Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002 -
Supplemento Ordinario n. 214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformita', la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come unita' complete per l'uso previsto.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o
passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini
militari e di polizia e per i servizi di emergenza;
c) gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature
di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio
separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e
dei martelli demolitori idraulici.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto",
di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine
rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere
dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui
appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e
contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso
di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non
influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad
esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure
all'interno di strutture aperte degli edifici, e' considerato alla
stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche
macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale,
a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate
all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;
b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile
della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
c) "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora
ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995
e EN ISO 3746:1995;
d) "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza
sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III;
i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina
rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;
e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza
sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che
include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle
procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' in base
agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione
tecnica;
f) "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza
in "kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremita' dell'albero
motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui
al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la
misura della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli
stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di
raffreddamento del motore; per i motori diesella definizione e'
conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio
2000;
g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione,
all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, delle
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua
destinazione, all'interno della Comunita', di macchine ed
attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che,
anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o
da terzi da esso designati, ne' installate, ne' regolate, la messa in
servizio e' considerata effettuata al momento dell'immissione in
commercio;
i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il
proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresi', considerati
fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio,
progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o
mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato
I;
j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all'interno della Comunita' che abbia ricevuto mandato scritto dal
fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal
presente decreto;
k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un
nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;
l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di
un determinato tipo;
m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da
un unico numero di serie.
Art. 3.
Immissione in commercio e libera circolazione
1. Il fabbricante o il mandatario puo' immettere in commercio o
mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato
I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica
ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformita', nonche' la
marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito,
di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
Art. 4.
Controllo sul mercato
1. L'attivita' di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorita' competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attivita' di cui al comma 1.
Art. 5.
Presunzione di conformita'
1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita'.
Art. 6.
Non conformita' delle macchine ed attrezzature
1. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo gia' immessi in commercio o messi in servizio.
2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorita' di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari gia' immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.
4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7.
Mezzi di impugnazione
1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il provvedimento e' comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Art. 8.
Dichiarazione CE di conformita'
1. Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformita' contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in piu' lingue ufficiali della Comunita', purche' una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria e' sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purche' sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.
2. Copia della dichiarazione CE di conformita' di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.
Art. 9.
Marcatura
1. Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV.
2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purche' cio' non pregiudichi la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facolta' di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.
Art. 10.
Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non puo' superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
Art. 11.
Valutazione della conformita'
1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il
fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di
attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della
conformita':
a) procedura di controllo interno della produzione con
valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui
all'allegato VI;
b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato
VII;
c) procedura di garanzia di qualita' totale di cui all'allegato
VIII.
2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.
3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformita' per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
Art. 12.
Organismi di certificazione
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'istanza si intende rifiutata.
2. Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e' formulata un'unica istanza al Ministero delle attivita' produttive, il quale provvede con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive:
a) sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti previsti
ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del
predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi
stabiliti nell'allegato IX;
b) e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la
vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la
sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e
reiterate irregolarita' da parte dell'organismo stesso;
c) e' sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa
contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione
di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi
giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di
certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i
propri compiti;
d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1
non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel
provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di cui al comma 1, i compiti specifici e le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di identificazione previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
Art. 13.
Rilevazione di dati sull'emissione acustica
1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformita' CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia gia' stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunita'.
Art. 14.
Procedura di modifica degli allegati
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.
Art. 15.
Sanzioni
1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'articolo 8, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
Art. 16.
Norma di rinvio
1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 17.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data del 1 gennaio 2003 e' consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' costruite alla stessa data.
2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.
(Allegati da pag. 10 a pag. 84 della Gazzetta Ufficiale)