Decreto 22 novembre 2002
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l’art. 1 della legge 13 maggio
1961, n. 469; Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed
in particolare gli articoli 3 e 11; Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante
"Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e
simili";
Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni
uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli
a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò
che concerne l’installazione di impianti gas di petrolio liquefatto";
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del
25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all’entrata in vigore
della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al
1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa
di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati
a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema
di sicurezza dell’impianto;
Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, sulla base dell’attività di sperimentazione e dei documenti di analisi
del rischio sviluppati per l’occasione;
Decreta:
Art. 1
Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno
di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto
Art. 2
Condizioni di sicurezza delle autorimesse
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu