IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie,
anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui
bancari, nonche' di rilancio e sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal
comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali
continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma
3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e
successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n.
504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai
singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto
sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio
decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle
regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i
rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel
rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma
251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al
soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le
medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione
dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione
presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 2.
Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal
1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000
euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in
funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo
riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati
all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della
determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del
reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini
dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le
prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il
2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di
imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano
applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.
Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del
provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
b) e' soppressa.
Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria
italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di
rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad
un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo
originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo
della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento
accessorio regolato al tasso che si ottiene in base
all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread
dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la
differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento
originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi
saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del
mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto
accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria
scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui
importo e' uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e
l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il
conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione
continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito
che risulti alla data di scadenza didetto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1
formulano ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella stessa
convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal
mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla
comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi
effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di
alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano
costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4.
Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e' rimborsata nel
minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o
della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze e il 31 dicembre 2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse
previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari
all'1 per cento.
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare
fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle
riserve al di sotto del livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il
debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo che sono stati
soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al
capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e
gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del
comma 3 si intendono
ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo
rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di
realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aere italiane S.p.A.; in
tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili
realizzati e sono in ogni caso
assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008,
si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilita' speciale
1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile
2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella
stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle
autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente
decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal
comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro
per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative
previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008,
749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010,
124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012,
79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento
delle risorse stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del
programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008,
100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della
missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e
autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo
di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611
milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita' speciale, ai
fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per
438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal comma 4 del
presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a
2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento
netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro
per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di
euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,
mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come
integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno
2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione
lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando i
seguenti accantonamenti:
2008 | 2010 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 6.158.000 | 17.418.000 |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale | - | 29.000 |
Ministero della giustizia | 20.490.000 | 36.146.000 |
Ministero della pubblica istruzione | 19.250.000 | - |
Ministero dell'interno | 33.000.000 | 64.093.000 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | 171.000 | - |
Ministero per i beni e le attivita' culturali | 4.989.000 | 11.809.000 |
Ministero della salute | 20.670.000 | 151.682.000 |
Ministero dei trasporti | 800.000 | 3.120.000 |
Ministero dell'universita' e della ricerca | 4.372.000 | 2.958.000 |
Ministero della solidarieta' sociale | 60.100.000 | 165.145.000 |
Totale | 170.000.000 | 452.400.000 |
8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie
iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative
ai seguenti accantonamenti:
2008 | 2009 | 2010 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 65.000.000 | 128.100.000 | 198.000.000 |
Ministero affari esteri | 2.300.000 | 3.000.000 | - |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | - | - | 200.000 |
Ministero per i beni e le attivita' culturali | 7.700.000 | 41.000.000 | 41.800.000 |
Totale | 75.000.000 | 172.100.000 | |240.000.000 |
9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono
sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di
euro.»;
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: « 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a
complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere
dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e
da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al
fondo nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di euro per
ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
12) il comma 519 e' sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta
di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010
le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;
13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: «535.L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta
di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) il secondo periodo del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre
2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.»;
15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni di euro per
l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».
11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per
l'anno 2008».
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione
delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto.
Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le
autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli
eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato (previsto dall'articolo 5)