DECRETO 12 dicembre 2013
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per
cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma,
del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi
legali e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal
1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del
tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale
saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del
codice civile e' fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal
1° gennaio 2014.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni