Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di contenere il disagio  
abitativo  di  alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive 
di rilascio in determinati comuni;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
24 gennaio 2006;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio  abitativo  di particolari 
categorie  sociali  assoggettate  a procedure esecutive di rilascio e residenti 
in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  procedure  esecutive  di  sfratto contro conduttori che hanno  
nel  loro  nucleo  familiare  persone ultrasessantacinquenni o handicappati  
gravi,  purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di  redditi  
sufficienti  ad  accedere  alla  locazione  di  un nuovo immobile.
2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si considerano handicap gravi quelli  
comportanti  invalidita'  superiori al sessantasei per cento;
agli  stessi  fini  si  considerano  sufficienti  per  l'accesso alla locazione  
di  un  nuovo  immobile  requisiti  reddituali superiori a quelli previsti, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, dal  decreto del Ministro dei 
lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431.
3.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di 
rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione  resa  
nelle  forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  27 maggio  2005, 
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e 
comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La 
sussistenza di tali requisiti puo'  essere  contestata dal locatore nelle forme 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4.  La  sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del   
canone   di  locazione  e  dei  relativi  oneri  accessori.  La sospensione  non 
opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle  forme  di  cui al 
comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per 
ottenere la sospensione medesima.
Art. 2.
Benefici fiscali
1.   Per   i   proprietari  degli  immobili  locati  ai  conduttori 
individuati  nell'articolo  1,  il relativo reddito dei fabbricati di cui  agli 
articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive  
modificazioni,  riferito  all'anno 2006, non concorre  alla  formazione del 
reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche 
e delle societa', per tutta la  durata del periodo di sospensione legale 
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.
2.  Tutti  i  comuni,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio, possono 
prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi  i  
requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari che sospendono 
volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di  rilascio  degli  
immobili  locati  a  conduttori  che abbiano nel proprio  nucleo  familiare  
almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni  o  almeno  due figli minorenni 
fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito  del  proprio  nucleo  familiare  
abbiano sostenuto spese mediche  documentate  superiori  al dieci per cento del 
reddito annuo netto  complessivo  o abbiano componenti del nucleo familiare 
affetti da  malattie  invalidanti  o  che non ne consentono il trasferimento, 
purche'   non   dispongano   di  altra  abitazione,  ne'  di  redditi 
sufficienti   ad  accedere  alla  locazione  di  un  nuovo  immobile, esenzioni  
o  riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale 
comunale, per l'anno fiscale 2006.
3.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le 
parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma  1,»  sono 
 inserite  le  seguenti:  «nonche' ai conduttori che abbiano  nel  proprio  
nucleo  familiare  almeno  un  figlio  di eta' inferiore  ai  tre  anni  o  
almeno due figli minorenni fiscalmente a carico,  ovvero  che nell'ambito del 
proprio nucleo familiare abbiano sostenuto  spese mediche documentate superiori 
al dieci per cento del reddito  annuo  netto  complessivo  o  abbiano  
componenti del nucleo familiare  affetti da malattie invalidanti o che non ne 
consentono il trasferimento,  purche'  non  dispongano  di altra abitazione, ne' 
di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno 
successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in 
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  
Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli