Ministero delle Infrastrutture
Decreto 22 Aprile 2008
Definizione di alloggio sociale ai fini
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
Pubblicato sulla GU n. 24 del 24-6-2008
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante
l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico
generale;
Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali» ed in particolare l'art. 5
che dispone che vengano definite, con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle
politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo
2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato art. 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro delle infrastrutture di concerto
con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, per
le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di
cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il
presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n.
9, alla definizione di «alloggio sociale».
2. E' definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso
residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse
generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio
abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si
configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento
delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o
recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o
agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori
pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione
alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonche' il
sostegno all'accesso alla proprieta' della casa, perseguendo l'integrazione di
diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita
dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale,
costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione
gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalita' stabilite dalle
normative regionali.
Art. 2.
Caratteristiche e requisiti
1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono i
requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, e'
definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione
alle diverse capacita' economiche degli aventi diritto, alla composizione del
nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di
affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresi',
della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto.
3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, non
puo' superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali
sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il
valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita'
economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio.
4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di
edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed
agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza
pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta
una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse
misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti
locali. Tale compensazione non puo' eccedere quanto necessario per coprire i
costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonche' un
eventuale ragionevole utile.
5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i requisiti per
beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprieta' e stabiliscono
modalita', criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella
convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti,
anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per
l'acquisto, la costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari programmi
d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici canoni, criteri di
accesso e permanenza, assumendo a proprio totale carico i costi delle
compensazioni spettanti agli operatori, da coprire anche attraverso
valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o
recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli
articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di
edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di
vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare
- e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e
cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di
sostenibilita' ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile,
fonti energetiche alternative.
8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli
statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro delle politiche per la famiglia Bindi
Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio
n. 136