Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento
Ordinario n. 40
(Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti denominato: "decreto
legislativo n. 626/94", e' sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis (Campo di applicazione). - 1. Il presente titolo
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente
titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto
legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto di agenti
chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti
ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle
istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25
maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita' comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 72-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento
come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti che corrispondono ai
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche' gli agenti che rispondono ai
criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1)
e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui
sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno
della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in
funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi). - 1. Nella valutazione di
cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un
primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state
adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo
72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita', ivi
compresa la manutenzione, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu' agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti
chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la natura e l'entita'
dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi,
la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione
sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di
prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione
delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti
chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle
quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a
tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza
e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies,
72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione). -
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 72-bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o
processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto
mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello
di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies
o in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in
termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per
l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di
lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita'
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti
dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze). -
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale
10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure
dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di
soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita' necessarie, sono
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature
di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e
altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o
l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7
aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in
modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano
derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni
sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). - 1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite
di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo
72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o
dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte,
a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati
durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto
disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede
affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali
rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti). - 1. Sono vietate la produzione, la
lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate
all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale componente
di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello
stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3,
lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la
produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al comma 3 deve inviare
una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la
rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione
dei lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per
la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione
del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i
quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio
viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive
e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o
in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di
effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti
gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce
ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita'
produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso
articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma
1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono
trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). - 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito
senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento
dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in
materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute
su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione
tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto
organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al
comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i
valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies
e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla
esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati
dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu' decreti dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere
stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies,
comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui
al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal
datore di lavoro".
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: "72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;".
Art. 4.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS1) CAS2) NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE3) 8 ore4) Breve Termine5) mg/m3 Ppm mg/m3 ppm 6) 7) 6) 7) Piombo inorganico e suoi composti 0,15
1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione" indica la
possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un
periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20oC e 101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e))
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue
(PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia
risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di
sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento
dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata
nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40
mg Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen- trazione per l'esenzione - - - - 202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso suoi sali 202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso e suoi sali 202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso sali 202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale Stato di origine | dell'industria competente --------------------------------------------------------------------- |Nord-Pas-de-Calais 941, rue |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Belgio |Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- |Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex --------------------------------------------------------------------- Italia | --------------------------------------------------------------------- a) Valle d'Aosta, Piemonte, | Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3 --------------------------------------------------------------------- |Provence-Côte d'Azur-Corse 37, |boulevard Périer 13285 Marseille b) Altre regioni |Cedex 8 --------------------------------------------------------------------- |Lorraine 1, rue Eugène Schneider Lussemburgo |57045 Metz Cedex --------------------------------------------------------------------- |Nord-Pas-de-Calais 941, rue |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Paesi Bassi |Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- Repubblica Federale Tedesca | --------------------------------------------------------------------- a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Hambourg, Brême |Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082 Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex --------------------------------------------------------------------- |Lorraine 1, rue Eugène Schneider c) Sarre |57045 Metz Cedex --------------------------------------------------------------------- |Ile-de-France 152, rue de Picous Regno Unito |75570 Paris Cedex 12 --------------------------------------------------------------------- |Ile-de-France 152, rue de Picous Irlanda |75570 Paris Cedex 12 b) Attivita' lavorative: Nessuna (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance (2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione |delle frazioni granulometriche per la misurazione UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti |generali per le prestazioni dei procedimenti di UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla |valutazione dell'esposizione per inalazione a |composti chimici ai fini del confronto con i valori UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori |diffusivi per la determinazione di gas e vapori. UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di |assorbimento mediante pompaggio per la |determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi UNI EN 1076:1999 |di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di |misurazione di breve durata con tubo di UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il |campionamento personale di agenti chimici. UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il |campionamento di agenti chimici con portate UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.