DECRETO 30 marzo 2016
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E 
DEI TRASPORTI 
di concerto con 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE 
 
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti 
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124; 
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure 
di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli; 
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle 
risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' 
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di 
morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi; 
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo 
siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la 
riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento 
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali 
e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino 
misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica 
nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per 
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; 
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il 
quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di 
euro; 
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei 
conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 
24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 con il quale e' stato effettuato il riparto 
delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri 
per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la 
definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei 
contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni 
per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata 
dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per 
l'utilizzo delle risorse ripartite; 
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il 
quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute 
alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio 
dello Stato previste da leggi di settore; 
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno 
sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti 
registrati nel territorio nazionale nel 2014; 
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza unificata anziche' 
alla Conferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come 
invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102; 
Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilita' per 
l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio 
abitativo degli inquilini morosi incolpevoli; 
Considerata la necessita' di procedere alla revisione dei criteri, delle 
procedure e delle modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere 
maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in 
considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi 
incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale; 
Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 sulla 
proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'art. 
6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
Decreta: 
Art. 1 
Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016 
1. La disponibilita' complessiva di euro 59,73 milioni, relativa 
all'annualita' 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 
cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2 
dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, e' ripartita in proporzione 
al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal 
Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,  Umbria, Lazio, 
Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le 
province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del 
presente decreto. 
2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco 
approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more 
dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del 
decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 
2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni 
ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono 
destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. 
Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli 
organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne 
danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2 
Criterio di definizione di morosita' incolpevole 
1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta 
impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della 
perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al 
comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una 
delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o 
sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti 
da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che 
abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo 
medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per 
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 
Art. 3 
Criteri per l'accesso ai contributi 
1. I1 comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente 
decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il 
richiedente: 
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito 
derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore 
ad euro 26.000,00; 
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con 
citazione per la convalida; 
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso 
abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle 
categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura 
di rilascio da almeno un anno; 
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di 
cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. 
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del 
nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o 
abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato 
alle esigenze del proprio nucleo familiare. 
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la 
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: 
ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 
74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie 
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. 
Art. 4 
Dimensionamento dei contributi 
1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non puo' superare l'importo di euro 12.000,00.
Art. 5 
Finalizzazione dei contributi 
1. I contributi sono destinati a: 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole 
accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia 
inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento 
di rilascio dell'immobile; 
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni 
corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il proprietario 
dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di 
rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione 
abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo 
contratto di locazione; 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo 
contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo 
massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 
2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere 
corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione 
del nuovo contratto. 
Art. 6 
Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica 
1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Art. 7 
Monitoraggio 
1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8 
Utilizzo risorse residue 
1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle 
regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sulla base 
dei criteri stabiliti nel presente decreto. 
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di 
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2016 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Delrio 
Il Ministro dell'economia  e delle finanze 
Padoan 
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016  Ufficio controllo atti 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente 
della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2141 
Allegato 
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato - Legge 28.10.2014, n.124 (articolo 6, comma 5) Fondo inquilini morosi 
incolpevoli; ripartizione della disponibilitą 2016