Decreto 26 giugno 2009
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in
particolare: l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu' decreti sono
definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento
degli obiettivi dell'art. 1, per la progettazione o la ristrutturazione di
edifici ed impianti termici, per l'installazione, l'esercizio, manutenzione e
ispezione dei medesimi impianti nonche' i requisiti professionali ed i criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
l'art. 6, comma 9, che dispone l'emanazione di Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la
Conferenza Unificata e sentito il CNCU;
l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17, assegna alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle
disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto
legislativo;
l'art. 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e
cooperazione, tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, per l'attuazione dei
decreti di cui all'art. 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR,
finalizzate a favorire l'integrazione della questione energetica e ambientale
nelle diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi
energetici di pubblica utilita', a sviluppare un sistema per una applicazione
integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale,
minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli utenti finali e a
predisporre progetti mirati;
Visto il comma 4, dell'art. 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalita' di modifica degli
allegati al medesimo decreto legislativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la pertinenza di
modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
attraverso un decreto ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto;
Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della
predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'art. 18;
Visti i due decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 recanti,
rispettivamente, «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e «Nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164», e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso
nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena
attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'art. 7, e che, in
proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la
procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005,
il termine per l'emanazione del presente provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo
2008;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalita' di cui all'art. 1 del
medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto
il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le
regioni.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e
l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unita' immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme
di uno o piu' locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad
alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia,
comprendente almeno due unita' immobiliari. E' assimilata alla singola unita'
immobiliare l'unita' commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un
edificio con le predette caratteristiche.
Art. 3.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualita' dei
servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la diffusione e una
crescente comparabilita' delle certificazioni energetiche sull'intero territorio
nazionale in conformita' alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresi' la
tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee
guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto
dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le
regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali desumibili dal
decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi
essenziali di cui all'art. 4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del
presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri
strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida.
Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la
coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.
Art. 4.
Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici
1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici,
desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di
certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o
classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la
prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i
suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi
ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito
europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici,
compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei
cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i
requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli
edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.
4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici,
desumibili dall'art. 6:
a) la validita' temporale massima dell'attestato;
b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad
ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni
operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di
entita' significativa.
Art. 5.
Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito
all'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione
tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, e' istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero
degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di
rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell'ENEA, del
CNCU, dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la
contabilita' ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel.
2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con i
Ministeri degli affari regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la
Conferenza unificata sono definite composizione e modalita' operative del Tavolo
di confronto e coordinamento di cui al comma 1.
3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al
comma 1:
a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa sulla certificazione
energetica degli edifici finalizzato a garantire le piu' efficaci modalita' di
trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori
degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul
territorio nazionale;
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei
programmi di cui al comma 3-bis dell'art. 9, del decreto legislativo;
c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo
regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati, in materia di
certificazione energetica e di controllo per l'efficienza energetica degli
edifici;
d) la formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative
vigenti;
e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di
informazione dei cittadini favorendo lo scambio di strumenti e l'ottimizzazione
delle risorse disponibili;
f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di
certificazione energetica degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei
professionisti;
g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi
volontari di qualita' energetico-ambientale;
h) le proposte volte ad assicurare la piu' ampia pubblicita' delle condizioni di
svolgimento del servizio di certificazione;
i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione
energetica degli edifici alle Linee guida, di cui all'art. 3, comma 5.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Gli attestati di certificazione hanno una validita' temporale massima di
dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto legislativo. Tale
validita' non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento
del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di
ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e
l'illuminazione.
2. La validita' massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui
al comma 1, e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative
vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le
eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione
asserviti agli edifici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di
controllo di efficienza energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione
energetica.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di
certificazione energetica e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione,
edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio
nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie
esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione
di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione
con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi
preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di
componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti,
possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso
efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui
determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con
il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di
cui all'art. 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate
e integrate con la medesima procedura.
Art. 7.
Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche ed integrazioni
1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nei commi 31 e 32, le parole: «l'equivalenza 9MJ = 1kWhe», sono sostituite
con le parole: «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e
MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.»;
b) nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» e' sostituita da: «fabbisogno».
2. I contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente
sostituiti da quelli dell'allegato B, al presente decreto.
3. Alla lettera d), del comma 1, dell'allegato H, del decreto legislativo, le
parole da: «90+2logPn» a «espressa in kW», sono sostituite con le seguenti: «X+2
log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione,
e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.».
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 26 giugno 2009
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli