Ministero delle Infrastrutture
Decreto 22 Aprile 2008
Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
 
Pubblicato sulla GU n. 24 del 24-6-2008
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 di concerto con
 
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
 
Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante 
l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato 
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a 
determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico 
generale;
Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del 
disagio abitativo per particolari categorie sociali» ed in particolare l'art. 5 
che dispone che vengano definite, con apposito decreto del Ministro delle 
infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle 
politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attivita' sportive, 
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli 
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 
2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato art. 5 della legge 8 
febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro delle infrastrutture di concerto 
con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, per 
le politiche giovanili e le attivita' sportive;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Definizioni
 
1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di 
cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il 
presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 
9, alla definizione di «alloggio sociale».
2. E' definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso 
residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse 
generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio 
abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si 
configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale 
costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento 
delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o 
recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o 
agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od 
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla 
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori 
pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione 
alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonche' il 
sostegno all'accesso alla proprieta' della casa, perseguendo l'integrazione di 
diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita 
dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, 
costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione 
gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalita' stabilite dalle 
normative regionali.
 
Art. 2.
Caratteristiche e requisiti
 
1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono i 
requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, e' 
definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione 
alle diverse capacita' economiche degli aventi diritto, alla composizione del 
nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di 
affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di 
gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresi', 
della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto.
3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, non 
puo' superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali 
sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il 
valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, e puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita' 
economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle 
caratteristiche dell'alloggio.
4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di 
edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed 
agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza 
pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta 
una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse 
misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti 
locali. Tale compensazione non puo' eccedere quanto necessario per coprire i 
costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonche' un 
eventuale ragionevole utile.
5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i requisiti per 
beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprieta' e stabiliscono 
modalita', criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella 
convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, 
anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per 
l'acquisto, la costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari programmi 
d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici canoni, criteri di 
accesso e permanenza, assumendo a proprio totale carico i costi delle 
compensazioni spettanti agli operatori, da coprire anche attraverso 
valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o 
recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli 
articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di 
edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di 
vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare 
- e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e 
cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di 
sostenibilita' ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, 
fonti energetiche alternative.
8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli 
statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro delle politiche per la famiglia Bindi
Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008 Ufficio controllo atti 
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 
n. 136