IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga e
definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita',
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando
la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli
idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai
sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio
2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per l'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016».
10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro
il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio
2017.
12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine
di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31
dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a
150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio
nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere
effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il
termine a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle
vendite e delle rese, e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta
previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31
dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal medesimo
comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive
modificazioni, e' ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei
prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese
editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B,
D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione
dell'entita' dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto
decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali
di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche,
si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello
previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13
novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento
postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella
categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a
Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente
stanziate, disponibili a legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono
abrogati.
Art. 3
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le
seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal
primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata
dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti:
«e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le
parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente:
«gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«anno 2018».
Art. 4
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano
fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici
scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le
parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole:
«2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre
2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9
milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per
l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.
Art. 5
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola:
«2016» e' sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31
gennaio 2018».
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e
al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli
enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e'
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6
Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a prorogare, per l'anno
2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere,
per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti
dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle
entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta
giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli
effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate
al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita',
finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a
carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
e successive modificazioni.
5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla
mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo
stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi
per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di
determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere
nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1°
gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n.
115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio
2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e'
prorogato al 31 dicembre 2018.
9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole:
«con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con
decorrenza dal 1° gennaio 2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli
oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle
reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2017».
Art. 7
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
«1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le
parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le
parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono
prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e' prorogato al bilancio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2016» sono
sostitute dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017,
gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la
gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al
Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del
presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in
qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale
del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per
effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in
quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un
termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla
Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo
decreto legislativo.».
Art. 9
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico,
rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5
giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non
oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di
indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017
e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e
realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di
variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini
di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al
semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Art. 10
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole:
«per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2018».
Art. 11
Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali
1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di supporto ivi
prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' dell'Unita' "Grande
Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi
previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno
2017.
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:
«entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al citato articolo 1, comma
583, della legge n. 232 del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Art. 12
Proroga di termini in materia di ambiente
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono
sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al
comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al
comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre
2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da
parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,
dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche'
nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento
del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le
parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2018».
Art. 13
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:
«Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre
2017».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e
la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017».
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a
partire dal 1° dicembre 2016.
Art. 14
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con
avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti
dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti
competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al medesimo articolo
48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016
e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attivita' economiche e
produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti:
«e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo
complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e
per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni
interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al
31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai
relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e
nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia'
previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito
dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive
modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2017.
Art. 15
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016