Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo
in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro
della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino
all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il
decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche
relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo
previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo
scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento
ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne
assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal
regolamento dell'organismo.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2
e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di
piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione
della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della
pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare
l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra
l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene
l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo
8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa,
lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse
a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non
e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia
sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui
all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se
il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una
clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il
giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva
udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma
non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla
clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o
allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo
iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa
data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola
volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di
cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito
della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e'
soggetto a sospensione feriale.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non
oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo
incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori
ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole
di definizione della controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore
puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di
calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o
comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso
delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza
nei confronti delle altre parti.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 10
Inutilizzabilita' e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e
informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito
giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'.
Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto
applicabili.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale
al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione
se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti
fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione
o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si
ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le
parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se
con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da
un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito
della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel
loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con
l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una
delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di
esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine
pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal
presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di
cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai
procedimenti davanti agli arbitri.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o
obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta
eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del
servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una
dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di
procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal
medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile
pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine
pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a
decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile
dell'organismo.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del
termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi
abbiano espressamente
consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza,
sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e
la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in
materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'
spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni
si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita
presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli
organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo
di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale,
l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo
svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli
di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il
Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennita'
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno
2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e
3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di
valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi
pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al
venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte
e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal
medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se
l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la
veridicita' di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati
dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio
si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire
anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3,
valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della
quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta
acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo
necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere
sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di
commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie
riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando
locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui
all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere
il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di
successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita'
stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto
disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito
d'imposta e' ridotto della meta'.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro
il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere
sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori
entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1
relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto
e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione
all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse
stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito
d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate
l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da
parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro
autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da'
luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal
presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al
versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69;».
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di
conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni
concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al
periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente
decreto.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si
applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano