Art. 1 | Campo di applicazione |
Art. 2 | Definizioni ed unità di misura |
Art. 3 | Limiti di esposizione |
Art. 4 | Misure di cautela ed obiettivi di qualità |
Art. 5 | Risanamenti |
Art. 6 | Entrata in vigore |
Allegato A | Definizioni ed unità di misura |
Allegato B | Modalità ed edecuzione delle misure e delle valutazioni |
Allegato C | Riduzione a conformità |
Preambolo
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15),
il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero
della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore
di sanità dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle
norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi
l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche
al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti
acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato
di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive
specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in
cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati,
da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si
esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento
di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo
5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in
quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a
lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot.
UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
Art. 2
Definizioni ed unità di misura
Art. 3
Limiti di esposizione
Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Frequenza f (Hz)
- Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)
- Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)
- Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m2)0,1 - 3600,2->3 - 3000200,051>3000 - 30000400,142.
- Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4
Misure di cautela ed obiettivi di qualità
Art. 5
Risanamenti
Art. 6
Entrata in vigore
Allegato A
DEFINIZIONI ED UNITÀ DI MISURA
Allegato B
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori
di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono
essere determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori
di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di
discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le
norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di
buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate
da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati
delle misure In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è
1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali
contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo
elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente
oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza
per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a
conformità è descritta nell'Allegato C.
Allegato C
RIDUZIONE A CONFORMITÀ
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti,
che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui
allo art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo
seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il
corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densità di potenza della sorgente
e DLi il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati
che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: (1)
Ci = Ei2 / Li2 oppure, per frequenze ¦ > 3 MHz, Ci = Di / DLi
Se la somma (2) C = åi Ci supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti
ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in modo che risulti C≤0,8 ai fini di
maggior tutela della popolazione. In via preliminare si individuano con Ri quei
contributi Ci che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti
segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione bi che soddisfa la
relazione bi Ri = 0,8
Se la somma C = åj Cj + åi bi Ri supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devono essere
ridotti in modo che risulti C <= 0,8.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che
danno un contributo inferiore a 1/100 indicatico convenzionalmente con l'espressione:
åk Ak
Quindi la (2) può essere scritta: (3) C = ån En2 / Ln2 + åk Ak + SibiRi =
ån En2 / Ln2 + åk Ak + SibiEi2 / Li2 (Immagine 1)
(4) 0,8 - åk Ak = a (ån En2 / Ln2 + SibiEi2 / Li2) essendo a il coefficiente di
riduzione ed Ej', En' i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.