Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

Decreto 21 luglio 1987

Modalità di attuazione dell’art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e successive modificazioni, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

 

Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’artigianato

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio, e successive modificazioni.
Visto l’art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modifiche, della legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l’acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni, a valere sul fondo di cui all’art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e l’emanazione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato concernente le modalità per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni;
Visto il comma 8-bis dell’art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, che estende i citati interventi agevolativi all’acquisto di locali alberghieri non di lusso e di locali condotti da agenzie di viaggio;
Visto l’art. 7, terzo comma, del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, che pone un limite massimo di lire 6 miliardi alle spese ammissibili alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1
Soggetti beneficiari e spese agevolabili

  1. Nel limite massimo di spesa, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie (notarili, di registrazione, ecc.), di lire sei miliardi e per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, sono ammesse alle agevolazioni indicate nelle premesse:
    1. le imprese commerciali di cui all’art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l’acquisto di locali condotti in locazione dallo stesso soggetto, per lo svolgimento di attività commerciali, da almeno dieci anni alla data dell’11 dicembre 1986;
    2. le imprese turistiche, per l’acquisto di locali non di lusso appartenenti a categoria non superiore a quella classificata con quattro stelle, in locazione per lo svolgimento di detta attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera a) del presente comma;
    3. le agenzie di viaggio, per l’acquisto di locali condotti in locazione per lo svolgimento di tale attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.

 

Art. 2
Contributi: natura e condizioni

  1. Per le operazioni di cui all’art. 1 sono previste le seguenti agevolazioni:
    1. contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie, per l’acquisto dei locali;
    2. mutui agevolati per un importo non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA e delle altre spese accessorie, e con onere per interessi a carico del mutuatario pari al 50 per cento del tasso di riferimento, stabilito dal Ministro del tesoro, vigente alla data di stipula del relativo contratto di finanziamento.
  2. Le agevolazioni richiamate nel comma 1 debbono essere richieste congiuntamente. La durata dei finanziamenti rimane disciplinata dall’art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
  3. Gli immobili acquisiti con le agevolazioni finanziarie di cui si tratta non possono essere alienati, locati o ceduti a qualsiasi titolo, prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento. Si applicano a questo proposito le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
  4. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di cessazione dell’attività o di fallimento, il contributo in conto interessi verrà erogato fino alla data di cessazione, di fallimento o di anticipata estinzione. Il relativo contributo in conto capitale " riconosciuto in proporzione alla percentuale della quota di capitale del mutuo già rimborsata all’istituto di credito.
  5. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all’erario, maggiorati di un interesse composto pari al tasso di riferimento risultante dal contratto di mutuo, aumentato di cinque punti. Il rimborso dei contributi in conto interessi deve essere effettuato dall’istituto di credito mutuante, con potere di rivalsa nei confronti dell’operatore economico unitamente agli eventuali oneri a qualsiasi titolo aggiuntivi.
  6. Le somme da restituire debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”.
  7. Le agevolazioni richiamate nel comma 1 non sono cumulabili con quelle comunque previste da altre norme statali, regionali o provinciali.

 

Art. 3
Modalità di richiesta delle agevolazioni

  1. La richiesta di finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A) e corredata della documentazione nello stesso indicata, indirizzata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’istituto di credito a medio termine, deve essere presentata a quest’ultimo in originale e due copie entro il 31 dicembre 1987. A tal fine fa fede il timbro di ricezione apposto dall’istituto di credito.
  2. L’istituto di credito dovrà trasmettere al predetto Ministero - Direzione generale del commercio - Divisione VII, entro centoventi giorni dalla data di ricezione, la domanda in originale e una copia corredata della documentazione richiesta e della delibera di concessione del finanziamento.
  3. In caso di mancata concessione del finanziamento agevolato la relativa domanda non deve essere trasmessa al citato Ministero.

 

Art. 4
Erogazione dei contributi

  1. L’erogazione dei contributi avviene previa richiesta dell’istituto di credito, da presentare dopo aver ricevuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la comunicazione della relativa approvazione da parte del competente comitato.
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata:
    1. di copia autenticata: dell’atto di acquisto, della quietanza liberatoria, dell’eventuale fattura e del contratto di finanziamento;
    2. di tre copie dei piani di ammortamento recanti l’indicazione del contributo a carico dello Stato;
    3. dell’atto di quietanza del finanziamento.
  3. Il contributo in conto interessi “erogato secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517, mentre quello in conto capitale” erogato in un’unica soluzione al beneficiario tramite l’istituto di credito mutuante, che deve accreditarlo con pari valuta.

 

Art. 5

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si omette l’allegato

 

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