DECRETO 30 marzo 2016
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure
di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli;
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle
risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di
morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo
siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la
riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali
e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino
misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica
nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il
quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di
euro;
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data
24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 con il quale e' stato effettuato il riparto
delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri
per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la
definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei
contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni
per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata
dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per
l'utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il
quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute
alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio
dello Stato previste da leggi di settore;
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno
sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti
registrati nel territorio nazionale nel 2014;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza unificata anziche'
alla Conferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come
invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102;
Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilita' per
l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio
abitativo degli inquilini morosi incolpevoli;
Considerata la necessita' di procedere alla revisione dei criteri, delle
procedure e delle modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere
maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in
considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi
incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 sulla
proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'art.
6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Decreta:
Art. 1
Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016
1. La disponibilita' complessiva di euro 59,73 milioni, relativa
all'annualita' 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di
cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, e' ripartita in proporzione
al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal
Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le
province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del
presente decreto.
2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco
approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more
dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del
decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio
2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni
ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono
destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.
Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli
organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne
danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2
Criterio di definizione di morosita' incolpevole
1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta
impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della
perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al
comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una
delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o
sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti
da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che
abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo
medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 3
Criteri per l'accesso ai contributi
1. I1 comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente
decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il
richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito
derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore
ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con
citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso
abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle
categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura
di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di
cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del
nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il
74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Art. 4
Dimensionamento dei contributi
1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non puo' superare l'importo di euro 12.000,00.
Art. 5
Finalizzazione dei contributi
1. I contributi sono destinati a:
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole
accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia
inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento
di rilascio dell'immobile;
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni
corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il proprietario
dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione
abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo
contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo
contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo
massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere
corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione
del nuovo contratto.
Art. 6
Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica
1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Art. 7
Monitoraggio
1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8
Utilizzo risorse residue
1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle
regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sulla base
dei criteri stabiliti nel presente decreto.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016 Ufficio controllo atti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2141
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato - Legge 28.10.2014, n.124 (articolo 6, comma 5) Fondo inquilini morosi
incolpevoli; ripartizione della disponibilitą 2016