale 12 ottobre
2015 (allegato C) e riportata nell'allegata tabella, (colonna 4).
Il presente decreto, firmato digitalmente, sara' pubblicato successivamente alla
registrazione degli Organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2016
Il direttore generale: Pallavicini
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016 Ufficio di controllo
sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1-3704
Tabella allegata