Decreto 18 Novembre 2009
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni,
con legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge che finanzia, nei comuni
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, un programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al
recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex Iacp o
dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonche'
all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2008, n. 17, concernente il programma straordinario di
edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del citato decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre
2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia
abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli
interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa e' istituito
un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli
21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
Visto, altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone che per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale e'
destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,
registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale e' stato approvato il «Piano
nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia
abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento gli interventi di competenza
degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, gia' ricompresi nel Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al richiamato
decreto del Ministro delle infrastrutture 18 dicembre 2007, regolarmente
inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da
immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali
risultante dalle graduatorie e' piu' alta;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, lettera b) del Piano nazionale di edilizia
abitativa allegato al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 che destina una quota non superiore a 200 milioni di
euro per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del medesimo
Piano nazionale di edilizia abitativa;
Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che consente la
riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali nell'ambito delle
originarie tipologie d'intervento;
Considerato che il citato art. 1, comma 1, lettera f) del richiamato Piano
nazionale di edilizia abitativa dispone che l'immediata fattibilita' degli
interventi e' accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
scorta della comunicazione effettuata dalle regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative
di realizzazione di ogni singola opera;
Considerato che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano hanno
effettuato, entro il termine indicato, le comunicazioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera f) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa;
Ritenuto opportuno procedere ad attribuire - a seguito dell'istruttoria svolta
dalla Direzione generale per le politiche abitative - a ciascuna regione e
provincia autonoma quota parte delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera
b) del Piano nazionale di edilizia abitativa in proporzione all'ammontare
economico degli interventi ritenuti immediatamente fattibili ricadenti in
ciascuna regione e provincia autonoma rapportato all'ammontare complessivo di
detti interventi risultanti nell'intero territorio nazionale;
Ravvisata, altresi', l'opportunita' di procedere ad una semplificazione delle
modalita' di erogazione dei finanziamenti da attribuire a ciascun comune o ex
Iacp comunque denominati gia' indicate agli articoli 3 e 4 del menzionato
decreto ministeriale 18 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del Piano nazionale di
edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pari a complessivi
euro 197.663.998,83, sono ripartite in quota parte a ciascuna regione e
provincia autonoma secondo la tabella Allegato 1 al presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'importo di
euro 2.336.001,17, relativo agli interventi dei comuni della regione Abruzzo
colpiti dal sisma dell'aprile 2009 gia' compresi nel programma straordinario di
edilizia residenziale pubblica di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2007,
resta attribuito alla regione Abruzzo medesima.
Art. 2
Interventi ammessi a finanziamento
1. Gli interventi di cui all'art. 1 ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse complessivamente disponibili pari ad euro 197.663.998,83, sono quelli indicati nell'elenco Allegato 2 al presente decreto.
Art. 3
Modalita' di erogazione
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono trasferite a ciascuna regione e
provincia autonoma su apposito conto corrente presso la Tesoreria provinciale
dello Stato vincolato all'attuazione degli «Interventi di cui all'art. 1, comma
1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009», secondo le seguenti
modalita':
a) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia
autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta
registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto;
b) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia
autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente
ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento
in ciascuna regione o provincia autonoma per importo pari al 30% del
finanziamento complessivo assegnato;
c) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia
autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente
ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento
in ciascuna regione o provincia autonoma, per importo pari al 70% del
finanziamento complessivo assegnato;
d) 10% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia
autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente
ufficio regionale, dell'avvenuto avanzamento degli interventi, per importo pari
al 90% del finanziamento complessivo. La quota finale di finanziamento sara'
decurtata della quota di finanziamento relativa agli interventi non avviati.
2. Le regioni e province autonome procedono alla successiva erogazione dei
finanziamenti spettanti a ciascun comune o ex Iacp comunque denominati, secondo
le seguenti modalita':
a) acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione
della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del
restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
b) interventi di recupero e di nuova costruzione: 30% del finanziamento alla
presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;
50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori
pari al 60% dei lavori;
20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del
certificato di agibilita';
c) locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di
locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di
locazione, fermo restando l'importo indicato nell'Allegato 2 al presente decreto
che costituisce limite massimo del contributo statale.
Art. 4
Verifica degli interventi
1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative si riserva di effettuare verifiche a campione per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio.
Art. 5
Impegno delle risorse
1. Con successivi decreti saranno impegnate le risorse destinate agli
interventi ammessi a finanziamento compresi nell'Allegato 2 al presente decreto
sulla base delle effettive disponibilita' esistenti sul cap. 7440 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 novembre 2009
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 308
Allegato 1