Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
Decreto 21 luglio 1987
Modalità di attuazione dell’art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e successive
modificazioni, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’artigianato
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio, e
successive modificazioni.
Visto l’art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modifiche,
della legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti
di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede
la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore
degli operatori commerciali per l’acquisto di immobili condotti in locazione ed
adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni, a valere sul fondo di cui
all’art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e l’emanazione, entro sessanta giorni,
di un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato concernente
le modalità per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni;
Visto il comma 8-bis dell’art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito,
con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, recante interventi
urgenti in materia di distribuzione commerciale e ulteriori modifiche alla legge
10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, che
estende i citati interventi agevolativi all’acquisto di locali alberghieri non di
lusso e di locali condotti da agenzie di viaggio;
Visto l’art. 7, terzo comma, del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, che pone
un limite massimo di lire 6 miliardi alle spese ammissibili alle agevolazioni finanziarie
sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
Soggetti beneficiari e spese agevolabili
- Nel limite massimo di spesa, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie
(notarili, di registrazione, ecc.), di lire sei miliardi e per i contratti stipulati
successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,
sono ammesse alle agevolazioni indicate nelle premesse:
- le imprese commerciali di cui all’art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, per l’acquisto di locali condotti in locazione dallo stesso soggetto, per
lo svolgimento di attività commerciali, da almeno dieci anni alla data dell’11
dicembre 1986;
- le imprese turistiche, per l’acquisto di locali non di lusso appartenenti
a categoria non superiore a quella classificata con quattro stelle, in locazione
per lo svolgimento di detta attività per un periodo non inferiore a quello indicato
nella lettera a) del presente comma;
- le agenzie di viaggio, per l’acquisto di locali condotti in locazione per
lo svolgimento di tale attività per un periodo non inferiore a quello indicato
nella lettera a) del presente comma.
Art. 2
Contributi: natura e condizioni
- Per le operazioni di cui all’art. 1 sono previste le seguenti agevolazioni:
- contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie, per l’acquisto
dei locali;
- mutui agevolati per un importo non superiore al 50 per cento delle spese
effettivamente sostenute, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie,
e con onere per interessi a carico del mutuatario pari al 50 per cento del tasso
di riferimento, stabilito dal Ministro del tesoro, vigente alla data di stipula
del relativo contratto di finanziamento.
- Le agevolazioni richiamate nel comma 1 debbono essere richieste congiuntamente.
La durata dei finanziamenti rimane disciplinata dall’art. 7 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, come modificato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
- Gli immobili acquisiti con le agevolazioni finanziarie di cui si tratta non
possono essere alienati, locati o ceduti a qualsiasi titolo, prima che sia trascorso
il periodo di ammortamento del finanziamento. Si applicano a questo proposito
le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
- In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di cessazione dell’attività
o di fallimento, il contributo in conto interessi verrà erogato fino alla data
di cessazione, di fallimento o di anticipata estinzione. Il relativo contributo
in conto capitale " riconosciuto in proporzione alla percentuale della quota di
capitale del mutuo già rimborsata all’istituto di credito.
- I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all’erario,
maggiorati di un interesse composto pari al tasso di riferimento risultante dal
contratto di mutuo, aumentato di cinque punti. Il rimborso dei contributi in conto
interessi deve essere effettuato dall’istituto di credito mutuante, con potere
di rivalsa nei confronti dell’operatore economico unitamente agli eventuali oneri
a qualsiasi titolo aggiuntivi.
- Le somme da restituire debbono essere versate alle entrate del bilancio dello
Stato, capo XVIII, capitolo 3600 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato”.
- Le agevolazioni richiamate nel comma 1 non sono cumulabili con quelle comunque
previste da altre norme statali, regionali o provinciali.
Art. 3
Modalità di richiesta delle agevolazioni
- La richiesta di finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale,
redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A) e corredata della documentazione
nello stesso indicata, indirizzata al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e all’istituto di credito a medio termine, deve essere presentata
a quest’ultimo in originale e due copie entro il 31 dicembre 1987. A tal fine
fa fede il timbro di ricezione apposto dall’istituto di credito.
- L’istituto di credito dovrà trasmettere al predetto Ministero - Direzione
generale del commercio - Divisione VII, entro centoventi giorni dalla data di
ricezione, la domanda in originale e una copia corredata della documentazione
richiesta e della delibera di concessione del finanziamento.
- In caso di mancata concessione del finanziamento agevolato la relativa domanda
non deve essere trasmessa al citato Ministero.
Art. 4
Erogazione dei contributi
- L’erogazione dei contributi avviene previa richiesta dell’istituto di credito,
da presentare dopo aver ricevuto dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato la comunicazione della relativa approvazione da parte del competente
comitato.
- La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata:
- di copia autenticata: dell’atto di acquisto, della quietanza liberatoria,
dell’eventuale fattura e del contratto di finanziamento;
- di tre copie dei piani di ammortamento recanti l’indicazione del contributo
a carico dello Stato;
- dell’atto di quietanza del finanziamento.
- Il contributo in conto interessi “erogato secondo le modalità indicate nelle
norme di attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517, mentre quello in conto
capitale” erogato in un’unica soluzione al beneficiario tramite l’istituto di
credito mutuante, che deve accreditarlo con pari valuta.
Art. 5
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si omette l’allegato
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