Titolo I
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I
Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivita' nei settori delle
infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonche' per il riordino degli
incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare,
nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore
finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e
significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese,
anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea
indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e di crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la
cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
omissis
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti
dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c),
d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse
imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e' sostituito dal
seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia
e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile
2008».
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012,
nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di
somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi
- destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di
tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici,
nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu'
sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli
stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al
comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando
prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se
esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei
vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce
l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree
destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla
destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o
interessato da essa previste. I Commissari delegati danno notizia della avvenuta
localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento
all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno
a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre
dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per
l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di
immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a
favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a
favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente
indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di
espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla
data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche
antecedenti la data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in
possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni
amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di
localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo
ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma
urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita'
ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo
42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai
Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di
altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di
cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo
decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la
collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle
lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero
all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche
avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e
dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le
persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo
necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite,
assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del
corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze,
l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal
sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso
provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito
il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con
quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio
comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto
degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa
fronte, nel limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse
destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando
ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi
sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione
fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti
delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero
dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da questa interamente
controllata assicura alla regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le
attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima
tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del
2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni
possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco,
nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con
esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel
citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo
periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al
30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una
quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo
periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 12
Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano
nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con
particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta
da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica,
per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un
rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti
SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento della
Cabina di regia.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano
alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite
da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate,
indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di
trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati,
comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici
e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento
pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado
sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento
dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed ambientale.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a
disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti
attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al
comma 5 alle finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di
regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del
Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti
pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di
inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana
costituisce il piano nazionale per le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'»,
nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine
del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3.
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro
10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40
milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e
b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali
sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere
rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la
possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A
tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31
dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' sostituito
dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma
7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa
realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8
si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione.
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita'
edilizia
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del
comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.».
2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o
pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,
alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa
per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a
corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dai relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si
procede alla individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo
esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della
denuncia.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui
al comma 1-bis,»;
c) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di
cui al comma 1-bis,».
omissis
Capo VIII
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel
settore agricolo
Art. 58
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le
derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni
caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione,
viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di
distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione
alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese
ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in
questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione
del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di
erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile
dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma
di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo
criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle
forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese
di trasformazione dell'Unione Europea.
omissis
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Severino, Ministro della giustizia
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino