DECRETO 24 febbraio 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015";
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata,
approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta'
dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonche' degli istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga alle
disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, del medesimo
decreto che istituisce nello stato di previsione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo destinato alla concessione di
contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei
conduttori degli alloggi;
Ravvisata la necessita' di individuare procedure e criteri di alienazione al
fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica ed una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo
comunque i diritti degli assegnatari;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha
disposto la formazione e la gestione, in ciascuna regione, dell'"anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di
contributo statale";
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Ritenuto, a seguito di approfondimenti, di apportare modifiche integrative al
testo del decreto interministeriale oggetto dell'intesa espressa dalla
Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2014 al fine di renderlo
maggiormente rispondente alle esigenze degli assegnatari in possesso dei
requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati
dalle vigenti normative regionali;
Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento di alcune proposte emendative
presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Anci,
espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2014.
Decretano:
Art. 1
Procedure di alienazione
1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per
le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali
finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di
unita' immobiliari per esigenze connesse ad una piu' razionale ed economica
gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro
quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente
organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si
intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla regione competente.
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtu'
di provvedimenti regionali.
2. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione
degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e'
inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia
residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono
essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della
revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali,
ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale alle finalita' complessive
del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione
catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche
le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalita' di
cui all'art. 2, comma 2.
3. Dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli alloggi i cui
oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili
dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da
trasmettere alla regione competente.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a
far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, restano nella disponibilita' degli enti proprietari e sono destinate,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
all'attuazione:
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio
esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
2014, n. 80;
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione
di nuovi alloggi.
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell'ente
proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il
termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso.
5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente comunicata alle
competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica e dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di
cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche'
della mutua cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e
degli accertamenti conseguenti.