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Roma, 1 dicembre 2017

Contratto d'affitto per uffici, negozi e lavoratori:
ecco quello che c'è da sapere per non avere sorprese
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 1 dicembre 201
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Contratto d’affitto sicuro e senza sorprese, prima di firmarlo passa al SICET. Anche per i contratti ad uso diverso da quello abitativo, come negozi, laboratori, uffici è utile una verifica sui contenuti prima di sottoscriverlo. Questo evita sorprese durante la locazione e contenzioni tra inquilino e proprietario. Il contratto deve essere redatto in forma scritta. La durata minima dell’affitto è di sei anni, nel caso di immobili adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali. Mentre non può essere inferiore a nove anni per attività alberghiere. E’ previsto il rinnovo automatico di questi periodi della locazione salvo disdetta da inviarsi da parte dei contraenti almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, in dipendenza dell’attività esercitata. Il proprietario può negare il rinnovo del contratto esclusivamente per le motivazioni elencate all’art. 29 della legge 392 del 1978. Si tratta di concedere in uso l’immobile alla famiglia o avviare una attività propria. Mentre l’inquilino, qualora sussistano gravi motivi, può recedere dal contratto in ogni momento con preavviso di sei mesi. L’APE, l’attestato delle prestazioni energetiche dell’immobile deve essere allegato al contratto e deve essere dichiarato nell’atto che l’inquilino è stato informato dello stesso. Per evitare contestazioni suggeriamo che venga redatto un verbale di consegna dell’immobile ad inizio locazione con la descrizione delle condizioni dello stesso che andranno confrontate alla fine della locazione. Il canone è stabilito dalle parti ed è facoltativo prevedere nel contratto, un adeguamento annuale dello stesso, in base alla variazione ISTAT registrata per l’anno di riferimento nella percentuale del 75%. Nel caso di attività che abbiano contatto con il pubblico, a fronte del recesso dal contratto di locazione, è prevista una indennità di avviamento. Si tratta di un indennizzo che dovrà essere corrisposto dal proprietario all’inquilino di un importo pari a 18 mensilità che diventano 21 nel caso di albergo. E’ possibile la sub locazione da parte del conduttore previa autorizzazione del proprietario. Si applica nel contratto la successione a causa morte che trasferisce la locazione agli eredi. E’ prevista la prelazione in caso di alienazione o nuova locazione ed il diritto di riscatto. Le spese condominiali saranno corrisposte in rate mensili sulla base di un bilancio preventivo con la suddivisione tra le parti secondo la legge. Il contratto deve essere registrato con una imposta dell’1% sul canone annuo in caso di fabbricati strumentali locati a soggetti passivi IVA oppure per il 2%. Tutte le informazioni, l’assistenza nelle sedi del SICET, gli indirizzi in www.sicet.it


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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