Ministro delle
Infrastrutture
di concerto con
Ministro della Solidarietà sociale
Decreto 18 Dicembre 2007
Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222: individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria
Sarà Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Visto il decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, recante "Interventi urgenti in materia
economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
Visto in particolare l'articolo 21 del citato decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che
finanzia, nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie
sociali indicate al medesimo articolo 1 e di ampliare l'offerta di alloggi
sociali in locazione per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie
approvate dai Comuni, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato
prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di
proprietà degli ex. lacp o dei Comuni, non occupati, all'acquisto o alla
locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare
prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in
possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo 1 della menzionata legge 8
febbraio 2007, n. 9;
Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale in argomento
è diretto, altresì, a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle
Regioni e Province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente
realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani
straordinari di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e in
relazione alla priorità definite nel Tavolo di concertazione generale sulle
politiche abitative di cui all'aiticolo 4 della medesima legge 8 febbraio 2007,
n. 9;
Acquisiti gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili
trasmessi dalie Regioni e Province autonome richiesti con nota ministeriale 11
ottobre 2007, prot. 472;
Considerato che i citati elenchi, predisposti sulla base della scheda allegata
alla citata nota ministeriale, elencano con ordine di priorità gli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili ricadenti in ciascuna Regione e
Provincia autonoma;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 21 del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati gli
interventi prioritari ed immediatamente realizzabili sulla base degli elenchi
trasmessi dalle Regioni e Province autonome, effettuata la ripartizione
territoriale dei finanziamenti sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 de! 10 giugno 2003 e definite le
modalità di erogazione degli stanziamenti che possono essere trasferiti
direttamente ai Comuni ed agli lacp comunque denominati ovvero essere
trasferiti, in tutto o in parte, alla Cassa depositi e prestiti previa
attivazione di apposita convenzione;
Considerato che ai sensi del comma 4 del citato articolo 21 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, l’1% del finanziamento complessivo di 550 milioni di euro è
destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e
degli Osservatori regionali sulle politiche abitative e che pertanto la
dotazione finanziaria de! programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica di che trattasi è pari a 544,5 milioni di euro;
Considerato che a valere sulla disponibilità di 544,5 milioni di euro occorre
procedere all'accantonamento della somma pari all’un per mille della citata
disponibilità necessario alla copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione
da sottoscrivere ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del richiamato decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, tra Ministero delle infrastrutture-Direzione generale per
l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e
prestiti e che, conseguentemente, la disponibilità da destinare al programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica da ripartire tra le Regioni e
Province autonome ammonta complessivamente a euro 543.955.500,00;
Vista l'intesa espressa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nelle
sedute del 15 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007;
DECRETA:
Art. 1
(Riparto fra le
Regioni e le Province autonome)
La disponibilità finanziaria pari ad euro 543.955.500,00, destinata al programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 21 del
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, è ripartita tra le Regioni e le Province
autonome secondo la tabella "Allegato I", che costituisce parte integrante al
presente decreto.
Art. 2.
(Interventi prioritari)
Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, da destinare alle
finalità di cui all'articolo 21 del citato decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con
relativa dotazione finanziaria, individuati sulla base degli elenchi trasmessi
dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 21,
sono quelli di cui all'elenco "Allegato 2", che costituisce parte integrante al
presente decreto,
Art. 3, (Modalità di erogazione)
1. L'effettiva
erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun Comune o ex lacp
comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per
l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco "Allegato 2" al presente
decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi
entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli
interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla
congruità degli interventi proposti con l'articolo 21 del decreto legge I°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007. n. 222, secondo le seguenti modalità:
a) Acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione
della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del
restante 50% alla data di stipula del rogito notarile; 1"
b) Interventi di recupero e di nuova costruzione:
- 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante
l'inizio dei lavori;
- 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei
lavori pari al 60% dei lavori;
- 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del
certificato di agibilità.
c) Locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di
locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di
locazione, fermo restando l'importo indicato nell' ''Allegato 2", che
costituisce limite massimo del contributo statale.
2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con
il citato articolo 21, il Ministro delle infrastrutture, di concerto col
Ministro della solidarietà sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con
la Conferenza unificata, previa intesa con le Regioni e le Province autonome
interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello
degli interventi ritenuti non congrui.
Art.4 (Ulteriori. disponibilità}
Le risorse
finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi
maturati sulle somme trasferite alla Cassa depositi e prestiti in attuazione
della convenzione di cui allo schema "Allegato 3" al presente decreto,
sottoscritta ai. sensi del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, saranno ripartite, per le finalità di cui al presente decreto, tra le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale, con le modalità di cui al precedente articolo 3.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Roma 18 dicembre 2007
Il Ministro delle
infrastrutture Antonio Di Pietro
Il Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero
Allegato 1: Ripartizione della disponibilità