DECRETO 21 dicembre 2017
 IL DIRETTORE GENERALE 
per la condizione abitativa 
 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; 
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, 
n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma 
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli istituti autonomi per le 
case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia 
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della 
manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento 
energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;
Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di 
cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, 
sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, 
commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, 
nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo 
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi 
previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 
dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di 
manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», 
nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse 
non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni: 
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, 
lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978; 
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante 
dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di 
euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 
22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse 
previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al 
medesimo comma 5; 
Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le 
finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la 
spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone 
l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle 
revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in 
ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 
2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 
milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2022, 2023 e 2024; 
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, 
emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 
2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i 
criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione 
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' 
dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, 
costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale 
pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; 
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del richiamato 
decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due 
distinte linee di intervento: 
a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro 
finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante 
lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; 
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione 
straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio; 
Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del 
monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente 
al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore 
allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari 
complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo 
informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone 
che le risorse attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano siano 
riversate al Ministero dell'economia e delle finanze in conto entrate; 
Considerato pertanto che le risorse effettivamente disponibili per gli 
interventi di cui alla linea a) e per quelli di linea b) del richiamato art. 2, 
comma 1, del decreto 16 marzo 2015 ammontano, rispettivamente, ad euro 
66.858.957,34 e ad euro 391.030.392,81; 
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 
che dispone che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto 
le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui 
all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di 
intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di 
intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la 
condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e 
assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' 
finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono 
stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di 
applicazione delle misure di revoca; 
Visto il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, registrato alla Corte 
dei conti il 3 novembre 2015, reg. 1, fg. 3344 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a 
finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di linea a) e b) trasmessi 
dalle regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite 
delle risorse disponibili, assegnate le relative risorse nonche' stabilite le 
modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle 
misure di revoca; 
Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015, che prevede la 
possibilita' per le regioni di proporre eventuali modifiche o integrazioni agli 
elenchi degli interventi che saranno approvate, qualora ne ricorrano le 
condizioni, con apposito decreto direttoriale; 
Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella 
legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente interventi in materia di edilizia 
residenziale pubblica che, al fine di incentivare il programma di recupero di 
immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica in argomento nonche' per 
prevenire fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni di 
euro da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi del citato art. 4 
della legge n. 80/2014; 
Visti i nuovi elenchi degli interventi, trasmessi ai sensi del sopracitato art. 
2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908, dalle regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e 
Sicilia; 
Considerato che le modifiche o le integrazioni relative alle regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia 
comportano per la linea a) un complessivo utilizzo di euro 57.245.062,64 a 
valere sulla disponibilita' effettiva di euro 66.858.957, 34 e per la linea b) 
un complessivo utilizzo di euro 382.686.146,96 a valere sulla disponibilita' 
effettiva di euro 391.030.392,81; 
Considerato che, a seguito delle modifiche o delle integrazioni trasmesse dalle 
regioni, il nuovo fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il limite 
delle risorse gia' assegnate ammonta a complessivi euro 13.170.524,57 per la 
linea a) e ad euro 386.193.547,87 per la linea b); 
Visto il decreto direttoriale 5 ottobre 2016, n. 10113, registrato alla Corte 
dei conti in data 11 novembre 2016, foglio 1-3704, che destina le risorse di cui 
al sopramenzionato art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, 
convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, alla copertura del fabbisogno 
eccedente relativamente agli interventi di linea a); 
Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio 2017) 
che istituisce un fondo che consente il finanziamento di interventi in vari 
settori, compresa l'edilizia pubblica; 
Ravvisata l'opportunita' di adottare il provvedimento di cui al menzionato art. 
2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908; 
Decreta: 
Articolo unico 
1. Per quanto richiamato nelle premesse, sono approvate le modifiche o le 
integrazioni agli elenchi degli interventi di linea a) ammessi a finanziamento, 
relative alle regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia, comportanti un utilizzo di euro 39.108.127,04 
nonche' confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, 
Lombardia, Umbria e Sardegna per un totale di euro 18.136.935,60 per un 
ammontare complessivo di euro 57.245.062,64 (39.108.127,04 + 18.136.935,60) a 
valere sulla disponibilita' effettiva di euro 66.858.957,34 (allegato A). 
2. Sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi 
di linea b) ammessi a finanziamento relative alle regioni Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, comportanti un utilizzo di euro 249.921,567,06 
nonche' confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, 
Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per un totale di 
euro 132.764.579,90 per un ammontare complessivo di euro 382.686.146,96 
(249.921,567,06 + 132.764.579,90) a valere sulla disponibilita' effettiva di 
euro 391.030.392,81 (allegato B). 
3. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il 
limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea a) per le regioni 
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria che ammontano ad euro 7.781.646,50 nonche' 
confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Lombardia, Veneto, Umbria 
per un totale di euro 5.389.059,92, per un ammontare complessivo di euro 
13.170.524,57 (7.781.646,50 + 5.389.059,92) (allegato A). 
4. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il 
limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea b) per le regioni 
Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania e Basilicata che ammontano ad euro 
140.260.339,82 che saranno finanziate, qualora si renderanno disponibili anche 
con le risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(bilancio 2017) nonche' confermati gli elenchi degli interventi relativi alle 
regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, 
Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria per un totale di euro 245.933.208,05 per 
un ammontare complessivo di euro 386.193.547,87 (140.260.339,82 + 
245.933.208,05) (allegato B). 
Il presente decreto, firmato digitalmente, sara' pubblicato, successivamente 
alla registrazione degli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Roma, 21 dicembre 2017 
Il direttore generale: Migliaccio 
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018 Ufficio di controllo sugli 
atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero 
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-32