DECRETO 11 dicembre 2014
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
recante ĞMisure di razionalizzazione della finanza pubblicağ che, nel fissare al 
5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo 
comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei 
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso 
di inflazione registrato nell'anno; 
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi 
legali e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014; 
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del 
tasso d'inflazione annuo registrato; 
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale 
saggio degli interessi; 
Decreta: 
Art. 1  
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del 
codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2015. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
Roma, 11 dicembre 2014 
Il Ministro: Padoan