Decreto 21giugno 2010, n.132
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il 
quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e 
delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima 
casa (di seguito: «Fondo»), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 
2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle 
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui stessi; 
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, commi 
5-quinquies e 5-sexies, il quale prevede che le sanzioni pecuniarie irrogate per 
inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 
40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per 
l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con 
proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana 
il regolamento attuativo del Fondo medesimo; 
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che: 
«Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o 
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto 
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale 
interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo 
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' 
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri 
di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono 
a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il richiedente 
deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del 
mutuo; 
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire i requisiti che deve possedere il 
richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficolta' 
che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da 
mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di 
insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad 
incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare; 
Ritenuta, altresi', la necessita' che l'Amministrazione competente ad attuare le 
misure di cui al sopracitato articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 - la 
quale non risulta dotata di una struttura amministrativa in grado di assicurare 
un'efficiente attuazione dell'intervento - si avvalga, ai sensi del citato 
articolo 19, comma 5, della legge n. 102 del 2009, di una societa' a capitale 
interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione di attivita' 
relative alla gestione del Fondo; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione n. 245 del 18 dicembre 
2008); 
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli 
atti normativi nella seduta del 18 novembre 2009 (parere n. 6693/2009); 
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati 
nella seduta del 18 febbraio 2010 e dalla VI commissione finanze e tesoro della 
Camera del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 2010; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma 
dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988; 
Adotta 
il seguente regolamento: 
Art. 1 
Soggetti beneficiari 
1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: 
«beneficiari») sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda 
di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di 
un'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio 
nazionale. 
NOTE 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. 
Art. 2 
Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni 
1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, 
alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi: 
a) titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; 
b) titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in 
ammortamento da almeno un anno; 
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 
mila euro. 
2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non 
deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei 
lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale 
del beneficiario alla data di presentazione della domanda. 
3. L'ammissione al beneficio e' subordinata all'accadimento di almeno uno dei 
seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali 
da determinare la temporanea impossibilita' del beneficiario a provvedere al 
pagamento delle rate alla loro scadenza naturale: 
a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del 
contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a 
tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro; 
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti 
il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno 
il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 
domiciliato nell'abitazione del beneficiario,  c) pagamento di spese 
mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 
mila euro annui; 
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento 
funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e 
indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare 
domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro; 
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla 
scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni 
dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e 
di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili. 
Art. 3 
Oggetto ed ammontare delle agevolazioni 
1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono 
rimborsati dal Fondo alle banche: 
a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati 
dalla banca; 
b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha 
effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente 
esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai 
mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a 
tale parametro. 
2. Per parametro di riferimento si intende: 
a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella 
usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi 
all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicita' di pagamento delle rate;
b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla 
pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del 
contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento. 
Art. 4 
Modalita' di presentazione della domanda 
1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale 
e' in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile 
sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il 
periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle 
rate di mutuo. 
2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da 
un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui 
al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del 
pagamento della rata di mutuo, con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui 
all'articolo 2, comma 3. 
Art. 5 
Attuazione dell'intervento pubblico 
1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico e' il Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro (di seguito: 
«Dipartimento»), presso il quale viene attivato l'apposito sito internet 
denominato 
www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, deputato a fornire informazioni per 
l'accesso al beneficio e a ricevere le comunicazioni delle banche circa le 
operazioni di sospensione effettuate. 
2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica, e' soggetto patrimoniale autonomo 
e separato. 
3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si 
avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della 
prestazione di una societa' a capitale interamente pubblico (di seguito: 
«Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita': 
a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1; 
b) esame della documentazione trasmessa dalle banche; 
c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 
3; 
d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7. 
4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il Dipartimento emana un 
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, 
con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i 
relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del 
Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento 
esercita sui propri servizi. In particolare: 
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, 
impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' 
disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei 
compiti demandati al Gestore medesimo; 
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni 
concernenti la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del 
servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento. 
5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del 
predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
Note all'art. 5: 
- Il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 
«metto, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' il seguente:
«5. Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o 
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto 
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale 
interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo 
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria 
attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. 
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai 
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi». 
Art. 6 
Adempimenti a carico della banca 
1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e 
verificatane la completezza e la regolarita' formale ai sensi dell'articolo 4, 
accede al sito di cui all'articolo 5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare 
l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, 
l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine 
di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente 
periodo. 
2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente 
regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della 
documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo 
e imputa alle disponibilita' del Fondo l'importo dei costi e degli oneri 
finanziari indicato dalla banca. 
3. Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della 
risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento 
del mutuo e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attivita' di 
vigilanza. 
4. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del 
periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica 
al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari 
sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il 
rimborso. 
5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della 
somma dovuta alla banca. 
Art. 7 
Revoca delle agevolazioni 
1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni e' stata 
determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali 
effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la 
documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione 
dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni 
medesime e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria. 
2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di 
rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la 
somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di 
inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 
3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore 
procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della 
procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 
n. 46. 
Art. 8 
Risorse finanziarie del Fondo 
1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilita' rivenienti 
per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito conto corrente 
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da 
questi utilizzato per le finalita' di cui al presente regolamento, secondo le 
modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 4. 
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla 
resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 
per la contabilita' generale dello Stato. 
Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Roma, 21 giugno 2010 
Il Ministro: Tremonti 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2010 Ufficio di controllo Ministeri 
economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142 
Note all'art. 8: 
- Il testo dell'art. 2, comma 5-quinquies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il 
seguente: 
«5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad 
incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima 
casa, di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».