DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14
ottobre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso
cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto
legislativo;
g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di
mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
h) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del
servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di
formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro
articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i
compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita'
dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno,
comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona
fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il
monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal
registro;
c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il
monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione
dall'elenco;
e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita'
spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche'
i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli
organismi costituiti dagli enti privati.
Art. 3
Registro
1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile,
ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della
direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3,
parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di
cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli
organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la
possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e'
regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4
Criteri per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione
costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti
e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la
compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo
associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il
richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui
sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il
richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno
due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche
attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo
non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo
derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione;
c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o
rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il
rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente
costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria
autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento
del servizio di mediazione, nonche' la conformita' del regolamento alla legge e
al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i
mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la
disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell'organismo.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un
titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale
ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio
professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento
almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo
18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena
detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie,
per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai
consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito
della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera
b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli
organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli
degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica
del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di
cui al comma 2, lettera b), puo' essere attestato dall'interessato mediante
autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e'
attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.
Art. 5
Procedimento di iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le
modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei
documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle
determinazioni relative e' data adeguata pubblicita', anche attraverso il sito
internet del Ministero. Alla domanda e', in ogni caso, allegato il regolamento
di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5,
lettera b), e la tabella delle indennita' redatta secondo i criteri stabiliti
nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta
l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto,
sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita' che
assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni,
decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere
effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta
pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di
venti giorni.
4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3
senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco
dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L'elenco dei mediatori e' corredato:
a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal mediatore e
contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di
essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie
all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per
piu' di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente
articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o
collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi
delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a informarne
gli organi competenti.
Art. 7
Regolamento di procedura
1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il
procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore
e del responsabile dell'organismo.
2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo, la stessa puo' provenire da un mediatore diverso da quello
che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole
informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la
proposta medesima puo' essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o piu' parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori
di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per
singoli affari di mediazione, nonche' di utilizzare i risultati delle
negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o
loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per
specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo e' limitata a specifiche
materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo svolgimento
dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui
procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal
registro ai sensi dell'articolo 10.
4. Il regolamento non puo' prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge
esclusivamente attraverso modalita' telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio solo dopo la
sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di
imparzialita' di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento
viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della
scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la
sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalita', deve essere
trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita' che assicurano la
certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai
fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il
regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del
procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo e' tenuto a
custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito
del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto
gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna
parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore,
eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
Art. 8
Obblighi degli iscritti
1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli
elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo
di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene
fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale
medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che
provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
Art. 9
Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero
d'ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e' tenuto,
negli atti, nella corrispondenza, nonche' nelle forme di pubblicita' consentite,
a fare menzione del numero d'ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno
successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della
gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito
internet.
Art. 10
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli
obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu'
gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la
cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di
mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere
una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio
del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che
viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti
amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche
soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art. 11
Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli
organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i
procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di
consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso
gli organismi medesimi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria,
volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati
i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso gli uffici giudiziari,
dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi pubblici.
Art. 12
Registro degli affari di mediazione
1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico,
degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine
progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il
mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo
all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per
almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Art. 13
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 14
Natura della prestazione
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 15
Divieti inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se', anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).
Art. 16
Criteri di determinazione dell'indennita'
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da
ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento
del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione
al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato
nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di
riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo
della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella
che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della
lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello
effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e'
liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra
loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del
codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una
notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di
riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro
di mediazione in misura non inferiore alla meta'.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per
l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri
svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso
del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno
o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la
formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che
ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti
rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico
interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi
fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo.
Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
Art. 17
Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attivita'
di formazione dei mediatori.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile,
ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della
direzione generale.
3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli
enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la
possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici;
l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 18
Criteri per l'iscrizione nell'elenco
1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione
costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la
compatibilita' dell'attivita' di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo
associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il
richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui
sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata;
b) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o
rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca
articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia
finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attivita' di
formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e
logistiche per lo svolgimento dell'attivita' didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata
complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con
un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate
partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata
minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica;
i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di
negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di
interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal
giudice, efficacia e operativita' delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e
dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita' del mediatore;
g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento
formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in
corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate
dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di
aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e
di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche
mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di
chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del
percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneita'
alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato
almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di
aver operato, in qualita' di mediatore, presso organismi di mediazione o
conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto
attivita' di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti
pubblici o loro organi, universita' pubbliche o private riconosciute, nazionali
o straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualita' di discente presso
i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 4, comma 3, lettera c).
Art. 19
Procedimento d'iscrizione e vigilanza
1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Art. 20
Disciplina transitoria
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gia' iscritti
nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004,
n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso
in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli
stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo
ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata;
in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al
comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio
della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti
procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica,
in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo
precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di mediazione.
Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno
immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i
corsi di formazione, gia' accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal
comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti
previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o
modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende
confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita' presso gli enti di cui al
comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli
stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente,
possono continuare a esercitare l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto
aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al
responsabile.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 ottobre 2010
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali -
registro n. 17, foglio n. 279