IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in materia di 
pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, conseguente alla 
contingente situazione economico- finanziaria del Paese; 
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente 
situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono 
l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli 
ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei 
settori produttivi; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
17 maggio 2013; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro 
dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali; 
Emana il seguente decreto-legge: 
Art. 1 
Disposizioni in materia di imposta municipale propria 
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare 
l'articolazione della potesta' impositiva a livello statale e locale, e la 
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta 
municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, 
per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le 
seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui 
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per 
l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come 
risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad 
aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con 
riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; 
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, 
comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con 
riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1. 
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori 
anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero 
dell'interno, con modalita' e termini fissati con decreto del Ministero 
dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si 
provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del 
fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto 
a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto 
a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
Art. 2 
Clausola di salvaguardia 
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovra' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3 
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita' politica 
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4 
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di 
solidarieta' 
e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della 
prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in 
modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando 
le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, 
al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 
2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di 
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e 
rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza occupazionale che 
richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la 
ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione 
vigente, si dispone quanto segue: 
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di 
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' 
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al 
rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con 
corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo 
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in 
considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento 
concessivo dei relativi benefici contributivi; 
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' 
sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di 
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono 
versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al 
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per 
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di 
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; 
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di 
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' 
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti 
dai seguenti interventi: 
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato 
ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non 
riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano 
acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 
148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 
di 10 milioni di euro; 
2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 6 
febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un 
importo di 100 milioni di euro; 
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per 
l'anno 2013. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, 
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione 
degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo 
ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle 
causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni 
anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno 
del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo 
scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di 
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, 
rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al 
Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal 
presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il 
finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, 
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei 
residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, 
all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
per essere destinate alle medesime finalita'.». 
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 
«31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, 
con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, 
una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito 
programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con 
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del 
presente decreto. 
Art. 5 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2013 
NAPOLITANO 
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Alfano, Ministro dell'interno 
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze 
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri