Ministero delle Infrastrutture
Decreto 26 Marzo 2008
Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile
Pubblicato sulla GU n. 115 del 17-5-2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla
Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio - in data 11 aprile 2002, registro n.
1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono
individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma
innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto
ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522 con il quale, tra l'altro, sono state
ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere
II» nonche' fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province
autonome al programma medesimo;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio - il 7 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 180, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2004, con il
quale si e' proceduto all'approvazione del secondo bando inteso a consentire
l'accesso al programma «Contratti di quartiere II» dei comuni ricadenti nelle
regioni Toscana, Campania e Calabria;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti -
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio - il 10 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, con il quale la
disponibilita' di euro 311.455.000,00 e' stata destinata al «Completamento del
programma innovativo in ambito urbano Contratti di quartiere II»; Considerato
che il Tar Lazio con sentenza del 5 novembre 2007, resa su ricorso della regione
Umbria, ha annullato il citato decreto ministeriale in data 8 marzo 2006
contenente l'avviso inteso al «Completamento del programma innovativo in ambito
urbano Contratti di quartiere II».
Ravvisata l'opportunita' di utilizzare la citata disponibilita' di euro
311.455.000,00 per il finanziamento di un programma sperimentale finalizzato a
incrementare la disponibilita' di alloggi da offrire in locazione a canone
sostenibile nonche' a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei
quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;
Ravvisata l'opportunita' di operare, a valere sulle sopracitate disponibilita',
un accantonamento pari al 10 % da ripartire come finanziamento aggiuntivo
premiale con modalita' che saranno indicate con successivo decreto ministeriale
e che pertanto la disponibilita' residua da ripartire e' pari ad euro
280.309.500,00;
Ritenuto di procedere ad effettuare il riparto tra le regioni e province
autonome di Trento e Bolzano della disponibilita' di euro 280.309.500,00 sulla
base dei coefficienti di riparto gia' utilizzati con il decreto ministeriale 30
dicembre 2002 relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati
«Contratti di quartiere II» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003,
n. 94 e di determinare la quota di cofinanziamento regionale in misura pari al
trenta per cento delle risorse statali attribuite a ciascuna regione e la quota
di cofinanziamento comunale nella misura pari al 14 per cento del finanziamento
complessivo Stato-regione;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del
Tar Lazio 5 novembre 2007, all'annullamento del decreto ministeriale 8 marzo
2006 contenente l'avviso inteso al «Completamento del programma innovativo in
ambito urbano Contratti di quartiere II» e dei conseguenti provvedimenti
amministrativi adottati in attuazione del medesimo;
Vista l'intesa espressa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella
seduta del 14 febbraio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Esecuzione della sentenza Tar Lazio 5 novembre 2007
1. In ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio in data 5 novembre 2007, resa su
ricorso della regione Umbria, il decreto ministeriale 8 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, concernente
il «Completamento del programma innovativo in ambito urbano Contratti di
quartiere II» e' annullato, unitamente ai conseguenti provvedimenti
amministrativi adottati in attuazione del medesimo.
Art. 2.
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
1. Con le risorse pari ad euro 280.309.500,00 e' attivato un programma
innovativo in ambito urbano denominato «Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile» finalizzato a incrementare la disponibilita' di
alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonche' a migliorare
l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di
forte disagio abitativo.
Art. 3.
Riparto delle risorse
1. La disponibilita' finanziaria pari ad euro 280.309.500,00 destinata al
programma di cui all'art. 2, e' ripartita tra le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella «Allegato A», che
costituisce parte integrante al presente decreto.
Art. 4.
Cofinanziamento regionale e comunale
1. La quota di cofinanziamento regionale e' stabilita in misura pari al trenta
per cento delle risorse statali attribuite con il riparto di cui alla tabella
«Allegato A» al presente decreto.
2. Ai fini dell'accesso al riparto delle risorse statali, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province
autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture, Direzione generale per le
politiche abitative, la disponibilita' a far confluire la quota di
cofinanziamento di cui al comma 1.
3. La quota di cofinanziamento comunale e' stabilita in misura pari ad almeno il
quattordici per cento del finanziamento complessivo Stato-regione in relazione a
ciascuna proposta di intervento.
Art. 5.
Riserva per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
1. Al fine di tenere conto delle situazioni di marcato disagio abitativo che
risultano presenti anche nei comuni a ridotta dimensione demografica una quota
non inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/regione
e' destinata al finanziamento delle proposte presentate da comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti. Il vincolo di destinazione della quota di
cui sopra non opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000 abitanti
sia ammesso a finanziamento.
Art. 6.
Contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile
1. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
perseguono la finalita' di incrementare la disponibilita' di alloggi da offrire
in locazione a canone sostenibile nonche' di migliorare l'equipaggiamento
infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio
abitativo.
2. I programmi prevedono il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici
(comuni ed ex Iacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese,
cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare sia alle fasce sociali in possesso
dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a
categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio
abitativo destinando, a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del
costo complessivo di ciascuna proposta.
3. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
contribuiscono, all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri
degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio
delle unita' abitative da realizzare o recuperare.
4. Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque
locati a canone agevolato, che dovra' risultare non superiore al 70% del canone
concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in
ciascuna regione e provincia autonoma, per una durata non inferiore a 25 anni ai
sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 7.
Caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggia canone
sostenibile
1. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono
predisposte dai comuni e hanno le seguenti
caratteristiche irrinunciabili:
a) conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un
ambito di intervento all'interno del quale le opere
da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da
idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano
equipollente);
b) ciascuna proposta di intervento potra' essere oggetto di cofinanziamento
pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
c) il costo complessivo di ciascun programma non potra' essere inferiore a 1,5
milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno
di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti;
d) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento
prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per
cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate
soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado
di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di
superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di
acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai
valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, cosi' come modificato dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311.
Art. 8.
Bandi regionali
1. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione del presente decreto le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono - fermo
restando i contenuti e le caratteristiche delle proposte indicate agli articoli
4, 6 e 7 del presente decreto da considerare irrinunciabili - appositi bandi di
gara mediante i quali vengono fissate le modalita' di partecipazione dei comuni
e forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.
Art. 9.
Commissioni selezionatrici delle proposte
1. Con successivo provvedimento e' nominata la Commissione per la selezione
delle proposte presentate dai comuni da ammettere a finanziamento. Ciascuna
commissione e' formata da rappresentanti designati regionali, ministeriali e
dell'Anci.
Art. 10.
Poteri sostitutivi
1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con
riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative fissate nei
singoli bandi regionali, il Ministero delle infrastrutture esercita poteri
sostitutivi con le modalita' che saranno definite con apposito decreto
ministeriale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2008
Il Ministro: Di Pietro
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio
n. 151
Allegato al decreto:
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile