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Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono
superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale
eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e'
costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso
da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra
il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il
tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di
calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e
la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.
Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero,
a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo
pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate
determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle
condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per
garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai
sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai
fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9,
del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile
indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca
centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea
con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche
sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative
istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo
145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
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Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione
ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazioneù nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri diù ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonche' quantoù previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques delù decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agostoù 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dalù
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delloù sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delleù finanze, nonche'
con il Ministro per le infrastrutture ed i trasportiù per quanto attiene alla
lettera b), in coerenza con gli indirizziù assunti in sede europea, entro 30
giorni dalla data di entrata inù vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorseù nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'ù istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro, dellaù salute e delle politiche sociali
nel quale affluiscono anche leù risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le
risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali
concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria
dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la
messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per
l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le
infrastrutture strategiche per la mobilità.
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono
utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a
libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonche' di sostegno al reddito.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il
vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse
ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo
possono essere applicate le disposizio
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Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati
dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte
operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla
proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed
uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di
cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale
abbia provveduto, la stessa e', ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità
pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di
emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative
opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare
entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare
luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la
formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla
attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul
reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il
periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1.
Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente
competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la
potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura
delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge
n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione
alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente
comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui
all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle
detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura nell'ambito dello
stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni
di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654
milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il
credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data
certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle
entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al
comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come
prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva
a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo,
comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente
un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito
di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento
delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della
relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui
alla lettera a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione
e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento e'
attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28
dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le
condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente
articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio
della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a
82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e
314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le
istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica,
esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione e'
subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia.
L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello
da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i
dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi
inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie
di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e' presentata a decorrere dal 15
gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi
d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino
al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008
per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge
n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la
comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla
spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle
spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per
ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli
stanziamenti di cui al comma 6.
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