Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012
Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la
crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella
dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione
di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture
nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
omissis.....
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto
il seguente:
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei
soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;"
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non
inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale
convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano
sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole
"dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal
seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile 2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti
i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale
di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis.......
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino