Decreto 11 aprile 2003
IL DIRIGENTE GENERALE della direzione inquinamento e rischi industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente
ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni di gas serra» con la quale vengono stabiliti gli obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili,
approvato dal CIPE il data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna
fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni
di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna
alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;
Visto in particolare, che per la tecnologia rinnovabile, il Libro Bianco, stima
uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale,
tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di
circa 300 MW;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e, in particolare, gli articoli
29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali di materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001
con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali risorse pari a lire 40.000 milioni per il finanziamento di
interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare
riferimento al settore fotovoltaico per l’anno finanziario 2002;
Ritenuto che l’impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba
continuare e riguardare, da un lato la ricerca e dall’altro, in modo più mirato,
la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;
Considerato che l’integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici
viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare
i problemi connessi all’occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche
tradizionali;
Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili può avere significativa
incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformità agli
obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell’ambiente;
Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le Regioni disciplinano
gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento
territoriale degli interventi, l’integrazione del fattore energetico nelle politiche
settoriali e favorendo il concorso degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati
nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento;
Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali
è stato avviato il Programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002
di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di
distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi
di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;
Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta
nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici con l’impegno di Euro
13.894.268,90 da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi
pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome italiane;
Visto l’atto integrativo del 20 febbraio 2001 all’Accordo di programma tra il Ministero
dell’ambiente e l’ENEA, con il quale si affida all’ENEA stesso il coordinamento
e lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche delle necessarie per il
buon esito del programma «Tetti fotovoltaici»;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, le Regioni e le Province
Autonome concorrono al programma con un finanziamento pari al 50% del finanziamento
pubblico, il cui restante 50% è a carico del Ministero dell’ambiente;
Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire
al programma tetti fotovoltaici;
Decreta:
Art. 1
Programma tetti fotovoltaici - 2003
Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma «Tetti fotovoltaici - nuovi bandi regionali», che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali risorse si aggiungono a quelle già impegnate dal decreto direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto direttoriale 24 luglio 2002 Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002.
Art. 2
Validità dei provvedimenti precedenti
Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/Dec del 21 dicembre
2001 e il decreto direttoriale n. 466/2002/Siar/Dec del 24 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ad eccezione dell’art. 2 del
decreto direttoriale n. 466/2002/SIAR/DEC che viene sostituito dal seguente art.
2:
Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle Regioni
a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali.
Nel caso di finanziamento di progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento
della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio della delibera di assunzione di impegno della quota
di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all’accettazione, da parte
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione
delle graduatorie degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province
Autonome, il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica
rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna
Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti».
Art. 3
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome che hanno
aderito al programma Tetti FV-2002, comunicando al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio la loro disponibilità a coofinanziare al 50%:
a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati, a seguito di
nuovi bandi pubblici da emettersi a cura delle stesse Regioni e Province Autonome;
b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi già emanati ma non finanziati
per esaurimento dei fondi.
Art. 4
Ripartizione del finanziamento pubblico
Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono ripartite tra le Regioni
e Province Autonome come da prospetto allegato (Tabella 1).
Tali risorse si aggiungono a quelle già ripartite, per l’esercizio finanziario 2001,
con decreto direttoriale 24/7/2002, Gazzetta Ufficiale n. 199/2002.
Art. 5
Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di Euro 10.337.445,65 (diecimilioni trecentotrentasettemila quattrocentoquarantacinque/65 euro) a valere sulle risorse del capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002.
Art. 6
Trasferimento delle risorse
La prima quota delle risorse, pari al 50% sarà trasferita alle Regioni e Province
Autonome a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali
regionali. Nel caso di finanziamento di Progetti già ammessi in graduatoria, il
trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della delibera di assunzione di impegno
della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all’accettazione, da parte
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione
delle graduatorie degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle
Province Autonome. Il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di
specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte
di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti.
Art. 7
Monitoraggio
Ai fini dell’analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all’energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all’ENEA che provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati. Tali attività saranno finanziate a valere sulle risorse disponibili dall’Accordo di programma Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse.
Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli
adempimenti di rito.
Roma, 11 aprile 2003
Il dirigente generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369
Allegato 1
Ripartizione delle risorse alle regioni
Regioni/Province autonome | Ripartizione delle risorse Euro |
---|---|
Piemonte | 783.358,12 |
Valle d’Aosta | 21.108,57 |
Lombardia | 1.612.405,05 |
Sardegna | 300.092,73 |
Prov. Aut. Bolzano | 80.202,28 |
Prov. Aut. Trento | 81.903,52 |
Veneto | 797.601,64 |
Friuli Venezia Giulia | 218.056,30 |
Liguria | 305.196,81 |
Emilia Romagna | 711.795,87 |
Toscana | 642.689,16 |
Umbria | 147.808,20 |
Marche | 260.212,07 |
Lazio | 935.895,54 |
Abruzzo | 227.412,39 |
Molise | 60.246,20 |
Campania | 1.025.092,14 |
Puglia | 734.076,04 |
Basilicata | 111.157,43 |
Calabria | 376.917,10 |
Sicilia | 904.218,49 |
Totale | 10.337.445,65 |