Capo I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
omissis
Capo XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per
l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così
come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere
aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con
riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle
riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti
Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine.
Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri,
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti:
«, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di
livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni
finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011,
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di
30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno
2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal
presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma
1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono
fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti
convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già
dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare
ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui
all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla
predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario 2009,
un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.
203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi
dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato
al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma
251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque
non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare
ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle
procedure di cui al presente comma.
omissis
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla
crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto
trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle
risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute
indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei
relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti
da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi
previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato.
omissis
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il comma 16-duodecies dell'articolo 41, e l'articolo 43-bis non compaiono nel DL perchè introdotti dalla Legge di conversione (Legge 104/09)