Ministro delle Infrastrutture

di concerto con


Ministro della Solidarietà sociale

 

Decreto 18 Dicembre 2007

Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222: individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria

Sarà Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

 

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante "Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";

Visto in particolare l'articolo 21 del citato decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che finanzia, nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate al medesimo articolo 1 e di ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex. lacp o dei Comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo 1 della menzionata legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale in argomento è diretto, altresì, a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e in relazione alla priorità definite nel Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui all'aiticolo 4 della medesima legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Acquisiti gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili trasmessi dalie Regioni e Province autonome richiesti con nota ministeriale 11 ottobre 2007, prot. 472;

Considerato che i citati elenchi, predisposti sulla base della scheda allegata alla citata nota ministeriale, elencano con ordine di priorità gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili ricadenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati gli interventi prioritari ed immediatamente realizzabili sulla base degli elenchi trasmessi dalle Regioni e Province autonome, effettuata la ripartizione territoriale dei finanziamenti sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 de! 10 giugno 2003 e definite le modalità di erogazione degli stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai Comuni ed agli lacp comunque denominati ovvero essere trasferiti, in tutto o in parte, alla Cassa depositi e prestiti previa attivazione di apposita convenzione;

Considerato che ai sensi del comma 4 del citato articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, l’1% del finanziamento complessivo di 550 milioni di euro è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative e che pertanto la dotazione finanziaria de! programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di che trattasi è pari a 544,5 milioni di euro;

Considerato che a valere sulla disponibilità di 544,5 milioni di euro occorre procedere all'accantonamento della somma pari all’un per mille della citata disponibilità necessario alla copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione da sottoscrivere ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del richiamato decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, tra Ministero delle infrastrutture-Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti e che, conseguentemente, la disponibilità da destinare al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da ripartire tra le Regioni e Province autonome ammonta complessivamente a euro 543.955.500,00;

Vista l'intesa espressa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nelle sedute del 15 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007;
 

DECRETA:
 

Art. 1
 

(Riparto fra le Regioni e le Province autonome)
La disponibilità finanziaria pari ad euro 543.955.500,00, destinata al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è ripartita tra le Regioni e le Province autonome secondo la tabella "Allegato I", che costituisce parte integrante al presente decreto.
 

Art. 2. (Interventi prioritari)
 


Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, da destinare alle finalità di cui all'articolo 21 del citato decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con relativa dotazione finanziaria, individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, sono quelli di cui all'elenco "Allegato 2", che costituisce parte integrante al presente decreto,
 

Art. 3, (Modalità di erogazione)
 

1. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun Comune o ex lacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco "Allegato 2" al presente decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità degli interventi proposti con l'articolo 21 del decreto legge I° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007. n. 222, secondo le seguenti modalità:
a) Acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile; 1"
b) Interventi di recupero e di nuova costruzione:
- 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;
- 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;
- 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.
c) Locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell' ''Allegato 2", che costituisce limite massimo del contributo statale.

2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con il citato articolo 21, il Ministro delle infrastrutture, di concerto col Ministro della solidarietà sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.
 

Art.4 (Ulteriori. disponibilità}
 

Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi maturati sulle somme trasferite alla Cassa depositi e prestiti in attuazione della convenzione di cui allo schema "Allegato 3" al presente decreto, sottoscritta ai. sensi del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno ripartite, per le finalità di cui al presente decreto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con le modalità di cui al precedente articolo 3.
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

Roma 18 dicembre 2007

Il Ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro
Il Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero


Allegato 1: Ripartizione della disponibilità

Allegato 2: Elenco interventi prioritari

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