DECRETO 16 gennaio 2017
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 
di concerto con 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, 
concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 
292, supplemento ordinario, n. 203/L; 
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che 
dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il 
valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto 
dall'art. 5, commi 1, 2 e 3; 
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi 
dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del  1998 tra le organizzazioni 
della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; 
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67 con il quale sono stati 
indicati, sulla base della citata Convenzione nazionale, i criteri generali per 
la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei 
contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 
1998, n. 431; 
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze 
del 30 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, n. 
85, supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati definiti, in mancanza 
di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e 
dei conduttori, i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede 
locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, 
della legge n. 431 del 1998 nonche' dei contratti di locazione transitori e dei 
contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 
1, 2 e 3 della stessa legge; 
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998, 
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 
2002, n. 2, che stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora 
infrastrutture e trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della 
proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello 
nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base 
per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 
2 comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del 1998;
Viste le note del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. 
Riccardo Nencini, con le quali in data 27 luglio 2016, 20 settembre 2016, 11 
ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della 
legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprieta' 
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al 
fine  di predisporre una nuova Convenzione nazionale adeguandola 
maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio 
abitativo relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo; 
Vista la Convenzione nazionale in data 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati, 
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431 del 
1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatta eccezione 
dell'organizzazione dei conduttori Sicet e vistata, per il Ministero delle 
infrastrutture e trasporti, dal Vice Ministro Sen. Riccardo Nencini; 
Viste le memorie depositate nel corso della riunione del 25 ottobre 2016 dalle 
organizzazioni degli inquilini Asia-Usb; Unione inquilini;
Sicet e dall'organizzazione della proprieta' edilizia Confedilizia; 
Considerato che dal numero delle sottoscrizioni alla Convenzione del 25 ottobre 
2016 e' possibile constatare l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge 431 del 1998 tra le 
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale; 
Considerato altresi', che l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431 del 
1998 prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale 
siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle 
infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora 
economia e delle finanze) da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della 
Convenzione soprarichiamata; 
Decreta: 
Art. 1 
Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti  di locazione nella 
contrattazione territoriale 
1. Gli accordi territoriali, in conformita' delle finalita' indicate all'art. 
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, 
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle 
quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' o porzione di 
unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli 
contratti. 
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma 
associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori 
maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli 
accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le 
delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale 
definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 
138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del 
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi 
caratteristiche omogenee per: 
a) valori di mercato; 
b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi 
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); 
c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. 
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono 
essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Al fine 
di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 
3, della legge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la 
convocazione delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori 
maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale 
richiesta ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adempiano nei 
successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa 
alle convocazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 
3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per eventuali aggregazioni 
di microzone, gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore 
massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e 
massimo di una o piu' fasce di oscillazione. 
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il 
valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti  contrattuali, 
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto 
anche dei seguenti elementi: 
a) tipologia dell'alloggio; 
b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; 
c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); 
d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, 
ecc.); 
e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, 
prestazione energetica, condizionamento d'aria, ecc.); 
f) eventuale dotazione di mobilio. 
5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le 
fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali 
pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprieta' 
immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta' individuate negli accordi 
territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un 
medesimo soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad uso 
abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio 
nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi 
stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali 
aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base 
ad appositi accordi integrativi fra la proprieta' interessata e le 
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo 
di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie 
degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di 
norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di 
particolari categorie di conduttori nonche  la possibilita' di modificare 
ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare 
valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione 
dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146. 
6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono 
partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, associazioni 
Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi 
destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e 
di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i 
diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 
1998. 
7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori 
a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e 
massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee 
nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono 
stabilire gli elementi oggettivi che determinano una riduzione del canone 
massimo. 
8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere 
assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' 
edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non 
assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi 
oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di 
responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, 
della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo 
stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. 
9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il 
locatore non opti per la «cedolare secca», l'aggiornamento del canone in misura 
contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
verificatasi nell'anno precedente. 
10. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati 
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che e' approvato ai 
sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998. 
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi 
territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 
dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 
successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. 
12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento 
sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998. 
Art. 2 
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e 
durata degli stessi 
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. 
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei 
proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a 
quelle derivanti da mobilita' lavorativa e connesse allo studio, 
all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca 
di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale 
tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente 
rappresentative. 
2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad 
immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, 
come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle 
parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di 
oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli accordi 
territoriali relativi ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere 
variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi 
anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze 
locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di 
riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto 
ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998. I canoni 
di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con 
durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione 
delle parti. 
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede - per i Comuni di 
cui al comma 2 del presente articolo - mediante accordi integrativi, stipulati 
fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 
4. I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica 
dichiarazione che individui l'esigenza di transitorieta' del locatore o del 
conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo  definito in sede locale, da 
provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita 
documentazione da allegare al contratto. 
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi 
in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste 
dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita' 
bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni 
della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento. 
6. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista 
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle 
modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente 
articolo. 
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati 
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che e' approvato ai 
sensi dell'art. 4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive 
modificazioni. 
