DECRETO 16 marzo 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
con 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
e 
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
Visto l'art. 4 , comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Visto il 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria; 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla 
legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, 
per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; 
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, 
n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma 
di recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le 
case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia 
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della 
manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento 
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;
Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di 
cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, 
sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, 
commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, 
nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad apposito Fondo 
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge n. 386/1989, recante norme per il 
coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che 
dette Province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti 
statali. 
Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi 
previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 
dicembre 2017 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di 
manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», 
nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse 
non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni: 
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, 
lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978; 
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante 
dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di 
euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 
22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse 
previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al 
medesimo comma 5; 
Visto il comma 8 del citato art. 4 che dispone che con il decreto 
interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione 
delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, 
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro 
due mesi all'assegnazione delle risorse ai comuni e agli Istituti autonomi per 
le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia 
residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP; 
Visto l'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 che, anche in 
relazione all'art. 4, dispone che con i provvedimenti di assegnazione delle 
risorse sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di 
monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di 
revoca e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al 
Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari in merito 
all'attuazione dello stesso decreto; 
Considerato che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, 
n. 80, e' stata autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) la spesa di 30 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 nonche' 
l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche disposte 
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
Visti gli elenchi predisposti dai comuni e dagli ex IACP e trasmessi dalle 
regioni e province autonome ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del richiamato 
decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la 
condizione abitativa; 
Considerata la necessita' di recuperare e rendere abitabili senza indugi gli 
alloggi attualmente non assegnati a causa del particolare stato di degrado; 
Considerato, altresi', che gli interventi per la valorizzazione e qualificazione 
del patrimonio sono parte integrante delle azioni per migliorare l'efficienza 
della gestione degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e che detti interventi contribuiscono anche alla riduzione dei costi di 
conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari; 
Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri per la 
formulazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di dare prime e 
immediate risposte al disagio abitativo nelle diffuse forme riscontrabili nel 
Paese ed in particolare nelle grandi concentrazioni urbane nonche' di favorire, 
contestualmente, la piu' efficace gestione da parte degli enti proprietari degli 
immobili di edilizia residenziale pubblica; 
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni nella seduta del 
18 dicembre 2014; 
Decretano: 
Art. 1 
Criteri per la formulazione del Programma 
1. Ai fini dell'inserimento nel Programma, gli interventi devono rispondere 
ai seguenti criteri: 
a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati per assenza di interventi di 
manutenzione; 
b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e 
dei costi di gestione da parte degli enti gestori mediante l'adeguamento e il 
miglioramento impiantistico e tecnologico degli immobili e degli alloggi, con 
particolare riferimento alla prestazione energetica; 
c) trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove 
articolazioni della domanda abitativa conseguente alla trasformazione delle 
strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla poverta' e marginalita' urbana;
d) adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica. 
Art. 2 
Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento 
1. Il Programma e' articolato nelle seguenti due linee: 
a) interventi di non rilevante entita' finalizzati a rendere prontamente 
disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di 
efficientamento. Ai fini del presente decreto si considerano di non rilevante 
entita' gli interventi di importo inferiore a 15.000 euro da realizzarsi entro 
sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da 
adottare entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta 
registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento di cui 
all'art. 4, comma 4. Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente alle 
categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, 
n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati 
utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi, ai sensi 
dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014. 
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione 
straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di 
intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 
euro per alloggio: 
b.1. efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il 
miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della 
prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati 
nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile; 
b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante 
interventi di adeguamento o miglioramento sismico; 
b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi 
e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.; 
b.4. superamento delle barriere architettoniche; 
b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su 
quelle di pertinenza; 
b.6. frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti 
anche strutturali degli edifici. 
Art. 3 
Criteri di ripartizione delle risorse 
1. Le risorse pari a complessivi 67,9 milioni di euro di cui all'art. 4, 
comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono destinate alla linea di intervento di cui 
alla lettera a) dell'art. 2 del presente decreto e sono ripartite tra le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella 1 
allegata al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: 
a) numero degli sfratti desumibili dall'ultimo rapporto dell'Ufficio centrale di 
statistica del Ministero dell'interno (peso 60%); 
b) numero degli alloggi di risulta presenti in ciascuna regione e provincia 
autonoma in rapporto al numero degli alloggi di risulta presenti nell'intero 
territorio nazionale desunti dagli elenchi trasmessi dalle regioni ai sensi 
dell'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 47 (peso 40%). 
