Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012
Titolo I 
CONCORRENZA 
Capo I 
Norme generali sulle liberalizzazioni 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la 
crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella 
dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione 
di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture 
nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla 
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
20 gennaio 2012; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello 
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
Emana 
il seguente decreto-legge: 
omissis.....
Art. 56 
Norma nel settore edilizio 
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto 
il seguente: 
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per 
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57 
Ripristino IVA per housing sociale 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal seguente: 
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di 
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di 
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione 
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e 
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore 
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati 
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,  effettuate in 
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il 
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche 
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di 
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei 
soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel 
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione;" 
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente: 
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli 
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) 
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di 
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel 
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non 
inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale 
convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' 
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le 
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;" 
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano 
sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole 
"dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal 
seguente: 
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in 
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della 
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro 
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile 2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa 
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: 
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli 
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli 
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di 
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse 
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze.". 
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti 
i seguenti periodi: 
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli 
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli 
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di 
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse 
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze.". 
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale 
di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, 
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Omissis.......
Art. 98 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e 
delle finanze 
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei 
trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Severino