Decreto 8 marzo 2010
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di
edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona umana;
Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli
interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa e' istituito
un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,
registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale e' stato approvato il «Piano
nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa
allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio
2009 che prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province
autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti
anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove
esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore
degli occupanti muniti di titolo legittimo;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa
che prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad
iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo
III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa
che prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo
agevolazioni amministrative nonche' termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa
che prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di
promozione di edilizia residenziale anche sociale;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di
edilizia abitativa allegato al menzionato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 luglio 2009 che destina agli interventi di cui alle lettere b),
c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del piano medesimo le disponibilita'
finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del richiamato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e
dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi
di cui all'art. 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, registrato alla
Corte dei conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009, con il quale si
e' provveduto ad individuare gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
f) del Piano nazionale di edilizia abitativa ammessi a finanziamento per un
importo complessivo di 200 milioni di euro;
Visto l'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa
che dispone che le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del medesimo
Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10
giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) nonche' alla promozione di programmi
integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e) del Piano medesimo;
Visto l'art. 4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l'altro, che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i
comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di
concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di
riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati
da elevati livelli di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita'
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di
mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati;
Visti, inoltre, gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa
medesimo che individuano rispettivamente le procedure attuative per la
sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato art. 4 nonche' i
criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma
1 dell'art. 8 del Piano nazionale;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 109887,
113161, 111138 con i quali sono state disposte, ai sensi dell'art. 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Fondo per
l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» esercizio 2009, per un
totale di euro 650.797.445,00 da considerare in termini di competenza e di
cassa;
Considerato che a seguito della sopracitata variazione in aumento di euro
650.797.445,00 la disponibilita' iniziale di euro 77.087.825,00 esistente sul
capitolo 7440 destinata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
edilizia abitativa e' risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a
complessivi euro 727.885.270,00;
Considerato pertanto che ai sensi del citato art. 2, comma 2, lettera c) le
risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e)
dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale, al netto delle risorse pari a 200
milioni di euro destinate dagli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
f) del richiamato Piano nazionale gia' individuati con il decreto ministeriale
18 novembre 2009, prot. n. 892, e dell'importo di 150 milioni di euro da
destinare agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale medesimo,
ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;
Ritenuto opportuno procedere ad effettuare tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano il riparto delle risorse di cui art. 2, comma 2, lettera c)
del Piano nazionale di edilizia abitativa;
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia
abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
luglio 2009;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00, sono ripartite, in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, secondo la seguente tabella:
Art. 2
Procedure attuative
1. Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del
Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell'ambito delle risorse attribuite a
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1
del presente decreto, si provvedera': ad individuare, d'intesa con le singole
regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento
di cui all'art. 1, lettere b), c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia
abitativa; ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di
edilizia abitativa; a concordare le procedure attuative necessarie per i singoli
programmi regionali di intervento di cui all'art. 8 del Piano nazionale di
edilizia abitativa; a selezionare i singoli interventi attribuendo il
contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'art. 5 del Piano
nazionale di edilizia abitativa.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la prevista
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2010
Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Crocco
Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio, registro n. 3, foglio
n. 346