Visto l’art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 373, sul contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 sulla determinazione delle zone climatiche
e dei valori dei relativi coefficenti volumici globali di dispersione termica negli
edifici;
Ritenuta l’opportunità di diminuire i valori massimi dei coefficienti volumici globali
di dispersione termica ammissibili, tenuto conto delle variazioni intervenute nel
rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile;
Su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
Decreta:
Art. 1
Rideterminazione dei valori massimi dei coefficienti volumici di dispersione
termica ammissibili nei singoli comuni
Ferme restando la suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche in
funzione dei gradi-giorno indicata all’art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo
1977, citato nelle premesse, e la definizione del coefficiente di dispersione termica
"Cd" data all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1177,
n. 1052, il presidente della giunta regionale procede alla rideterminazione dei
valori massimi dei coefficienti di dispersione termica ammissibili nei singoli comuni,
entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, mediante le seguenti operazioni:
all’interno degli intervalli di Cd indicati nella tabella allegata al presente decreto
per le zone climatiche B, C, D, e E, in proporzione ai gradi-giorno già assegnati
al comune in esame determina i valori massimi ammissibili di Cd per SV £ 0,2 e S/V
³ 0,9 e li assegna al comune stesso;
ai comuni appartenenti alle zone A e F assegna come valori massimi i valori di Cd
riportati nella tabella allegata.
Esempio:
per un comune di 1056 gradi-giorno, che risulta quindi nella zona C della tabella
allegata, si ha, arrotondando alla seconda cifra decimale:
Art. 2
Valori ammessi per i coefficenti volumici di dispersione termica degli edifici
I coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici ai quali si applicano
le norme della legge 30 aprile 1976, n. 373, non possono superare:
per S/V minore o uguale a 0,2 e S/V maggiore o uguale a 0,9, i valori assegnati
al comune dal presidente della giunta regionale ai sensi del precedente art. 1;
per S/V maggiore di 0,2 e minore di 0,9, il valore determinato per interpolazione
lineare.
Nel rapporto S/V:
V è il volume lordo delle parti di edificio riscaldato, definito dalle superfici
esterne degli elementi che lo delimitano ed espresso in metri cubi;
S è la superficie esterna che delimita il volume V, espresso in metri quadrati.
Art. 3
Valore massimo di Cd ammissibile per i singoli ambienti e recuperatori di calore
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, citato nelle premesse, relative al valore massimo di Cd ammissibile per i singoli ambienti e all’impiego di apparecchiature di recupero del calore disperso per ventilazione.
TABELLA
Valori di Cd in W/m3 °C
ZONA CLIMATICA
A gradi-giorno |
B gradi-giorno |
C gradi-giorno |
D gradi-giorno |
E gradi-giorno |
F gradi-giorno |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S/V | fino a 600 | 601 - 900 | 901-1400 | 1401-2100 | 2101-3000 | oltre 3000 |
- 0,2 | 0,49 | 0,49 - 0,46 | 0,46 - 0,42 | 0,42 - 0,34 | 0,34 - 0,30 | 0,30 |
- 0,9 | 1,16 | 1,16 - 1,08 | 1,08 - 0,95 | 0,95 - 0,78 | 0,78 - 0,73 | 0,73 |