2. Le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa pari di 30 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 nonche' quelle 
derivanti da revoche disposte ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 
2014, n. 9, pari complessivamente ad euro 270,431 milioni, sono destinate, al 
netto dell'accantonamento pari allo 0,05% di cui al successivo art. 5, comma 1, 
alla linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente decreto 
e ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come 
risulta dalla Tabella 2 allegata al presente decreto, sulla base dei seguenti 
parametri assunti in misura percentuale con riferimento al dato di ciascuna 
regione e provincia autonoma rapportato al corrispondente dato complessivo 
nazionale: 
a) numero famiglie in affitto (dati Istat 2011) (peso 50%); 
b) numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica complessivamente 
esistenti in ciascuna regione dichiarati in sede di trasmissione degli elenchi 
di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47/2014 (peso 50%). 
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 
le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese 
indisponibili e gli interventi possono essere attuati, secondo i criteri di cui 
all'art. 1 e le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, nellimite delle risorse 
allo scopo finalizzate dalle stesse province autonome. 
Art. 4 
Soggetti proponenti e procedure 
1. Le proposte di intervento sono localizzate nei comuni ad alta tensione 
abitativa ovvero nei comuni a disagio abitativo individuati nella programmazione 
regionale e sono predisposte dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 
comunque denominati e dai comuni. 
2. Nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non 
abbiano individuato i comuni ricadenti in aree a disagio abitativo le proposte 
di intervento sono predisposte dai comuni con popolazione superiore a 10.000 
abitanti per le regioni con popolazione complessiva superiore a 2 milioni e dai 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per le regioni con popolazione 
non superiore a 2 milioni nonche' dai comuni individuati dall'art. 9, comma 
2-bis, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 80/2014. 
3. I comuni e gli ex IACP comunque denominati trasmettono alle regioni e alle 
province autonome di Trento e Bolzano le proposte di intervento corredate dai 
relativi cronoprogramma riferiti alle linee di cui al precedente art. 2. 
4. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni, 
verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, 
dichiarano l'ammissibilita' al finanziamento delle proposte di intervento 
pervenute nel limite delle risorse individuate con i riparti di cui all'art. 3 e 
trasmettono i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' sulla base 
dei pesi relativi attribuiti da ciascuna regione e provincia autonoma ai criteri 
di cui all'art. 1 per ciascuna delle linee indicate all'art. 2, al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione 
abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e 
assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' 
finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono 
stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di 
applicazione delle misure di revoca. Le proposte eccedenti il limite delle 
risorse assegnate sono comunque trasmesse, in separati elenchi ordinati in 
ordine di priorita' ai fini delle riassegnazioni dei fondi revocati. 
Art. 5 
Monitoraggio e revoche 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la 
condizione abitativa l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento e 
assicurano il monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi unitamente al 
monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali secondo le modalita' 
definite nel decreto di cui all'art. 4, comma 4, utilizzando anche l'applicativo 
informatico messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ed il cui costo non dovra' essere superiore allo 0,05% delle risorse 
di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. Gli esiti del monitoraggio 
sono trasmessi con cadenza trimestrale e sono corredati dalle informazioni sulle 
misure adottate e da adottare per rimuovere eventuali criticita' e inadempienze.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro trenta giorni dalla 
data di comunicazione del decreto di ammissione al finanziamento di cui all'art. 
4, comma 4, il nominativo del Responsabile dell'attuazione del Programma al 
quale sono attribuiti i compiti di: 
a) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al comma 1 da inoltrare al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la 
condizione abitativa; 
b) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a garantire la celere e 
completa attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento; 
c) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione 
generale per la condizione abitativa le dichiarazioni di avanzamento del 
complessivo programma regionale per il trasferimento delle quote di 
finanziamento con le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 
4, comma 3 del presente decreto. 
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, anche per il 
tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'attuazione 
degli interventi ammessi a finanziamento e dispone gli eventuali conseguenti 
provvedimenti anche di revoca sulla base dei criteri indicati con il decreto di 
cui all'art. 4, comma 4. 
Roma, 16 marzo 2015 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi 
Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Padoan 
p. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Bressa 
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015 Ufficio controllo atti 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, 
della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1277 
Allegato 1: Tab. 1 - Riparto risorse per linea art. 2 lettera A)
Allegato 2: Tab. 2 - Riparto risorse per linea art. 2 lettera B)