TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai
fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della
competitivita' economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
omissis
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe
Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di
integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per
ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e'
garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche
emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia
e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata
ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti,
nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con
il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio
della predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e
cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni su
tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e
Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema
di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli
atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia
del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi,
emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si
applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non
esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono
esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del
Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti
topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di
aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il
Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico
di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il
Modello unico digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5,
nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto
di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni
previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non
risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del
1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli
atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni
di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali
sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una
variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono
tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai
sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in
catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita'
al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base
degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai
sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di
competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia
del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di
nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un
monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal
caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma
36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli
immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto
articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della
rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei
Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative
sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita'
istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni
e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente
comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le
unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti
atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformita' con le risultanze dei registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione
o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche
l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione
dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2010.
omissis
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del
contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in
tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne
l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le
violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria
non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per
le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila
euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le
sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.".
omissis
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i
contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per
l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
omissis
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
omissis
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: "j) 'fondo
comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu'
emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in
monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima societa'", sono inserite le seguenti: "; delle
obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza
professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non
si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo
39, comma 3."
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione
del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni
d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j)
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1,
lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo
risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e
2009. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura
del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31
marzo 2013.
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere
di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune
d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso
l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e'
abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite
le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
omissis
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei
soggetti colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837,
titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15
dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle
ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro
autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi
indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa
ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e'
prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de
L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione
alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione
emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11,
comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12
maggio 2010."
omissis
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano