Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo 
in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e 
commerciali; 
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 28 ottobre 2009; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
19 febbraio 2010; 
Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
Art. 1 
Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:  
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e 
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di 
una proposta per la risoluzione della stessa; 
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o 
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere 
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio 
medesimo; 
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello 
svolgimento della mediazione; 
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il 
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; 
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro 
della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino 
all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il 
decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. 
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 2 
Controversie oggetto di mediazione 
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una 
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le 
disposizioni del presente decreto. 
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche 
relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo 
previste dalle carte dei servizi. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 3 
Disciplina applicabile e forma degli atti 
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo 
scelto dalle parti. 
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento 
ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne 
assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento 
dell'incarico. 
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'. 
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal 
regolamento dell'organismo. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 4 
Accesso alla mediazione 
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 
e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di 
piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti 
all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per 
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione 
della comunicazione. 
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della 
pretesa. 
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare 
l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione 
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli 
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui 
l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' 
della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per 
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra 
l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene 
l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto 
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata 
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, 
informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 5 
Condizione di procedibilita'  e rapporti con il processo 
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia 
in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' 
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto 
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente 
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 
8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di 
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove 
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la 
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo 
stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando 
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione 
della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni 
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il 
giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, 
lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse 
a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima 
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non 
e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono 
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine 
di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna 
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione 
della domanda di mediazione. 
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei 
provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: 
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia 
sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del 
rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; 
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui 
all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; 
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi 
all'esecuzione forzata; 
e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se 
il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una 
clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il 
giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna 
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui 
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva 
udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma 
non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla 
clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro 
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o 
allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo 
iscritto. 
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione 
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa 
data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola 
volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta 
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di 
cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 6 
Durata 
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di 
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito 
della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa 
ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' 
soggetto a sospensione feriale. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 7 
Effetti sulla ragionevole durata del processo 
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 8 
Procedimento 
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile 
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non 
oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo 
incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la 
ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono 
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori 
ausiliari. 
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di 
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole 
di definizione della controversia. 
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore 
puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. 
Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di 
calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 
mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio 
ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 9 
Dovere di riservatezza 
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o 
comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di 
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite 
durante il procedimento medesimo. 
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso 
delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale 
provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza 
nei confronti delle altre parti. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 10 
Inutilizzabilita' e segreto professionale 
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del 
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il 
medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo 
l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla 
quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e 
informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito 
giuramento decisorio. 
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle 
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di 
mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. 
Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di 
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle 
disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto 
applicabili. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 11 
Conciliazione 
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale 
al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di 
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione 
se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del 
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le 
parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti 
fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione 
o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si 
ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun 
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del 
procedimento. 
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le 
parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve 
essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia 
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se 
con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti 
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione 
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da 
un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito 
della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni 
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel 
loro adempimento. 
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con 
l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal 
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la 
loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una 
delle parti al procedimento di mediazione. 
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di 
esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 12 
Efficacia esecutiva ed esecuzione 
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine 
pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo 
accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del 
tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie 
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal 
presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per 
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione 
di ipoteca giudiziale. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 13 
Spese processuali 
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente 
al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese 
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al 
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso 
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, 
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma 
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' 
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al 
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente 
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali 
ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla 
parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso 
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare 
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di 
cui al periodo precedente. 
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai 
procedimenti davanti agli arbitri. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 14 
Obblighi del mediatore 
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o 
obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta 
eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del 
servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una 
dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di 
procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal 
medesimo regolamento; 
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile 
pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; 
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine 
pubblico e delle norme imperative; 
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile 
dell'organismo. 
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale 
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a 
decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile 
dell'organismo. 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
Art. 15 
Mediazione nell'azione di classe 
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del 
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e 
successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del 
termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi 
abbiano espressamente
consentito. 
Capo III 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
Art. 16 
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, 
sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte 
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui 
all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e 
la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro 
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in 
materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' 
spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro 
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il 
Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della 
giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni 
si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione 
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita 
presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il 
codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono 
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure 
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la 
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al 
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli 
organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma 
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della 
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con 
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo 
di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, 
l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per 
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo 
svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli 
di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a 
decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al 
presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione 
professionale. 
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e 
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il 
Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
Capo III 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
Art. 17 
Risorse, regime tributario e indennita' 
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 
2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 
3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia 
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» 
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera 
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di 
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di 
qualsiasi specie e natura. 
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di 
valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: 
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi 
pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli 
organismi costituiti da enti privati; 
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al 
venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la 
mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla 
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte 
e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal 
medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se 
l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la 
veridicita' di quanto dichiarato. 
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' 
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati 
dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio 
si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, 
comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire 
anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto 
all'esonero. 
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in 
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
verificatasi nel triennio precedente. 
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, 
valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della 
quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, 
lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta 
acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli 
oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle 
previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo 
necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere 
sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. 
Capo III 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
Art. 18 
Organismi presso i tribunali 
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo III 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
Art. 19 
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di 
commercio 
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie 
riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della 
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando 
locali nella propria disponibilita'. 
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi 
dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a 
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui 
all'articolo 16. 
Capo IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA 
Art. 20 
Credito d'imposta 
1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere 
il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di 
successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' 
stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto 
disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito 
d'imposta e' ridotto della meta'. 
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro 
il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere 
sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera 
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori 
entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 
relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto 
e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione 
all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse 
stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito 
d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua 
determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate 
l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella 
dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di 
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da 
parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro 
autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' 
luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta 
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui 
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal 
presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al 
versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai 
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - 
Fondi di bilancio». 
Capo IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA 
Art. 21 
Informazioni al pubblico 
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Art. 22 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 
69;». 
Capo V 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Art. 23 
Abrogazioni 
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti 
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di 
conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni 
concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui 
all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al 
periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente 
decreto. 
Capo V 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Art. 24 
Disposizioni transitorie e finali 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia 
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si 
applicano ai processi successivamente iniziati. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010 
NAPOLITANO 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Alfano, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Alfano