DECRETO 24 febbraio 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"; 
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 28 
marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, 
approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' 
dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonche' degli istituti 
autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga alle 
disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, del medesimo 
decreto che istituisce nello stato di previsione presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo destinato alla concessione di 
contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei 
conduttori degli alloggi; 
Ravvisata la necessita' di individuare procedure e criteri di alienazione al 
fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica ed una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo 
comunque i diritti degli assegnatari; 
Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha 
disposto la formazione e la gestione, in ciascuna regione, dell'"anagrafe degli 
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di 
contributo statale"; 
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di 
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
Ritenuto, a seguito di approfondimenti, di apportare modifiche integrative al 
testo del decreto interministeriale oggetto dell'intesa espressa dalla 
Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2014 al fine di renderlo 
maggiormente rispondente alle esigenze degli assegnatari in possesso dei 
requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati 
dalle vigenti normative regionali; 
Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento di alcune proposte emendative 
presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Anci, 
espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2014. 
Decretano: 
Art. 1 
Procedure di alienazione 
1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per 
le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali 
finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di 
unita' immobiliari per esigenze connesse ad una piu' razionale ed economica 
gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro 
quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta 
Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le 
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente 
organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso 
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si 
intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e alla regione competente. 
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla 
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtu' 
di provvedimenti regionali. 
2. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione 
degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' 
inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia 
residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono 
essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della 
revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali 
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, 
ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale alle finalita' complessive 
del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione 
catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche 
le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalita' di 
cui all'art. 2, comma 2. 
3. Dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli alloggi i cui 
oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili 
dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da 
trasmettere alla regione competente. 
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a 
far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto, restano nella disponibilita' degli enti proprietari e sono destinate, 
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 
47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, 
all'attuazione: 
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio 
esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del 
decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 
2014, n. 80; 
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione 
di nuovi alloggi. 
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell'ente 
proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il 
termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. 
5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente comunicata alle 
competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio 
di edilizia residenziale pubblica e dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di 
cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' 
della mutua cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e 
degli accertamenti conseguenti.