DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2002 n. 144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitative
connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate
categorie di locatari, nonché di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative
in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle
con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
- La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione,
da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
- Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza
in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione,
il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi
quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione
con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione
del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica
in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice
di procedura civile.
Art. 2
- Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, è prorogato al 1 gennaio 2003.
Art. 3
- Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 1 gennaio 2003.
Art. 4
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli