DECRETO 16 gennaio 2017
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni,
concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n.
292, supplemento ordinario, n. 203/L;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che
dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il
valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67 con il quale sono stati
indicati, sulla base della citata Convenzione nazionale, i criteri generali per
la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze
del 30 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, n.
85, supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati definiti, in mancanza
di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e
dei conduttori, i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede
locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge n. 431 del 1998 nonche' dei contratti di locazione transitori e dei
contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi
1, 2 e 3 della stessa legge;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio
2002, n. 2, che stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora
infrastrutture e trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base
per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art.
2 comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del 1998;
Viste le note del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen.
Riccardo Nencini, con le quali in data 27 luglio 2016, 20 settembre 2016, 11
ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della
legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al
fine di predisporre una nuova Convenzione nazionale adeguandola
maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio
abitativo relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo;
Vista la Convenzione nazionale in data 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431 del
1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatta eccezione
dell'organizzazione dei conduttori Sicet e vistata, per il Ministero delle
infrastrutture e trasporti, dal Vice Ministro Sen. Riccardo Nencini;
Viste le memorie depositate nel corso della riunione del 25 ottobre 2016 dalle
organizzazioni degli inquilini Asia-Usb; Unione inquilini;
Sicet e dall'organizzazione della proprieta' edilizia Confedilizia;
Considerato che dal numero delle sottoscrizioni alla Convenzione del 25 ottobre
2016 e' possibile constatare l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge 431 del 1998 tra le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
Considerato altresi', che l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431 del
1998 prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale
siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle
infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora
economia e delle finanze) da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
Convenzione soprarichiamata;
Decreta:
Art. 1
Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella
contrattazione territoriale
1. Gli accordi territoriali, in conformita' delle finalita' indicate all'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni,
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle
quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' o porzione di
unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli
contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma
associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli
accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le
delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale
definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi
caratteristiche omogenee per:
a) valori di mercato;
b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono
essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Al fine
di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma
3, della legge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la
convocazione delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale
richiesta ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adempiano nei
successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa
alle convocazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per eventuali aggregazioni
di microzone, gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore
massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e
massimo di una o piu' fasce di oscillazione.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il
valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali,
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto
anche dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'alloggio;
b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni,
ecc.);
e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento,
prestazione energetica, condizionamento d'aria, ecc.);
f) eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le
fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali
pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprieta'
immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta' individuate negli accordi
territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un
medesimo soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad uso
abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio
nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali
aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base
ad appositi accordi integrativi fra la proprieta' interessata e le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo
di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie
degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di
norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di
particolari categorie di conduttori nonche la possibilita' di modificare
ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare
valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.
6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono
partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, associazioni
Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi
destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e
di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i
diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998.
7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori
a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e
massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee
nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono
stabilire gli elementi oggettivi che determinano una riduzione del canone
massimo.
8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere
assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non
assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi
oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di
responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo,
della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo
stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il
locatore non opti per la «cedolare secca», l'aggiornamento del canone in misura
contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
10. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che e' approvato ai
sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi
territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e
successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento
sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui
all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998.
Art. 2
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e
durata degli stessi
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi.
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei
proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a
quelle derivanti da mobilita' lavorativa e connesse allo studio,
all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca
di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative.
2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad
immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila,
come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle
parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di
oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli accordi
territoriali relativi ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere
variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi
anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze
locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di
riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998. I canoni
di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con
durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione
delle parti.
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede - per i Comuni di
cui al comma 2 del presente articolo - mediante accordi integrativi, stipulati
fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1.
4. I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica
dichiarazione che individui l'esigenza di transitorieta' del locatore o del
conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale, da
provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita
documentazione da allegare al contratto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi
in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste
dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita'
bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni
della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento.
6. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle
modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente
articolo.
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che e' approvato ai
sensi dell'art. 4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive
modificazioni.
8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli
accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle
parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di
almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con
riguardo alle agevolazioni fiscali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi
territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30
dicembre 1988 n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e
successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
Art. 3
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti
universitari e durata degli stessi
1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari distaccati e di
specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati
dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n.
508 nonche' nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un
corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati,
specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di
residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di
durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta
del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali
contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di
studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
2. I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei
valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali
di cui all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare misure di aumento o
diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale. I
canoni di locazione sono definiti con le medesime modalita' previste dal comma 4
dell'articolo1.
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede mediante accordi
integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso
art. 1.
4. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato C) che e' approvato ai
sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni.
5. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli
accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle
parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di
almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con
riguardo alle agevolazioni fiscali.
Art. 4
Tabella degli oneri accessori
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (Allegato D). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
Art. 5
Agevolazioni fiscali
1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel
territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n
551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad
alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e
nel rispetto delle condizioni fissate nella presente Convenzione, nonche' ai
contratti di cui agli articoli 1 comma 3, e 5 commi 2 e 3 della medesima legge
n. 431 del 1998, si applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed
aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art.
37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della
agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso
fabbricato.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 431 del 1998, i tipi di contratto di cui all'art. 4-bis della medesima
legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano
state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate
quando richiesto.
4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti
stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della
legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli
altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare
secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento ed e'
ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis,
decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto fino all'eventuale
aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata
legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di
registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo
pattuito.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le
imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle
proroghe del contratto di locazione.
7. In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n. 431 del
1998 e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma
dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.
8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli
limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano
titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione nonche' ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unita'
immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa
sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i
primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.
9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro
cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della
detrazione piu' favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno
durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione
derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge
n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di
ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo
studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea
presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia
diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita'
o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello
Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis.
11. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati
con contratti a canone concordato l'imposta e' determinata applicando
rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento
ex art 13 comma 6 -bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147,
ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1
della medesima legge n. 147 del 2013.
Art. 6
Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottate
le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonche' modalita'
di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E, al presente decreto,
gia' definito nella Convenzione del 25 ottobre 2016 «Regolamento di negoziazione
paritetica e conciliazione stragiudiziale». Tali procedure e modalita' di
funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto
interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo
economico 18 ottobre 2010, n. 180, perseguono la finalita' di limitare il
ricorso al contenzioso giudiziale delle parti.
2. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione
dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta
applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte puo'
richiedere, prima di adire l'autorita' giudiziaria, che si sia nominata una
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve,
sempreche' l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non
oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalita'
stabilite nel citato Allegato E.
3. E' facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinche' attesti la
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di
riferimento.
4. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita'
immobiliare locata, nonche' di sopravvenienza di altro elemento o condizione che
incida sulla congruita' del canone della locazione in piu' o in meno, rispetto a
quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo'
adire la Commissione, la quale propone alle parti, nel termine perentorio di cui
al comma 2, il nuovo canone da rinegoziarsi tra le parti.
5. Nel caso dei contratti di natura transitoria le parti possono adire la
Commissione per accertare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di
transitorieta'. La Commissione avanza proposte alle parti in ordine a durata e
clausole del contratto.
6. La richiesta di attivazione della Commissione, costituita con le modalita'
indicate nell'Allegato E non comporta oneri.
7. Alla Commissione possono ricorrere, ove previsto dal contratto di locazione,
i proprietari e gli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione ai
sensi art. 2, comma, 1 della legge n. 431 del 1998 anche nel caso che intendano
rinegoziare la locazione e sottoscrivere un contratto concordato, nonche' i
titolari di contratti previsti dall'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 7
Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto
1. L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene
obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi
ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui
all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998.
2. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi
sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni
comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento. I
comuni danno la massima pubblicita' all'accordo.
3. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento
sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui
all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998.
4. L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalita' di
convocazione per il suo rinnovo e assicura modalita' di monitoraggio della sua
applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti
firmatarie in presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica. Fino
all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in
ogni loro parte, gli accordi precedenti.
Roma, 16 gennaio 2017
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
foglio n. 1-880
Allegato A - Allegato B - Allegato C - Allegato D - Allegato E