Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale che
impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza
abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il
mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via d'urgenza per
far fronte al disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite
dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno
abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione;
Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre disposizioni in
materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di
lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica in particolare
in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato
degli appalti, nonche' disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi
ad Expo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito
dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito
dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73
milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di
59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017,
di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di
euro per l'anno 2020.
Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione
1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso
la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle
regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione
o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore
della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione
a canoni concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Le procedure previste per
gli sfratti per morosita' si applicano sempre alle locazioni di cui al presente
comma, anche se per finita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire la finalita'
di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con
il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle
destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate
dalle regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi
di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con cooperative
edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di
parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone
concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».
Art. 3
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e
117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle
prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30
giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli
immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge
24 dicembre 1993, n. 560. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere
destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio
esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto
corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto
interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprieta' degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A
titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del
Fondo di cui al presente comma.
2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le
seguenti: «conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati».
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione
europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere
disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di
cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso
sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.».
Art. 4
Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenzialepubblica
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, d'intesa
con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approvano con decreto un Piano di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino
di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli
alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del
miglioramento sismico degli immobili.
2. Il Piano di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo
articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche
di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con
decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti
revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei
contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui,
affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in
conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi
dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute
in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale
individuata nel decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui
al comma 2.
4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di
manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati alle
categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di
alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n.
457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per
l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo
delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul
Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati
complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il
2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro quattro mesi all'assegnazione
delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Lotta all'occupazione abusiva di immobili
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di
ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante
interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato
preesistente di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in
attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi
derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla
formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di
locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in
attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria
abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di
attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente
l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.
Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale
1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di
locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come definito dal decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha
facolta' di riscattare l'unita' immobiliare.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei
corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro
dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si
considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di
acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si
considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di
riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate
alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel
periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro
riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto,
nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di
locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 9
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6
e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di
cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice
civile, purche' sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento
del canone di locazione o assegnazione.».
Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso
l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo
suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio
energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad
un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo
sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi
sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione
delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse
pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unita'
immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti
pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere
in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle
condizioni di mercato. Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa
destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non
inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla
locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto
anni.
Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini
delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13
novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non
ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi
rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche
stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione
straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la
sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di
riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al
commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a
garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in
misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva
comunque ammessa;
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei
residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di
ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia'
disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia'
stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i
criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di
locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine,
definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la
durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto
anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con
patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il
rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo
titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di
valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei
progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici
complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori
ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le
medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate
all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti
urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o
siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta e possono essere
autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto
delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario e degli
obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni
sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole
sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di
mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la
copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d) ed e),
nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100
milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo
4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni
che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri
per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato
con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della
successiva formale stipula.
Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione del presente decreto.
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici
1. Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento
EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le
parole: «la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli», sono
aggiunte le seguenti: «26, 30,».
3. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti:
«ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la
partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge
14 gennaio 2013, n. 3».
4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni
di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione
di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le
entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.
183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo onere
per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative
alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9
pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di
euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di
euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni
di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per
l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per
l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo
2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai
sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i
quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali
Visto, Il Guardasigilli: Orlando