IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in
particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio
del Senato della Repubblica in data 3 febbraio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9
febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio
2009, n. 42, e le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della
Repubblica il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le
riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Norme di coordinamento
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al
disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai
comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le
modalita' di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante
dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari,
escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi
ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla
quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1,
l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per
cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la
devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo e'
stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo
perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il
Fondo e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita'
stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul
valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione
e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare
riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo
al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul
valore aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione
del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune,
l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta
sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti
ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di
cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e'
corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo
tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini
del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del
Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi
di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati
gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della
determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013,
anche della necessita' che una quota pari al 30 per cento della dotazione del
Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.
Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di
mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al
primo periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del
presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che
esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo
14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le isole
monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate,
forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita,
in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della
dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo
periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai
comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno
2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali
sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito devoluto ai
comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al
netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di
garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un
ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di
gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata
sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero,
ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti
suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito
ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e
delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei
commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare,
dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione della totalita' del
gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui
all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del
presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate
comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di
accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante
dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai
comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai
comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai
contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il
possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas
relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di
impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a
qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a
soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il
controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita'
locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi
necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la
formulazione delle previsioni di entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei
dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento
alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai
contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,
lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli
uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di
consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli
articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75
per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data
e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato.
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la
tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unita'
immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente
regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla decisione
del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca,
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto
di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di
bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone
di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione
di un'aliquota del 21 per cento.
La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo
le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli
altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare
secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la
registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di
comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al
rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di
esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95
per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonche'
ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del
presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di
immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a
quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di
immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con
adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione
dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si
applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate
nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito
derivante dai contratti di cui al presente articolo non puo' essere, comunque,
inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare
secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque
stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine
stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data
della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in
misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo
anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un
canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in
cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore
a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia
effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e'
sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi
titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato
preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale
rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a
qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 4
Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte
possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno
delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi
pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei
centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta
nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di
soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i
comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la
facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel
primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 5
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facolta' i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 6
Imposta di scopo
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata la revisione
dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in modo tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate
nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione
dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del
2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della
spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1,
comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio
dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Art. 7
Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi
indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere
dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove
forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui
all'articolo 10, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi
dell'articolo 2, tenuto conto di quanto gia' attribuito ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 8
Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili
diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai
sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota
dello 0,76 per cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto
delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del
consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero
sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel
caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si
applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo
periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che
l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta' anche
nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'.
Nell'ambito della facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate
categorie di immobili.
Art. 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di
immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in
materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta e' corrisposta con le
modalita' stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti
di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle
somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione
di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della
dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,
4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo
1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo
Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari
diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i
redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere assoggettati alle
ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e
atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis) 2 per cento
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per
cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a
1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le
formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le
esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 11
Imposta municipale secondaria
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014,
con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di
prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i
diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere
dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata
legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in
base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonche' degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione
e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che
utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalita'
dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed
alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la
riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6
e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e' obbligatoria e sono
individuate idonee modalita', anche alternative all'affissione di manifesti, per
l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonche' per
l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facolta' di disporre
esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche' ulteriori modalita'
applicative del tributo.
Art. 12
Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni
finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata
legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non puo' derivare, anche nel
corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a
carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di cui all'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato al complesso degli enti
l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto
contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 13
Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.
Art. 14
Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme
transitorie
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui
redditi e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente decreto, nei
confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel
rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste
dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto
speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si
intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle
regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui
all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di applicazione delle
disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto
sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformita' con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome
spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate
tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le
modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via
transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati
unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata
legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui
all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo
della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti
finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del
predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti
comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi
urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita' per i
comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera
afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se
la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano
fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle indicate
nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
nonche' dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di
assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle
risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata
nel predetto articolo e' calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto
dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre
modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,
comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione delle informazioni
necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione
della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito
per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha
luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano