Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 11 Febbraio 2008
Modalita' di attribuzione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda
diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.
Pubblicato sulla G.U n. 52 del 1-3-2008
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito
denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto TUIR, concernente le detrazioni
per canoni di locazione, come modificato dall'art. 1,
comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il comma 1-sexies del medesimo art. 16 del TUIR il quale dispone che
qualora la detrazione di cui al citato art. 16 del TUIR
sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del TUIR, e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
erogazione del predetto ammontare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei
sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del
sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente
il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale
sugli immobili possa essere versata con le modalita' di cui al citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita
delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 -
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7,
foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del
titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte del
sostituto d'imposta
1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito
denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a
1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo art.
16, e' riconosciuta, su richiesta dell'avente diritto, dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In occasione delle medesime operazioni di conguaglio e' riconosciuto, altresi',
l'importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non
ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all'art. 16
del TUIR e' attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall'avente
diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, i requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei
mesi per i quali 'immobile oggetto del contratto di locazione e' adibito
ad abitazione principale, nonche' e' attestata l'assenza di redditi ulteriori
rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.
2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'art. 16,
comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale
sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo non
attribuito all'avente diritto per insufficienza dell'ammontare complessivo delle
ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'ammontare della
detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR
1. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR,
spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli
individuati nell'art. 1, e' evidenziato nella dichiarazione dei redditi
presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui
all'art. 1 del presente decreto relativamente all'ammontare della detrazione
spettante per il 2007 nonche' relativamente a quella spettante a decorrere
dall'anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR
evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo' essere
utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in
sede di dichiarazione dei redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 febbraio 2008
Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 194