8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle 
rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli 
accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di 
attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle 
parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di 
almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del 
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con 
riguardo alle agevolazioni fiscali. 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi 
territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 
dicembre 1988 n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 
successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. 
Art. 3 
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti 
universitari e durata degli stessi 
1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari distaccati e di 
specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati 
dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 
508 nonche' nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un 
corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, 
specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di 
residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di 
durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta 
del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali 
contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di 
studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. 
2. I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei 
valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali 
di cui all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare misure di aumento o 
diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale. I 
canoni di locazione sono definiti con le medesime modalita' previste dal comma 4 
dell'articolo1. 
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede mediante accordi 
integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso 
art. 1. 
4. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati 
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato C) che e' approvato ai 
sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni.
5. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle 
rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli 
accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di 
attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle 
parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di 
almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del 
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con 
riguardo alle agevolazioni fiscali. 
Art. 4 
Tabella degli oneri accessori 
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (Allegato D). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
Art. 5 
Agevolazioni fiscali 
1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel 
territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 
551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad 
alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e 
nel rispetto delle condizioni fissate nella presente Convenzione, nonche' ai 
contratti di cui agli articoli 1 comma 3, e 5 commi 2 e 3 della medesima legge 
n. 431 del 1998, si applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed 
aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art. 
37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella 
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della 
agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di 
locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini 
dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso 
fabbricato. 
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata 
legge n. 431 del 1998, i tipi di contratto di cui all'art. 4-bis della medesima 
legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano 
state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate 
quando richiesto. 
4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti 
stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della 
legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli 
altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare 
secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento ed e' 
ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, 
decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 
5. In sede di prima applicazione del presente decreto fino all'eventuale 
aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata 
legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di 
registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo 
pattuito. 
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le 
imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca 
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle 
proroghe del contratto di locazione. 
7. In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 
1998 e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' 
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma 
dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale 
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: 
a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
30.987,41. 
8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o 
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli 
limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano 
titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione 
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 
100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria 
regione nonche' ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano 
un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unita' 
immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa 
sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono 
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i 
primi tre anni complessivamente pari a: 
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
30.987,41. 
9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro 
cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della 
detrazione piu' favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno 
durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione 
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto 
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri 
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli 
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione 
derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 
n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di 
ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo 
studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza 
fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea 
presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, 
distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia 
diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' 
o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i 
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di 
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello 
Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea 
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione 
europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo 
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis. 
11. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati 
con contratti a canone concordato l'imposta e' determinata applicando 
rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento 
ex art 13 comma 6 -bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 
ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 
della medesima legge n. 147 del 2013. 
Art. 6 
Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale 
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottate 
le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonche' modalita' 
di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E, al presente decreto, 
gia' definito nella Convenzione del 25 ottobre 2016 «Regolamento di negoziazione 
paritetica e conciliazione stragiudiziale». Tali procedure e modalita' di 
funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28, e dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto 
interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo 
economico 18 ottobre 2010, n. 180, perseguono la finalita' di limitare il 
ricorso al contenzioso giudiziale delle parti. 
2. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione 
dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta 
applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte puo' 
richiedere, prima di adire l'autorita' giudiziaria, che si sia nominata una 
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, 
sempreche' l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non 
oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalita' 
stabilite nel citato Allegato E. 
3. E' facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinche' attesti la 
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di 
riferimento. 
4. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' 
immobiliare locata, nonche' di sopravvenienza di altro elemento o condizione che 
incida sulla congruita' del canone della locazione in piu' o in meno, rispetto a 
quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' 
adire la Commissione, la quale propone alle parti, nel termine perentorio di cui 
al comma 2, il nuovo canone da rinegoziarsi tra le parti. 
5. Nel caso dei contratti di natura transitoria le parti possono adire la 
Commissione per accertare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di 
transitorieta'. La Commissione avanza proposte alle parti in ordine a durata e 
clausole del contratto. 
6. La richiesta di attivazione della Commissione, costituita con le modalita' 
indicate nell'Allegato E non comporta oneri. 
7. Alla Commissione possono ricorrere, ove previsto dal contratto di locazione, 
i proprietari e gli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione ai 
sensi art. 2, comma, 1 della legge n. 431 del 1998 anche nel caso che intendano 
rinegoziare la locazione e sottoscrivere un contratto concordato, nonche' i 
titolari di contratti previsti dall'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
Art. 7 
Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto 
1. L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene 
obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi 
ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui 
all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998. 
2. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi 
sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni 
comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento. I 
comuni danno la massima pubblicita' all'accordo. 
3. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento 
sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 4, comma 3, della richiamata  legge n. 431 del 1998. 
4. L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalita' di 
convocazione per il suo rinnovo e assicura modalita' di monitoraggio della sua 
applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti 
firmatarie in presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica. Fino 
all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in 
ogni loro parte, gli accordi precedenti. 
Roma, 16 gennaio 2017 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Delrio 
Il Ministro dell'economia e delle finanze  - Padoan 
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
foglio n. 1-880 
Allegato A - Allegato B - Allegato C - Allegato D - Allegato E