Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il disagio
abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive
di rilascio in determinati comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti
in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno
nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati
gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli
comportanti invalidita' superiori al sessantasei per cento;
agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione
di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.
431.
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di
rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa
nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e
comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del
canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non
opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al
comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per
ottenere la sospensione medesima.
Art. 2.
Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori
individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli
articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del
reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e delle societa', per tutta la durata del periodo di sospensione legale
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono
prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i
requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari che sospendono
volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli
immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare
almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni
fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare
abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del
reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare
affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento,
purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni
o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale
comunale, per l'anno fiscale 2006.
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le
parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono
inserite le seguenti: «nonche' ai conduttori che abbiano nel proprio
nucleo familiare almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o
almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del
proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori
al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano
componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne
consentono il trasferimento, purche' non dispongano di altra abitazione, ne'
di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli