TITOLO I 
Stabilizzazione finanziaria 
Capo I 
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il 
contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai 
fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della 
competitivita' economica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
25 maggio 2010; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
dell'economia e delle finanze; 
EMANA 
il seguente decreto-legge: 
TITOLO II 
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
omissis
Art. 19 
(Aggiornamento del catasto) 
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe 
Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo 
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di 
integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per 
ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 
2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' 
garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche 
emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia 
e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata 
ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, 
nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con 
il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio 
della predetta attestazione. 
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e 
cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle 
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni su 
tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema 
di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli 
atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia 
del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, 
emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa 
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole 
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si 
applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non 
esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono 
esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di 
sussidiarieta'. 
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del 
Territorio le funzioni in materia di: 
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti 
topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; 
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di 
aggiornamento degli atti; 
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di 
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il 
Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo 
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico 
di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il 
Modello unico digitale per l'edilizia; 
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, 
nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto 
di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato 
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni 
previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, e successive modificazioni. 
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non 
risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal 
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con 
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 
1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla 
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento 
catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli 
atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni 
di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, 
attraverso il Portale per i Comuni. 
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali 
sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una 
variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono 
tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa 
dichiarazione di aggiornamento catastale. 
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai 
sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine 
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in 
catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' 
al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una 
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base 
degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del 
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi 
delle categorie professionali. 
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai 
sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine 
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di 
competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia 
del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi 
rappresentativi delle categorie professionali. 
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di 
nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da 
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un 
monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i 
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal 
caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 
36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli 
immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto 
articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della 
rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei 
Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative 
sanzioni. 
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita' 
istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni 
e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente 
comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi 
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di 
comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le 
unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione 
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la 
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di 
fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti 
atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro 
conformita' con le risultanze dei registri immobiliari ". 
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione 
o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative 
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche 
l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione 
dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione 
dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° 
luglio 2010. 
omissis
Art. 20 
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del 
contante e dei titoli al portatore) 
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in 
tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le 
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne 
l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite 
dalle seguenti: "30 giugno 2011"; 
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le 
violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria 
non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per 
le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila 
euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui 
ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le 
sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.". 
omissis
Art. 21 
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i 
contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per 
l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati 
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
omissis
Art. 25 
(Contrasto di interessi) 
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
omissis
Art. 32 
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) 
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: "j) 'fondo 
comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' 
emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di 
investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; 
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in 
monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; 
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro patrimonio 
gestito dalla medesima societa'", sono inserite le seguenti: "; delle 
obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde 
esclusivamente con il proprio patrimonio."; 
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza 
professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non 
si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 
39, comma 3." 
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione 
del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni 
d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) 
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, 
lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni 
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione 
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo 
risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 
2009. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura 
del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari 
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 
marzo 2013. 
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere 
di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data 
di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune 
d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso 
l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per 
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. 
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento 
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo 
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' 
abrogato. 
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 
30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite 
le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 
omissis
Art. 39 
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei 
soggetti colpiti dal sisma 
del 6 aprile 2009) 
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, 
titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non 
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 
dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle 
ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro 
autonomo e ai relativi versamenti. 
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi 
indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa 
ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui 
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' 
prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' 
versato. 
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de 
L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione 
alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione 
emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, 
comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 
maggio 2010." 
omissis
Art. 56. 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010 
NAPOLITANO 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano